(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, il deposito della procura alle liti ex art. 77 c.p.c. non deve necessariamente avvenire unitamente al ricorso, ben potendo essere eseguito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., anche successivamente in quanto rilevante ai fini della ammissibilitą dello stesso (e del controricorso), mentre deve essere contestuale, a pena di improcedibilitą ex art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., quanto la procura "ad litem" sia conferita con atto separato.