Cassazione civile Sez. II sentenza n. 579 del 26 gennaio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal mandato o procura alle liti – consistente nella dichiarazione ex art. 83 c.p.c. della parte (o di chi per essa) che investe della rappresentanza in giudizio il difensore – si distingue il rapporto interno tra quest'ultimo e la parte (o chi per essa), attinente al conferimento dell'incarico, il quale è soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, sicché cliente è, indipendentemente dalla provenienza della procura alle liti, colui che affida il patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, è obbligato direttamente alla corresponsione del relativo compenso.

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