Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3279 del 7 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., l'illeggibilitą del nome della persona fisica, legale rappresentante di un ente collettivo, che conferisce la procura alle liti, rende invalida la procura stessa, salvo che sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti gią esistenti al momento del conferimento, il riferimento dalla gią indicata qualitą di “legale rappresentante” ad una ben individuata persona fisica.

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