Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25480 del 31 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attività professionale dell'avvocato nei confronti del cliente rinviene la propria fonte nel contratto di patrocinio che è una specie del mandato ex art. 1703 c.c.. In quanto tale, esso non richiede la forma scritta, che è invece richiesta ex art. 83, co. 2, c.p.c. per la procura alle liti. Il conferimento di quest'ultima, congiunto alla redazione scritta di atti processuali ad opera dell'avvocato in rappresentanza della parte, configura altresì di regola il perfezionarsi di un correlativo contratto di patrocinio, che rispetta altresì la forma scritta richiesta ad substantiam quando l'incarico professionale è conferito dalla p.a.

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