Cassazione civile Sez. VI-3 sentenza n. 19331 del 12 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La revoca della procura alle liti può avvenire anche "per facta concludentia" come nel caso in cui la parte, che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, decida di costituirsi in giudizio personalmente, nonostante abbia in precedenza conferito mandato alle liti ad altro difensore

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