Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5711 del 20 giugno 1996

(3 massime)

(massima n. 1)

Non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio quando la sottoscrizione del procuratore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte conferente la procura redatta in calce o a margine dell'atto stesso, atteso che, in tale caso, la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere tale atto e di certificare l'autografia del mandato.

(massima n. 2)

La notificazione dell'impugnazione principale non solo non fa decorrere, nei confronti della parte intimata, il termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c., non essendo tale effetto previsto da alcuna norma di legge, ma anzi rende possibile alla suddetta parte la proposizione dell'impugnazione, ancorché il relativo termine (sia esso quello breve, ovvero quello annuale ex art. 327 c.p.c.) sia già scaduto, nei modi e nei termini di cui agli artt. 343 e 371 c.p.c. e nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo che non sia l'unità formale della sentenza.

(massima n. 3)

Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione che, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, mentre rileva, quanto all'effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 2702 e 2703, primo comma, c.c., è, quanto alla struttura, un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'art. 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato, con la conseguenza che, al pari della pubblica fede concernente l'autenticità della sottoscrizione della procura, anche quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 ss. c.p.c.

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