Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7186 del 16 maggio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La procura al difensore, mancante della sottoscrizione della parte – ovvero con sottoscrizione falsa – determina l'inesistenza di tale atto, non dell'atto di citazione, di cui non costituisce requisito essenziale, e pertanto questo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nulla per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'actio e dell'exceptio nullitatis, consentiti nel diverso caso di inesistenza della sentenza.

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