Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1765 del 20 gennaio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da uno stesso difensore - nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo - poiché, sebbene diretto ad accertare la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altro automezzo e dell'Anas, i tre soggetti erano comunque portatori di posizioni virtualmente confliggenti).

(massima n. 2)

Il terzo trasportato può sempre far valere il diritto al risarcimento verso conducente e proprietario, in proposito uniti da vincolo di solidarietà ex art. 2054 c.c., e può comunque giovarsi di un accertamento, anche incidentale, fatto in quel giudizio, in altro e distinto procedimento. Ne consegue che rilevando anche il mero potenziale conflitto di interessi tra terzo trasportato e conducente o proprietario, gli stessi non possono essere assistiti nel giudizio risarcitorio dallo stesso procuratore.

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