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Dizionario Giuridico

Nullitą (processuale)

Che cosa significa "Nullitą (processuale)"?

Rappresenta un'invalidità dell'atto processuale consistente nell'impossibilità per lo stesso di realizzare la finalità cui è preordinato. Essa presuppone che vi sia difformità tra l'atto in concreto compiuto e il paradigma astrattamente delineato dalla fattispecie normativa. Implica la lesione di un bene o interesse giuridicamente rilevante, quali il diritto di difesa o la libertà personale.
La nullità processuale, a differenza di quella sostanziale, consente l'efficacia temporanea dell'atto; tuttavia, gli effetti prodottisi sono destinati ad essere rimossi con la rinnovazione dell'atto, a consolidarsi per effetto della sanatoria delle nullità (artt. 183-184 c.p.c.) oppure a divenire definitivi nel caso in cui venga emesso un provvedimento irrevocabile, ossia che non consenta di ulteriormente rilevare o eccepire le nullità.
Si distinguono le nullità in assolute (possono essere rilevate d'ufficio anche dal giudice) e relative (devono essere fatte valere dalle parti mediante apposita istanza).

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