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Articolo 183 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

Dispositivo dell'art. 183 Codice di procedura civile

All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.

Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185.

Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo(8).

Note

(1) L'intero articolo è stato modificato dal D.L. 35/2005 e dalla l. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Il giudice è tenuto a indicare le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, in quanto egli non può decidere la lite sulla base di questioni di tale tipo che non siano state previamente sottoposte all'attenzione delle parti.
Alcune questioni rilevabili d'ufficio sono il difetto di giurisdizione (v. 37 c.p.c.); la litispendenza (v. 39 c.p.c.); la connessione (v. 40 c.p.c.).
(3) L'attuale quinto comma è identico al quarto della precedente formulazione dell'art. 183. Esso consente all'attore di adeguare le proprie difese (art. 24 Cost.) in conseguenza di quelle proposte dal convenuto. Quindi, egli potrà proporre domande ed eccezioni nuove conseguenti al contenuto della comparsa di risposta del convenuto (c.d. mutatio libelli): di fatto egli potrà introdurre nuovi fatti costitutivi o estintivi, modificativi, impeditivi nel giudizio, ampliando il thema decidendum.
Inoltre, l'attore ha la possibilità di chiamare in causa un terzo (artt. 106 e 269 terzo comma, c.p.c.), se tale esigenza è sorta dalle difese del convenuto (ad esempio, il convenuto ha indicato una terza persona come titolare del diritto oggetto della causa, il c.d. terzo pretendente).
Tali poteri dell'attore devono essere esercitati a pena di decadenza nella prima udienza ex art. 183 del c.p.c..
(4) I termini "precisare" e "modificare", utilizzati dalla norma in relazioni a domande, eccezioni e conclusioni già formulate, si devono considerare entrambi rientranti nel concetto di emendatio libelli, ossia di mera modifica della domanda, e non di mutatio libelli (proposta di una istanza del tutto nuova, preclusa in questa fase del giudizio).
In particolare, la "precisazione" consiste nello sviluppo di un quid già implicito nel contenuto delle precedenti difese, che la parte si limita solo ad esplicare (per esempio, si allega un fatto secondario volto a chiarire le dinamiche di un sinistro stradale già compiutamente descritto nei suoi elementi costitutivi).
La "modifica" si ha invece quando essa incida sulla causa petendi, sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo, per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. E' usualmente considerata una mera emendatio l'allegazione di un fatto costitutivo nuovo di diritti autodeterminati, come il diritto di proprietà.
(5) La legge 353/1990 aveva previsto la previa autorizzazione del giudice alle parti per poter precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Con successiva legge del 20.12.1995 di conversione del d.l. n. 432/1995 ogni riferimento a tale autorizzazione è stato eliminato.
(6) Il giudice, su semplice richiesta di entrambe o di una delle parti, è tenuto a concedere un termine per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte.
Le tre memorie, che vanno depositate rispettivamente a distanza di 30, 30 e 20 giorni, presentano i seguenti contenuti:
1) la prima consente di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte (ius variandi e poenitendi, esercitabile anche in prima udienza). Sebbene la norma non lo dica esplicitamente, parte della dottrina ritiene che le parti possano proporre domande ed eccezioni nuove;
2) la seconda permette di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte; proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime; indicare mezzi di prova e produrre documenti nuovi o non già proposti negli atti introduttivi;
3) l'ultima memoria va utilizzata per indicare i mezzi di prova contraria.
(7) Ultimo comma abrogato dalla l. 12 novembre 2011, n. 183.
(8) Disposizione completamente riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

L'epocale riforma introdotta dalla l. 80/2005 e dalla l. 263/2005 ha accorpato in un'unica udienza le attività che venivano svolte precedentemente in tre momenti diversi (artt. 180, 183 e 184) e ha dato vita ad una udienza di comparizione e trattazione ibrida, seguita dallo scambio di scritti defensionali che nella pratica costituiscono ormai prassi consolidata.

Brocardi

Emendatio libelli
Favor conciliationis
Vadimonium differre

Spiegazione dell'art. 183 Codice di procedura civile

La riforma Cartabia ha modificato tra gli altri anche la norma in esame, con il preciso fine di raggiungere l’obiettivo di cui all’accordo raggiunto in sede europea ed avente ad oggetto la durata ragionevole del processo mediante riduzione della durata media dei processi e rafforzamento della digitalizzazione.
Viene innanzitutto previsto che nella prima udienza le parti debbano comparire personalmente e che la mancata comparizione, senza giustificato motivo, sia valutabile ai sensi del secondo comma dell’art. 116 del c.p.c..
Al secondo comma è previsto che, fatto salvo il caso in cui non debba trovare applicazione l’[[187cpc](norma che fa riferimento alle ipotesi in cui il giudice istruttore decida di rimettere le parti al collegio)], se l’attore chiede di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, il giudice deve provvedere sulla medesima istanza.
L’accoglimento di tale richiesta comporta la fissazione di una nuova udienza ex art. 183 del c.p.c., lo svolgimento dei controlli preliminari di cui all’art. 171 bis del c.p.c. e la decorrenza dei termini per le memorie integrative di cui all’art. 171 ter del c.p.c..

Il terzo comma prevede che il giudice interroghi liberamente le parti, chieda i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati e proceda così al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 185 del c.p.c.; il richiamo espresso di quest’ultima disposizione è volto a consentire alle parti, ove lo ritengano opportuno, di farsi rappresentare per tale adempimento.

Il quarto comma continua disponendo che, alla stessa udienza, il giudice provveda sulle istanze istruttorie, predisponendo il calendario del processo e fissando l’udienza di assunzione delle prove entro novanta giorni.
In considerazione della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, si prevede che il calendario delle udienze successive contenga una precisa programmazione, sino alla data dell’udienza di rimessione della causa in decisione, e che nel medesimo vengano indicati gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse.
È prevista la facoltà di riservare la decisione sui mezzi di prova, ma in caso di ordinanza emanata fuori udienza, la stessa deve essere pronunciata entro i successivi trenta giorni.
L’ultimo comma, infine, disciplina il caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, prevedendosi, come nella disciplina ante riforma, che ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma.

Massime relative all'art. 183 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 39917/2021

Nel giudizio di usucapione intentato dal possessore, cui sia seguita la formulazione di una domanda riconvenzionale volta alla rivendica e alla restituzione del bene, la successiva domanda dell'attore, tendente al riconoscimento, ex art. 1150 c.c., del diritto al rimborso per le spese delle riparazioni ed all'indennità per i miglioramenti deve essere formulata, a pena di inammissibilità, nella prima udienza di trattazione, con conseguente preclusione alla sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/10/2015).

Cass. civ. n. 3716/2020

In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/12/2017).

Cass. civ. n. 30745/2019

La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.

Cass. civ. n. 24040/2019

Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il "thema decidendum" è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello.

Cass. civ. n. 22865/2019

Integra domanda nuova la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da illecito aquiliano proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e formulata in via subordinata (e non sostitutiva) rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta nell'originario atto introduttivo della lite.

Cass. civ. n. 11226/2019

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività. Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi.

Cass. civ. n. 4322/2019

La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la modificazione dell'originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione "sine titulo", proposta in via subordinata a seguito dell'eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto).

Cass. civ. n. 32146/2018

Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato la domanda formulata dagli attori che, nel chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla controparte in un'area cortilizia, avevano originariamente fondato la pretesa sul presupposto della proprietà esclusiva della stessa mentre, in grado d'appello, alla luce dell'accertamento della comproprietà dell'immobile, avevano chiesto tutela ex art. 1102 c.c.).

Cass. civ. n. 24529/2018

Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata.

Cass. civ. n. 23314/2018

È nulla la sentenza che abbia deciso la domanda nel merito, senza che sia stata concessa alla parte la possibilità di formulare le proprie richieste istruttorie, in conseguenza dell'omesso riconoscimento del termine per la produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 184 c.p.c., nella formulazione introdotta con la l. n. 534 del 1995, trattandosi di un termine non rimesso alla discrezionalità del giudice, ma conseguente automaticamente alla rituale richiesta della parte.

Cass. civ. n. 22540/2018

La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda del terzo trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con un'altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario medesimo, ex art. 2054 c.c.).

Cass. civ. n. 22404/2018

Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

Cass. civ. n. 17893/2018

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito in una fattispecie in cui un perito aveva svolto, per conto di una compagnia di assicurazioni, un'attività continuativa per molti anni con le medesime modalità e con regolamentazione uniforme, essendo la remunerazione per il singolo incarico collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione).

Cass. civ. n. 16807/2018

L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività.

Cass. civ. n. 16800/2018

Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.

Cass. civ. n. 14815/2018

La mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione non integra una modifica inammissibile del "petitum" o della "causa petendi", ove dedotta nel termine dell'articolo 183, comma 6, c.p.c., permanendo un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere.

Cass. civ. n. 24072/2017

Nel caso in cui l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una "mutatio libelli" e non una mera "emendatio", in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.

Cass. civ. n. 18956/2017

Anche in tema di diritti cd. eterodeterminati, è ammessa la modifica in corso di causa della domanda originaria, mediante l’allegazione di un diverso fatto costitutivo, che ne comporti la sostituzione con una nuova domanda ad essa alternativa, purché abbia ad oggetto il medesimo bene della vita e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c..

Cass. civ. n. 16504/2017

In un giudizio di responsabilità per attività sanitaria, integra "mutatio libelli", non consentita con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la deduzione - in una domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità di dipendenti di aziende sanitarie pubbliche ed ascritta a specifiche e ben determinate condotte - di un diverso titolo di responsabilità per differenti condotte, addebitate ad altri dipendenti o strutture sanitarie, benché facenti capo alla stessa azienda, nonché realizzate nell’ambito delle cure somministrate in occasione della medesima infermità.

Cass. civ. n. 13769/2017

In seguito all’entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, il giudice può rilevare d’ufficio la tardiva proposizione di una domanda nuova, dovendosi escludere, alla luce del regime delle preclusioni introdotto dalla citata legge, che alla mancata opposizione della controparte consegua la tacita accettazione del contraddittorio in ordine a tale domanda.

Cass. civ. n. 26782/2016

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il mutamento quantitativo della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente a decreto ingiuntivo e riconnessa all’intervenuta rescissione del contratto rispetto alla precedente domanda di risoluzione, trovando la richiesta del riconoscimento di un maggiore importo fondamento nella medesima situazione sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo).

Cass. civ. n. 11790/2016

Nel processo civile disciplinato dalla legge n. 353 del 1990, che ha abrogato gli ultimi due commi dell'art. 244 c.p.c., il termine assegnato dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.p.c. per deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale riguarda non solo la formulazione dei capitoli ma anche l'indicazione dei testi, sicché, una volta che il giudice abbia provveduto sulle richieste avanzate dalle parti, non è più possibile effettuare tale indicazione od integrare la lista testi, in quanto l'unica attività processuale giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell'assunzione delle medesime.

Cass. civ. n. 9333/2016

La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato l'odierno ricorrente al pagamento del corrispettivo delle spese sostenute per il riscaldamento di alcuni locali occupati dall'Aeronautica militare all'interno dell'aeroporto di Ciampino, gestito dalla Aeroporti di Roma s.p.a., sulla base di una clausola convenzionale diversa da quella originariamente richiamata dalla menzionata società).

Cass. civ. n. 3432/2016

Non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare, ex art. 183, comma 4, c.p.c., la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale, né tale obbligo assume rilievo se la parte non prospetti la specifica lesione del diritto di difesa che ne avrebbe patito, quantomeno allegando, quale verosimile sviluppo del processo svoltosi nel rigosoro rispetto della norma, l'insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della decisione, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del processo solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi un concreto pregiudizio.

Cass. civ. n. 13767/2015

Nell'azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie solutorie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono le rimesse ritenute revocabili, trattandosi di domande fondate su fatti costitutivi diversi, sicché, ove in sede di precisazione delle conclusioni sia richiesta la revoca di un maggior numero di rimesse, rispetto a quelle indicate nell'atto di citazione, deve ritenersi che sia stata proposta una inammissibile domanda nuova, poiché l'estensione della revoca comporta il riferimento a fatti costitutivi nuovi e non allegati con l'originario atto di citazione.

Cass. civ. n. 12310/2015

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.

Cass. civ. n. 1589/2015

Non costituisce estensione del "petitum" o domanda nuova, né modifica la materia del contendere, la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, quando la domanda formulata nell'atto introduttivo abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno da determinarsi in corso di giudizio.

Cass. civ. n. 22223/2014

Il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quello per equivalente, una forma - più ampia ed onerosa per il debitore - di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato. Ne consegue che costituisce una mera "emendatio libelli", consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell'atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie di responsabilità professionale di un notaio, per non avere reso edotti gli acquirenti di un immobile dell'esistenza di un pignoramento sul bene i quali, pur avendo chiesto inizialmente il risarcimento in forma specifica, mediante cancellazione della trascrizione e, comunque, il ristoro dei danni eventualmente dovuti dall'esecuzione coattiva, avevano poi domandato, al momento della precisazione delle conclusioni il risarcimento del danno per equivalente, sotto forma di rimborso del prezzo dell'immobile).

Cass. civ. n. 18275/2014

Nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale del professionista (nella specie, fondato sull'asserita insufficienza dell'opera di un ingegnere edile nell'approntare i rimedi preventivi alle infiltrazioni d'acqua in un fabbricato), non costituisce mutamento della domanda, ma semplice "emendatio libelli", l'allegazione di profili di inadeguatezza della prestazione diversi da quelli inizialmente prospettati (nella specie, relativi alla mancata previsione di un fenomeno di risalita per capillarità dell'acqua), restando immutato il fatto giuridico invocato a "causa petendi" del risarcimento.

Cass. civ. n. 8405/2014

Costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, la richiesta di ripetizione dei canoni di locazione superiori alla misura legale versati anche nel corso di causa, ovvero successivamente alla data di proposizione della domanda, in quanto si fonda su presupposti di fatto diversi da quelli prospettati con la pretesa originaria, e comporta un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere, senza che possa estendersi analogicamente a tale fattispecie l'ipotesi eccezionale di condanna in futuro di cui all'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., la quale consente, a chi abbia intimato sfratto per morosità, di ottenere l'ingiunzione per il pagamento, oltre che dei canoni già scaduti, anche dei canoni da scadere.

Cass. civ. n. 3437/2014

Nel regime delle preclusioni introdotte con la legge 26 novembre 1990, n. 353, è inammissibile il mutamento d'una domanda di condanna piena in condanna generica, a nulla rilevando che il convenuto vi abbia prestato acquiescenza. Il mancato rilievo dell'inammissibilità determina una nullità della sentenza, destinata a convertirsi in motivo di impugnazione, non assumendo rilievo, nuovamente, il comportamento del convenuto, non suscettibile di apprezzamento ai sensi dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 28348/2013

Nel caso in cui il proprietario, lamentando l'invasione del proprio fondo da parte di rami di filari dimoranti nella proprietà contigua, abbia chiesto la "scalvatura" degli alberi, ovvero la recisione integrale di essi rasente il tronco, la successiva richiesta, avanzata nel corso del giudizio, del taglio dei rami, non costituisce una domanda nuova, ma solo una specificazione della pretesa originaria, trattandosi di un "minus" rispetto alla stessa.

Cass. civ. n. 17708/2013

L'art. 183 cod. proc. civ. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma.

L'art. 183 cod. proc. civ., quarto comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2006, nonché l'attuale quinto comma della stessa norma, consentono che l'attore possa introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa "in iure" o "in facto" che alleghi l'infondatezza della domanda originaria, ferma restando la necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo. Ne consegue che, ove l'attore abbia proposto domanda ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la contestazione del convenuto sulla effettiva conclusione del contratto, legittima la proposizione, da parte dell'attore, di domanda per il riconoscimento di una responsabilità precontrattuale fondata sulla mancata conclusione del contratto, oggetto della difesa del convenuto.

Cass. civ. n. 15791/2013

Nel sistema delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. novellati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, si ha un'inammissibile domanda nuova nel caso in cui l'attore, dopo aver chiesto, nell'atto introduttivo, l'accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto preliminare di compravendita, richieda, nel corso del giudizio, la dichiarazione di simulazione o la revocatoria del contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di domanda che, avendo ad oggetto un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, presenta diversità di "petitum" e introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione.

Cass. civ. n. 14039/2013

La previsione di cui all'art. 184, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice indica alle parti le questioni rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, sebbene dettata per la prima udienza, è espressiva di un principio operante per l'intero corso del processo, lungo il quale il giudice è sempre tenuto a collaborare con le parti, essendo il principio del contraddittorio intrinseco al corretto svolgimento del "giusto processo" ex art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 13446/2013

Proposta una azione revocatoria ordinaria, fondata sull'assunto che il debitore abbia compiuto l'atto dispositivo prima del soggetto del debito, costituisce inammissibile mutamento della domanda la deduzione, in corso di causa, che l'atto dispositivo sia stato compiuto dopo il sorgere del debito, perché ne discenderebbe l'allargamento di "thema probandum", dal momento che, nel primo caso, l'attore avrebbe l'onere di provare il dolo specifico del debitore e cioè la dolosa preordinazione di un intento fraudolento, mentre, nel secondo caso, egli potrebbe limitarsi a provarne il solo dolo generico, e cioè la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore.

Cass. civ. n. 12119/2013

Ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., nel testo - applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie - introdotto dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (e anteriore alle modifiche apportate dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell'adozione dell'ordinanza di ammissione delle prove, ovvero - nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza - dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l'indicazione della (eventuale) "prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l'onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel "thema decidendum", ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 13269/2012

Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria; dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato.

Cass. civ. n. 8989/2012

La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione.

Cass. civ. n. 870/2012

Il secondo comma dell'art. 1453 c.c. deroga alle norme processuali che vietano la "mutatio libelli" nel corso del processo, nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, ma tale deroga non si estende alla domanda ulteriore di risarcimento del danno consequenziale a quelle di adempimento e risoluzione, trattandosi di domanda del tutto diversa per "petitum" e "causa petendi" rispetto a quella originaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva statuito sulla domanda risarcitoria, per danni relativi al pagamento di oneri condominiali straordinari, avanzata dagli attori unitamente a quella di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare proposta nel corso di un giudizio inizialmente intentato per ottenere il trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c., con connesso risarcimento da ritardo nel conseguimento del bene stesso).

Cass. civ. n. 81/2012

Nel regime processuale degli artt. 183 e 184 c.p.c. risultante dalle modifiche di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile alla fattispecie "ratione temporis", le preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, fra i quali quello di chiedere nuovi mezzi di prova, si verificano solo nel momento in cui si conclude la fase della trattazione preparatoria. Ne consegue che, ove le parti abbiano optato per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 183, quinto comma, c.p.c., ottenendo dal giudice la concessione dei relativi termini con l'ordinanza che fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184, primo comma, c.p.c., nel corso di quest'ultima esse hanno la facoltà di chiedere l'assegnazione di un termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova; sicché non è tardiva la prova testimoniale articolata per la prima volta entro il termine assegnato dal giudice ai sensi del citato art. 184 c.p.c..

Cass. civ. n. 25570/2011

Ove originariamente l'attore abbia domandato il risarcimento del danno per tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, non integra una inammissibile "mutatio libelli" la successiva invocazione, nella memoria ex art. 183 c.p.c., della diretta applicabilità del d.l.vo 8 agosto 1991, n. 257 (con cui si è provveduto a trasporre nell'ordinamento nazionale dette direttive), e del correlativo obbligo risarcitorio contrattuale in riferimento alla adeguata remunerazione, giacché si tratta soltanto di una modificazione della qualificazione giuridica della domanda, la quale, sulla base dell'allegazione dei medesimi fatti costitutivi, attiene sempre allo stesso diritto del quale si chiede tutela giurisdizionale.

Cass. civ. n. 15691/2011

Nel nuovo rito ordinario, nel regime processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, prima delle modifiche introdotte dalle leggi 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263, è possibile articolare i mezzi di prova sino alla scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 184 c.p.c., anche in mancanza della loro indicazione negli atti introduttivi, stante l'omessa previsione, nell'art. 167 c.p.c., di decadenze per il convenuto che non li abbia tempestivamente indicati e considerato che l'art. 164 c.p.c., nel prevedere nullità e sanatorie per i vizi dell'atto di citazione, nulla dispone riguardo all'onere di indicazione dei mezzi di prova.

Cass. civ. n. 5872/2011

L'interruzione della prescrizione, opposta all'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte, è assimilabile alle eccezioni in senso stretto e, se pure non esige formule sacramentali e può essere formulata anche prima dell'eccezione di prescrizione, va proposta nel rispetto dei termini processuali prescritti e, pertanto, il superamento del termine di cui all'art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. la rende tardiva.

Cass. civ. n. 4497/2011

La concessione del termine di cui all'art. 184 cod. proc. civ. - nel testo modificato dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis" - non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa; ne consegue che il giudice di merito non può negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul rilievo che la causa è di natura documentale e, nel contempo, rigettare la domanda per carenza delle prove documentali che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato.

Cass. civ. n. 3567/2011

L'art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, applicabile "ratione temporis", dispone, al quarto comma, che nella prima udienza di trattazione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate. Pertanto ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il "thema decidendum".

Cass. civ. n. 25473/2010

Non costituisce domanda "nuova", rispetto a quella di accertamento di donazione indiretta, l'indicazione in corso di causa [nella specie con la memoria di cui all'art. 180 c.p.c., nel testo applicabile "ratione temporis" anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2, comma 3, lett. c bis), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80] di un immobile in luogo di un altro, in quanto la domanda resta comunque compresa in quella originaria, essendo fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, nonché per la riferibilità soggettiva, da quelli con detta domanda prospettati ed avendo tale indicazione il solo scopo di precisarne o restringerne il "petitum", in tal modo risolvendosi in una mera rettifica conseguente alla correzione dell'errore materiale commesso nella redazione della citazione.

Cass. civ. n. 13003/2010

La facoltà, di cui all'art. 1453, secondo comma, c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello, e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di "mutatio libelli" sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., sempreché si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, comporta che, in tema di contratto preliminare di compravendita, qualora sia sostituita la domanda di adempimento con quella di risoluzione, possa essere chiesta la restituzione della somma versata a titolo di prezzo, quale domanda consequenziale a quella di risoluzione, implicando l'accoglimento di questa, per l'effetto retroattivo espressamente previsto dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, onde di tale domanda il giudice può decidere anche se su di essa non vi sia stata accettazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 9266/2010

Poiché la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" e, quindi, una "mutatio libelli", integrando, invece, una mera "emendatio libelli", come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello, a maggior ragione deve ritenersi consentita, in tema di controversie agrarie, una tale modificazione con riferimento al rapporto intercorrente tra la richiesta come formulata nella raccomandata di cui all'art. 46, comma primo, della legge 3 maggio 1982, n. 203, e la successiva articolazione della domanda come formulata in sede giudiziaria.

Cass. civ. n. 6051/2010

In tema di violazione del principio del contraddittorio, l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel sistema processuale in vigore dal 30 aprile 1995 al 28 febbraio 2006, solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sua difesa qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato, in quanto, alla stregua del canone costituzionale di ragionevole durata del processo, detta indicazione non costituisce un adempimento fine a sé stesso, la cui omissione è censurabile in sede d'impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assume rilievo solo in quanto finalizzata all'esercizio effettivo dei poteri di difesa.

Cass. civ. n. 4253/2010

La domanda di accertamento del diritto reale di uso dell'area destinata a parcheggio condominiale ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (nel testo novellato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765) e dell'art. 26, comma quinto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non è nuova rispetto alla domanda di accertamento del diritto di comproprietà originariamente proposta dalla parte, quale proprietaria di una unità abitativa dell'edificio, perché non altera radicalmente il "petitum" di tale domanda, il cui oggetto mediato (l'area condominiale destinata a parcheggio) rimane comunque inalterato, ma lo modifica soltanto, adeguandolo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale che ne è oggetto.

Cass. civ. n. 28102/2009

Nei contratti che abbiano per oggetto prestazioni plurime, il mancato adempimento di ciascuna di esse può essere, di per sé, fatto costitutivo di interesse ad agire. Pertanto, qualora uno dei contraenti deduca la mancata esecuzione di una o di alcune delle prestazioni dovute, la "causa petendi" dell'azione dedotta in giudizio va individuata con specifico riferimento a quella o a quelle fra le prestazioni contrattuali, la cui mancata esecuzione sia stata dall'attore posta a fondamento della sua pretesa, a nulla rilevando che tutte le prestazioni traggano origine dal medesimo rapporto. Ne consegue che si ha domanda nuova per immutazione del fatto giuridico costitutivo dell'originaria domanda - come tale inammissibile nel sistema di preclusioni che caratterizza il giudizio di primo grado, come riformato con la L. 26 novembre 1990, n. 353 - nel caso in cui l'attore, dopo aver richiesto, con l'atto di citazione, l'accertamento di alcune inadempienze della controparte, deduca, nel corso del giudizio, altre inadempienze, traendone nuova e diversa ragione per ottenere la dichiarazione di non spettanza del diritto della controparte al corrispettivo.

Cass. civ. n. 27525/2009

In caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato (o, in caso di azione risarcitoria, quale unico responsabile del fatto dannoso) e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, che può trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 183, quarto comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lett. c ter del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a, della L. 28 dicembre 2005, n. 263).

Cass. civ. n. 26505/2009

In caso di domanda di risarcimento "di tutti i danni" (nella specie, conseguenti alla morte di una persona), la quale è indicativa della volontà di conseguire l'integrale risarcimento di tutte le voci di danno legittimamente ricollegabili all'evento lesivo, la successiva specificazione dei singoli danni di cui si invochi la liquidazione (nella specie, nella memoria ex art. 183, quinto comma, c.p.c.) ha valore meramente esemplificativo e non può essere interpretata come volontà di delimitare il "petitum".

Cass. civ. n. 20122/2009

Il provvedimento col quale il giudice, preso atto della indisponibilità di una delle parti a sottoporsi all'interrogatorio libero ed al tentativo di conciliazione, disponga procedersi oltre all'istruzione del giudizio, non è causa di nullità del procedimento, ma costituisce anzi adempimento di un preciso dovere del magistrato, al quale è inibito adottare decisioni che comportino l'inutile allungamento dei tempi del processo, eccezion fatta per l'ipotesi in cui tali decisioni si traducano in un concreto pregiudizio del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 17457/2009

Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Nella specie, il ricorrente in primo grado aveva dedotto che l'infortunio sul lavoro era da ascrivere al difettoso funzionamento di una pressa e alla mancanza di sistemi di sicurezza, e solo in appello aveva fatto riferimento alla mancata informazione in ordine ai rischi conseguenti all'uso della macchina; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito, secondo cui l'indicazione in sede di gravame delle nuove e ulteriori circostanze aveva determinato non una mera specificazione del tema controverso, ma un sostanziale ampliamento dello stesso).

Cass. civ. n. 14098/2009

Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo, valore; ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa.

Cass. civ. n. 3639/2009

Nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la "reconventio reconventionis".

Cass. civ. n. 1740/2008

Costituisce domanda nuova quella del creditore che, dopo aver invocato l'esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, ponendo a base dell'atto introduttivo la richiesta di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., sostituisce nell'atto di riassunzione a seguito di interruzione o nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ovvero nell'atto di appello, la predetta domanda con una successiva, con la quale chieda una sentenza che accerti l'avvenuto effetto traslativo, qualificando il rapporto pattizio non più come preliminare, ma come vendita per scrittura privata. Si tratta, infatti, di domande diverse sotto il profilo del petitum e della causa petendi atteso che nella prima ipotesi l'attore adduce un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l'obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dell'immobile; nella seconda un contratto con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà dell'immobile per effetto del consenso legittimamente manifestato.

Cass. civ. n. 18513/2007

Il mutamento della causa petendi determina una mutatio libelli quando la diversa causa petendi essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettati in precedenza, comporti l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che vi fosse mutamento della domanda nel fatto di porre a fondamento dell'azione di risarcimento danni conseguenti ad intervento chirurgico il difetto di consenso informato, dopo aver fondato tale azione sulla colpa professionale).

Cass. civ. n. 17007/2007

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di adempimento contrattuale non sono intercambiabili, non costituendo articolazioni di un'unica matrice, ma riguardando diritti per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, i quali divergono tra loro, identificando due diverse entità: nel primo caso, infatti, l'attore non solo chiede un bene giuridico diverso, e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell'utilità della prestazione, che sono privi di rilievo nel rapporto contrattuale. La sostituzione, nel corso del giudizio di primo grado, della domanda di adempimento contrattuale originariamente formulata con quella di indennizzo per arricchimento senza causa integra pertanto la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell'art. 184 c.p.c., qualora, nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, la controparte non abbia rinunciato ad eccepirne la novità, accettando, anche implicitamente, il contraddittorio.

Cass. civ. n. 9522/2007

Le variazioni puramente quantitative del petitum che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'espressione adottata in sede di precisazione delle conclusioni — «condannare i convenuti al pagamento della somma di lire 1.889.203.900 o di quella veriore ritenuta di giustizia» — contenesse una mera riduzione del quantum originariamente richiesto, trattandosi viceversa di domanda subordinata fondata su una causa petendi diversa da quella dedotta in atto di citazione).

Cass. civ. n. 3607/2007

Il vizio non formale di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedimentali in cui è normativamente scandita la trattazione della causa in primo grado — per non avere il giudice concesso alle parti, benché richiesto, l'appendice scritta della prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, c.p.c., ed avere rimesso la causa in decisione quando era ancora aperta la fase rivolta alla definitiva determinazione del thema decidendum e del conseguente thema probandum — può essere rilevato d'ufficio dal giudice del grado al più tardi prima di pronunciarsi sulla res controversa e dal medesimo rimediato attraverso l'adozione di misure sananti, espressione della capacità di autorettificazione del processo, con la rimessione in termini delle parti per l'esercizio delle attività non potute esercitare in precedenza. La mancata rilevazione di detto vizio in procedendo inficiante in via derivata la validità della sentenza, impone alla parte di dedurre la ragione di nullità con il motivo di impugnazione (art. 161, primo comma, c.p.c.), restando, a seguito della emanazione della sentenza di primo grado, sottratta al giudice del gravame la disponibilità di questa nullità verificatasi nel grado precedente (da ritenersi ormai sanata perché non fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell'appello), non rientrando essa tra quelle, insanabili, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche al di fuori della prospettazione della parte.

Cass. civ. n. 17152/2006

Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c. introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti — e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice — essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano — in quanto espressione di un interesse pubblico — l'ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto.

Cass. civ. n. 17144/2006

La previsione del secondo comma dell'art. 1453 c.c., in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della mutatio libelli nel corso del processo, la sostituzione della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un'azione avente un petitum del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. Ne consegue che l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto divieto, sicché la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile, non rilevando in contrario nemmeno che all'atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto, giacché tale riserva equivale alla mancata proposizione della relativa domanda.

Cass. civ. n. 9570/2005

Nella controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento, non dà luogo ad un'illegittima immutazione del titolo del recesso la mera diversità di qualificazione giuridica data dal giudice al fatto delle esorbitanti assenze del lavoratore, che, originariamente poste a base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, siano poi invece ritenute rilevanti ai fini del recesso, ex art. 2110 c.c., per superamento del periodo di comporto.

Cass. civ. n. 167/2005

L'azione di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tale azione, per presupposti, carattere, natura, differisce sostanzialmente dall'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell'inadempimento. Ne consegue che, proposta in primo grado domanda di risoluzione ex art. 1453, la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cit. è inammissibile se, introdotta nel corso del giudizio di primo grado, su di essa non vi sia accettazione del contraddittorio; e ove proposta per la prima volta in appello deve considerarsi nuova, e pertanto preclusa a norma dell'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 20581/2004

La finalità alla quale è ispirata la sequenza temporale di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., con il connesso sistema delle preclusioni, è costituita dall'esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa, restando nella disponibilità delle parti l'eventuale ampliamento del thema decidendum possibile fino al momento della precisazione delle conclusioni, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. Più in particolare ancora, in caso di costituzione del convenuto oltre la prima udienza di trattazione, i mezzi di prova articolati dal medesimo devono ritenersi ammissibili se dedotti prima della chiusura dell'istruzione senza incontrare alcuna opposizione da parte dell'attore. (Nel caso di specie la costituzione del convenuto - in un giudizio promosso dall'attore per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo, nascente da un preliminare, di concludere il contratto - era avvenuta all'udienza riservata alle deduzioni istruttorie ex art. 184 c.p.c.; non essendo stata da parte dell'attore mossa alcuna contestazione all'introduzione nella lite del tema della simulazione, sollevato dal convenuto, il giudice istruttore aveva ammesso i mezzi di prova dallo stesso articolati a sostegno della sua tesi difensiva; la sentenza di merito - confermata dalla S.C. con l'enunciazione del principio di cui in massima - aveva ritenuto che non vi fosse alcuna necessità, nel caso, di rimessione in termini, perché, essendo ancora in corso l'istruttoria ed avendo l'istruttore concesso un doppio termine per consentire deduzioni e mezzi di prova, non vi era stata in concreto alcuna violazione del diritto di difesa nè del contraddittorio).

Cass. civ. n. 14581/2004

Il quarto comma dell'art. 183 c.p.c. — nella formulazione da ultimo novellata dall'art. 5 D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 — consente all'attore di proporre nella prima udienza di trattazione domande diverse rispetto a quella originariamente proposta solo ove trovino giustificazione nelle domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto inammissibile la introduzione in giudizio di un titolo extracontrattuale — rimborso pro quota ai sensi dell'art. 1069, ult. comma, c.c., delle spese di manutenzione di una strada — in aggiunta all'originario titolo contrattuale, oggetto di eccezioni di nullità del contratto e di prescrizione formulate dal convenuto in comparsa di risposta, avendo escluso che tale introduzione fosse conseguenza logico-giuridica di dette eccezioni, alle quali, invece, era solo fattualmente ed occasionalmente collegata).

Cass. civ. n. 12545/2004

L'art. 183, quarto comma, c.p.c. (nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353), nel consentire all'attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda riconvenzionale, dell'eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di risposta, è rivolto a tutelare la parte attrice, a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni. Pertanto la norma, ove contempla l'eccezione dell'avversario, deve intendersi riferita all'eccezione in senso stretto, non alla semplice controdeduzione del convenuto che sia rivolta a contestare le condizioni dell'azione; rispetto a tale eccezione, inoltre, la nuova domanda o la nuova eccezione dell'attore devono presentarsi come consequenziali, e quindi configurarsi come una contro-iniziativa necessaria per replicare all'eccezione medesima.

Cass. civ. n. 10817/2004

La responsabilità ultramassimale dell'assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell'assicuratore nell'adempiere al suo obbligo di risarcire il danno; ne consegue che essa non può ritenersi contenuta implicitamente nella domanda che il danneggiato propone nei confronti dell'assicurazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, ma deve essere formulata separatamente e tempestivamente, altrimenti soggiace alle preclusioni processuali stabilite, in primo e in secondo grado, per le domande nuove, ed il giudice che la prende in considerazione nonostante l'intervenuta preclusione incorre nel vizio di ultrapetizione.

Cass. civ. n. 7766/2004

Sono consentite dalla legge processuale le modificazioni della causa petendi che non integrino domanda nuova, e cioè solo quelle che importano una diversa qualificazione o interpretazione del fatto costitutivo del diritto; la introduzione di un diverso fatto costitutivo della pretesa, pur comportando le stesse conseguenze in tema di attribuzione del bene della vita, costituisce, invece, concreta domanda nuova, essendo possibile che da una sola situazione scaturisca una pluralità di diritti connotati da requisiti propri e suscettibili di formare oggetto di domande diverse mentre può considerarsi virtualmente compresa in quella originaria solo la domanda fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, da quelli prospettati con la domanda originaria, e diretta a precisarne o restringerne il petitum. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che, con riferimento ad azione di responsabilità promossa da società di capitali nei confronti del proprio amministratore, aveva considerato nuova la pretesa fondata sull'appropriazione di fondi della società, mentre nell'atto introduttivo del giudizio erano stati allegati esclusivamente fatti colposi di mala gestio).

Cass. civ. n. 16819/2003

Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio.

Cass. civ. n. 3991/2003

Ai sensi della prima parte del quarto comma dell'art. 183 c.p.c., l'attore non incontra preclusioni e può proporre domande ed eccezioni nuove solamente in quanto esse siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto, introducenti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione. (In applicazione del suindicato principio, la S.C., nel rigettare la relativa censura mossa dal ricorrente, ha affermato che correttamente il giudice del merito ha dato nel caso ingresso alla domanda di risarcimento del danno per ritardato rilascio dell'immobile proposta dall'attore alla prima udienza di trattazione, in quanto dipendente dalla domanda di corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34 legge n. 392 del 1978 — con correlativo esercizio del diritto di ritenzione — proposta in via riconvenzionale dal convenuto che aveva eccepito, a fronte della formulata domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, l'avvenuta cessazione del contratto per effetto, viceversa, di recesso del locatore).

Cass. civ. n. 2104/2003

Poiché le cause di annullamento del contratto per vizio della volontà concretano fattispecie distinte, da cui scaturiscono autonome azioni di impugnativa negoziale, si ha mutamento della causa petendi, con conseguente formulazione di una domanda nuova, preclusa in appello nel processo del lavoro, allorquando, domandato inizialmente l'annullamento di un contratto sulla base del dolo, si formuli domanda fondata sull'errore, introducendo un nuovo tema di indagine e di decisione.

Cass. civ. n. 1233/2003

L'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma rispetto sia all'azione cambiaria, sia all'azione causale esercitata con l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, in quanto la prima implica l'allegazione e l'accertamento dell'incremento patrimoniale conseguito dal convenuto in mancanza di una giustificazione giuridicamente valida, la seconda richiede l'accertamento del possesso del titolo e la qualità di obbligato cambiario del convenuto, la terza postula l'esibizione del titolo, la quale produce l'inversione dell'onere della prova ex art. 1988, c.c. Pertanto la domanda di ingiustificato arricchimento configura una domanda nuova rispetto alle domande fatte valere con l'esercizio dell'azione cambiaria, ovvero dell'azione causale e, conseguentemente, qualora sia stata proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado, deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di accettazione del contraddittorio, anche se sia stata esercitata «in aggiunta» e non «in sostituzione» delle stesse.

Cass. civ. n. 12470/2002

Non determina mutamento della domanda la rettifica conseguente alla correzione dell'errore materiale commesso nella redazione della citazione e risultante dal documento in essa menzionato.

Cass. civ. n. 7546/2002

Deve ritenersi nuova la domanda introdotta nel corso del giudizio di primo grado diretta ad ottenere la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 1591 c.c. al risarcimento dei maggiori danni, rispetto ai canoni dovuti, per la mancata restituzione dell'immobile alla scadenza del contratto. Non costituisce, invece, novità ma solo modifica della domanda originaria, ammessa ai sensi degli artt. 420 e 414 c.p.c., l'ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta (canoni dovuti fino al momento dell'atto introduttivo del giudizio), consistente nella richiesta di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, in quanto i termini della contestazione rimangono inalterati.

Cass. civ. n. 9090/2001

In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non è legittimamente estensibile alla richiesta di liquidazione del danno biologico il principio secondo cui ricorre la fattispecie processuale della mera emendatio libelli (e non anche della — non consentita — mutatio) nella ipotesi di originaria specificazione del danno in determinate voci e di successiva deduzione, nel corso del medesimo grado di giudizio, di voci ulteriori, con correlativo ampliamento del petitum immediato, ferma restandone l'identità e l'individualità ontologica. Mentre le varie voci di danno non integrano, difatti, una pluralità e diversità strutturale di petitum, ma ne costituiscono soltanto delle articolazioni (o “categorie” interne) quanto alla sua specificazione quantitativa, il danno biologico costituisce, per converso, un vero e proprio tertium genus rispetto alle tradizionali categorie del danno civile, sicché la relativa richiesta introduce un nuovo tema di indagine e di decisione in qualunque grado del giudizio intervenga, concretando, per l'effetto, una vera e propria mutatio libelli, anche se formulata nel corso del giudizio di primo grado.

Cass. civ. n. 6638/2000

Le variazioni puramente quantitative del petitum, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, come nel caso di rettifiche conseguenti alla correzione di un errore materiale nel calcolo delle quantità indicate in un documento già prodotto ab initio dall'attore, nonché alla sopravvenienza del provvedimento determinativo del prezzo definitivo in luogo di quello al quale era stato fatto espresso riferimento come provvisorio nell'atto introduttivo del giudizio, non sono vietate, poiché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte.

Cass. civ. n. 5945/2000

La controeccezione (nella specie, di interruzione della prescrizione) è assimilabile ad una eccezione in senso stretto e va pertanto proposta nel rispetto dei prescritti termini processuali; tuttavia la disciplina codicistica non prevede anche un termine iniziale per la proposizione di essa e la necessità che intervenga dopo la proposizione della relativa eccezione non discende dal rispetto di uno schematismo cronologico non previsto dalla legge, bensì dal fatto che chi effettua la controeccezione ha un interesse attuale ad essa solo quando gli sia stata sollevata l'eccezione; ne consegue che, ove l'interesse sorga successivamente nel corso del giudizio, l'eventuale carenza di interesse iniziale diviene irrilevanza e la parte che ha sollevato la controeccezione «in prevenzione» non ha l'onere di riproporla dopo che gli è stata sollevata la relativa eccezione. (Nella specie, la sentenza di appello è stata censurata per aver accolto la controeccezione di interruzione della prescrizione nonostante la parte, a fronte della eccepita prescrizione, si fosse limitata a produrre la documentazione comprovante l'interruzione senza nulla dedurre; la S.C., in applicazione del principio sopraesposto, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la produzione documentale sostenuta dalle deduzioni anteriori alla proposizione dell'eccezione).

Cass. civ. n. 4376/2000

Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.

Cass. civ. n. 2805/2000

Il divieto di introdurre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado (prima dell'entrata in vigore della «novella» 26 novembre 1990 n. 353), posto a tutela della parte destinataria della domanda stessa, non è sanzionabile pur nella sua rilevabilità d'ufficio, in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte interessata, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio ovvero in un comportamento concludente che ne implichi ineludibilmente l'accettazione.

Cass. civ. n. 3502/1999

L'art. 1453, secondo comma, c.c., secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora uno dei contraenti non adempia la propria obbligazione, l'altra parte può chiedere la risoluzione anche se abbia già promosso il giudizio per ottenere l'adempimento, stabilisce un principio di ordine processuale che deroga alle disposizioni del codice di rito che vietano la mutatio libelli nel corso del giudizio. Detta facoltà è, peraltro, giuridicamente ammissibile in quanto la domanda di risoluzione resti nell'ambito dei fatti medesimi posti a base dell'inadempimento originariamente dedotto, costituisca, cioè, la prosecuzione della facoltà di scelta iniziale tra la domanda di adempimento e quella di risoluzione; mentre, ove siano prospettati fatti nuovi, configuranti una nuova causa petendi, con l'introduzione di un nuovo tema di indagine, trovano applicazione le preclusioni di cui agli artt. 183, 184 e 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 458/1999

In mancanza di opposizione del convenuto, la domanda di risarcimento del danno proposta nell'atto introduttivo può essere limitata in sede di conclusioni definitive all'an debeatur.

Cass. civ. n. 85/1999

La formulazione, in via originariamente alternativa, di una domanda di risarcimento danni e di una richiesta di condanna generica limitata all'an debeatur (con riserva di ulteriore giudizio per la determinazione del quantum), esclude la necessità del consenso, da parte del convenuto, alla successiva limitazione della domanda stessa alla sola pronuncia sull'an debeatur, tale consenso risultando, per converso, necessario nel solo caso in cui detta limitazione della domanda risarcitoria intervenga solo nel corso del giudizio di primo grado e non costituisca, invece, un'alternativa già presente in seno all'atto di citazione. Al convenuto è riconosciuta, pertanto, in caso di domanda ab origine alternative, la sola facoltà di opposizione alla richiesta di condanna generica, con conseguente onere dell'attore di dare dimostrazione della esistenza del danno, e conseguente divieto, per il giudice, di rimessione ad un separato giudizio della determinazione del quantum.

Cass. civ. n. 11412/1998

La formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte (nella specie, volta ad ottenere l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di un diritto), sì che deve escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possano essere ravvisati nella mera produzione di documenti, benché il loro contenuto risulti idoneo a dimostrare il fondamento della predetta eccezione.

Cass. civ. n. 10783/1998

La «prima udienza» di cui all'art. 269, comma secondo c.p.c., che segna il limite temporale per la tempestiva richiesta di concessione di un termine per la chiamata di terzo, va individuata con riguardo a criteri non meramente cronologici, ma sostanziali, tale potendosi legittimamente ritenere quella in cui si procede alla effettiva trattazione della causa, attesa l'esigenza che il processo inizi contemporaneamente nei confronti di tutti i soggetti in esso coinvolti, onde evitare che il terzo sia costretto a partecipare ad un giudizio in cui sia stata svolta, in sua assenza, attività istruttoria o decisoria. Non rientra, pertanto, nel concetto di «prima udienza», quello di mero rinvio, quand'anche risultino contestualmente emanate pronunce dispositive di mezzi istruttori, la cui ammissibilità resta, pur sempre, suscettibile di contestazione da parte del chiamato.

Cass. civ. n. 5139/1998

La domanda di risarcimento dei danni può essere successivamente limitata, anche in grado d'appello, alla richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione in separato giudizio, quando il consenso della controparte, asserita responsabile (nella specie ai sensi dell'art. 1337 c.c.), si possa desumere dalla mancata tempestiva contestazione dell'istanza di scissione dell'accertamento risarcitorio.

Cass. civ. n. 4283/1997

La rinuncia ai singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio), per cui, rispetto ad essa, non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve provenire dalla parte o dal suo procuratore speciale e deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.

Cass. civ. n. 10805/1996

Il creditore di un'obbligazione pecuniaria che chiede inizialmente la condanna del debitore al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento nella misura degli interessi legali e poi nel corso del giudizio chiede anche il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c., modifica l'originario oggetto della domanda fondandolo su altre ragioni di danno — da dimostrare — e perciò soggiace alle relative preclusioni processuali

Cass. civ. n. 897/1996

La domanda di condanna specifica al risarcimento del danno può essere limitata, successivamente, in corso di giudizio alla richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione in separato giudizio quando sussista il consenso espresso o tacito della controparte ravvisabile anche nella mancata opposizione alla limitazione della domanda. Peraltro l'anzidetta limitazione non può essere formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, che ha soltanto la funzione di illustrare le conclusioni già precisate; né rispetto alle inammissibili domande formulate con la citata comparsa può ipotizzarsi una tacita accettazione del contraddittorio ad opera della controparte la quale abbia omesso di replicare alla comparsa conclusionale avversaria.

Cass. civ. n. 5866/1995

Nel giudizio di primo grado la modifica dell'originaria pretesa è consentita se determinata dall'esigenza di contrastare eccezioni del convenuto che mutino i termini oggettivi della controversia, quali inizialmente delineati dall'attore.

Cass. civ. n. 5541/1994

La proposizione di una domanda di accertamento della simulazione assoluta di un determinato negozio giuridico non ne preclude, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., la modificazione nel senso dell'accertamento della simulazione soltanto relativa, né comporta che sia viziata da extrapetizione la sentenza che accolga la domanda medesima sotto questo profilo, allorché l'accertamento della simulazione relativa non sia strumentale alla declaratoria del contratto dissimulato, allo scopo di derivarne specifici effetti giuridici, ma soltanto alla declaratoria di inefficacia del negozio simulato, per trarne la conseguenza della persistente vigenza di effetti propri di situazioni giuridiche preesistenti alla simulazione.

Cass. civ. n. 8797/1993

La domanda, formulata in corso di causa (e nell'udienza di precisazione delle conclusioni), di pagamento di una somma pari al costo necessario per riparare il danno, costituisce una mera modificazione (emendatio), e non mutamento (mutatio), della domanda di reintegrazione in forma specifica proposta con l'atto di citazione.

Cass. civ. n. 7044/1992

Nel giudizio promosso per conseguire il rilascio dell'immobile locato, l'adesione del locatore alle contestazioni del conduttore sulla data di stipulazione del contratto di locazione e la conseguente modifica della data di rilascio indicata sulla domanda integra non una mutatio ma una emendatio libelli perché lascia immutata sia la causa petendi (scadenza della locazione) sia il petitum (rilascio dell'immobile).

Cass. civ. n. 4390/1992

La successiva rettificazione del termine finale di cessazione della locazione, indicato nell'atto introduttivo del giudizio, concreta una semplice emendatio (e non un radicale mutamento) della domanda di sfratto per finita locazione perché non ne modifica i presupposti (scadenza della locazione) né l'oggetto (rilascio dell'immobile).

Cass. civ. n. 2712/1982

La richiesta alle parti, ad opera del giudice istruttore, dei chiarimenti necessari, prevista dal secondo comma dell'art. 183 c.p.c. (applicabile anche al giudice collegiale e, attraverso il richiamo dell'art. 359 c.p.c., anche in appello), costituisce un'attività squisitamente discrezionale, il cui mancato uso, lungi dal poter formare oggetto di un motivo d'impugnazione per violazione della legge processuale, comporta soltanto una maggiore attivazione probatoria della parte che avrebbe avuto interesse a rendere i chiarimenti stessi.

Cass. civ. n. 3938/1980

Qualora l'autore modifichi la domanda ampliando il petitum, senza variare il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, oltre i limiti della competenza per valore del giudice adito, questi, trattandosi di emendatio e non di mutatio libelli, deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere la causa al giudice superiore, senza che possa rilevare l'eventuale clausola di contenimento del valore della domanda nell'ambito della competenza del giudice adito che non implica una rinunzia a qualsiasi successiva pretesa sorgente dallo stesso titolo.

Cass. civ. n. 922/1980

Si ha semplice emendatio libelli e non già una non consentita mutatio libelli quando, domandato con l'atto introduttivo il risarcimento del danno da fatto specificato in determinate voci, vengono successivamente dedotte ulteriori voci di danno, ampliandosi in tal modo il petitum sotto il profilo dell'oggetto mediato della domanda, poiché il bene oggetto del provvedimento giurisdizionale richiesto viene variato nella sua estensione, ferma restandone la individualità ontologica.

Cass. civ. n. 919/1955

L'omissione, da parte del giudice, del tentativo di conciliazione, non comporta la nullità della sentenza.

Cass. civ. n. 1854/1951

Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche nel procedimento di appello, quando la natura della causa lo consenta.

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Consulenze legali
relative all'articolo 183 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Angela D.B. chiede
lunedì 21/06/2021 - Puglia
“PREMESSA: A seguito di Vs consulenza n. Q202026417 già fornita, il soggetto "A" ha esperito intervento "adesivo dipendente" nel giudizio che vede il Comune quale "attore" nel giudizio di opposizione ex art. 615/1 cpc all'atto di precetto proposto da alcuni soci di una Coop.Edil. ex 167 per dare esecuzione ad un atto transattivo stipulato nel lontano 2001 in merito ad un giudizio acceso nel 2000 dal Comune nei confronti della stessa Coop.Ed., ma mai eseguito. Dopo l'intervento di "A", vi é stata udienza con rinvio al prossimo mese di ott/2021 per incombenti istruttori e quindi non é stata ancora celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Medio tempore e' emerso però il mutamento della linea processuale dell'attore (l'Ente Locale) che non persegue più sic et simplicitere l'annullamento della vecchia transazione (del 2001) e quindi si sta adoperando per la sottoscrizione di una odierna transazione che di fatto non disconosce quella sottoscritta nel 2001. Va da se che l'interventore "A" ha interesse invece a sostenere la originaria tesi della domanda di annullamento della transazione del 2001 ponendosi quindi in discontinuità sia del ricorrente (Ente Locale) che del resistente (soci Coop. Ed.), da ciò la DOMANDA: cosa deve fare "A" per mutare la sua posizione processuale da "adesivo dipendente" ad "autonomo principale" ?: 1) basta una semplice istanza, con pagam. del c.u., dichiaranndo di essere interventore "autonomo principale" oppure 2) deve ripetere ex novo la procedura di intervento autonomo principale come se stesse intervenendo per la prima volta ? 3) e in questo caso come gli conviene muoversi, deve fare cenno al fatto di essere intervenuto prima come "adesivo dipendente" (magari dichiarando di rinunciare a quellaposizione)?”
Consulenza legale i 24/06/2021
Preliminarmente, va chiarita la distinzione tra i concetti di emendatio libelli e di mutatio libelli nel processo civile.

Con la prima espressione ci si riferisce alla semplice precisazione della causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure del petitum, nel senso di precisarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, nel rispetto delle preclusioni processuali (Cassazione civile, sez. II, 02 agosto 2019, n. 20870).
In proposito, si ritiene che la modificazione della domanda possa riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cassazione civile, SS.UU., 15 giugno 2015, n. 12310).

Con la mutatio libelli, invece, la parte modifica le proprie pretese originarie e introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 04 marzo 2021, n. 5875).
Anche se la giurisprudenza più recente ha abbandonato l’impostazione più rigida, si ritiene in modo unanime che sia ammessa solo la precisazione delle domande svolte, ma non il sostanziale mutamento di quanto chiesto con l’atto introduttivo del giudizio.
In conclusione, sulla base di tali principi non è consentito alla parte modificare radicalmente la propria posizione processuale, né tantomeno entrare ed uscire dal processo a proprio piacimento.

Per tali ragioni, non sembra nella fattispecie possibile attuare quanto prospettato nel quesito, dato che si intende passare da un intervento adesivo dipendente a un intervento autonomo principale, i quali -come già illustrato nel precedente parere- hanno caratteristiche e presupposti diversi tra loro.
Per di più, in questo caso l’intenzione è quella di passare da una posizione accessoria e “subalterna” a quella di una delle parti a una posizione volta a far valere un proprio diritto in via autonoma e a svolgere le relative domande nei confronti di attore e convenuto.
Infine, pare anche che la causa si trovi già nella fase istruttoria, ovvero in una fase successiva a quella in cui è prevista la precisazione delle conclusioni, che deve avvenire nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..

Si nota, tuttavia, che le regole sopra descritte valgono per tutte le parti, con la conseguenza che anche il Comune (che peraltro riveste la posizione di attore-opponente ex art. 615 c.p.c.) non può decidere nel mezzo del processo di modificare le proprie domande travalicando la semplice emendatio libelli, che comunque può essere attuata solo nei limiti fissati dall’art. 183 c.p.c..
Nel caso di specie, quindi, più che una riformulazione delle proprie domande, potrebbe essere utile dedurre l’inammissibilità sul punto delle nuove domande comunali, oltre alla eventuale violazione delle preclusioni processuali sopra richiamate.

Bruno D. P. chiede
lunedì 15/01/2018 - Puglia
“Buongiorno,
abbiamo presentato la memoria 183, comma 6, senza specificare altro ma era la prima,ribadendo quanto già richiesto nell'atto di citazione e indicando esclusivamente le nostre richieste istruttorie.
Controparte non ha presentato la memoria n. 1 e allo scadere del secondo termine ci contesta che nella prima memoria non possono essere indicati mezzi istruttori che vanno indicati invece nella n. 2. Preciso che la memoria n. 2 non è stata da noi depositata giacchè non avevamo ulteriori mezzi istruttori da indicare.
Ora devo predisporre l'ultima memoria. Il mio dominus mi dice che non ci sono problemi a depositare tutto nella prima memoria giacchè il termine è preclusivo (nel senso che l'importante è che l'attività sia fatta entro il termine di 60 gg., ovvero 30+30, ma non riesco a trovare sentenze che mi possano aiutare.
Potete cortesemente indicarmi qualche precedente che mi dia ragione?

Consulenza legale i 16/01/2018
Il legale di chi pone il quesito ha perfettamente ragione: le cosiddette “preclusioni istruttorie”, ovvero la perdita definitiva della possibilità di richiedere mezzi istruttori in causa, maturano con lo spirare del termine per il deposito della seconda memoria di cui all’art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c..

Questo termine è concesso per dare modo alla parte di decidere quali prove richiedere solo dopo aver avuto completa conoscenza delle difese avversarie ed eventualmente aver preso visione altresì di quelle precisazioni e/o modifiche delle domande iniziali che sono consentite in sede di prima memoria scritta.
Nulla vieta, tuttavia, di:
- avanzare le proprie richieste istruttorie già nell’atto introduttivo (atto di citazione o comparsa di risposta), e quindi di non reiterarle più nei successivi atti; non si dimentichi, a tal proposito, che l’art. 163 c.p.c., il quale detta il contenuto dell’atto di citazione, recita “L’atto di citazione deve contenere: (…) 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi (…)” e che il 167 c.p.c., sul contenuto della comparsa di risposta, recita ugualmente “Nella comparsa di risposta il convenuto deve (…) indicare (…) i mezzi di prova di cui intende valersi (…)”;
- avanzare le proprie istanze istruttorie nella prima memoria e di non farlo nella seconda;
- avanzare le istanze istruttorie solo nella seconda memoria, indipendentemente dal deposito della prima (infatti, la prima non sempre è necessaria: può essere che sia stato già scritto tutto all’inizio e che le difese avversarie non abbisognino di replica).
Ciò che non si può fare, invece, è richiedere prove con la terza ed ultima memoria di cui all’art. 183 c.p.c. VI comma, deputata all’indicazione della sola prova contraria rispetto a quella richiesta da controparte.

Basti pensare che, secondo gli studiosi, è del tutto legittimo ad ammissibile che le parti chiedano al Giudice la concessione dei termini per il deposito solo di alcune delle tre memorie previste nella norma in commento: ad esempio, si può evitare il deposito della prima e procedere con la stesura solo con le altre due, oppure chiedere di poter depositare una sola memoria successiva all’udienza di trattazione prevista nel 183 c.p.c. nei casi in cui il tema del giudizio è sufficientemente chiaro e le istanze delle parti sono complete (per cui occorre solo un termine per l’indicazione di eventuali prove aggiuntive o di prove contrarie a quelle indicate dall’avversario).

Attenzione, poi, che nonostante l’art. 163 c.p.c. richieda espressamente l’indicazione dei mezzi di prova nell’atto introduttivo, non è poi necessario che questi vi siano, dal momento che il legislatore non prevede sanzioni in merito alla loro mancanza.
Estremamente chiara e significativa, a tal proposito, questa pronuncia della Cassazione: “Nel nuovo rito ordinario, nel regime processuale di cui alla l. 26 novembre 1990 n. 353, prima delle modifiche introdotte dalle l. 14 maggio 2005 n. 80 e 28 dicembre 2005 n. 263, è possibile articolare i mezzi di prova sino alla scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 184 c.p.c., anche in mancanza della loro indicazione negli atti introduttivi, stante l'omessa previsione, nell'art. 167 c.p.c., di decadenze per il convenuto che non li abbia tempestivamente indicati e considerato che l'art. 164 c.p.c., nel prevedere nullità e sanatorie per i vizi dell'atto di citazione, nulla dispone riguardo all'onere di indicazione dei mezzi di prova” (Cassazione civile, sez. I, 15/07/2011, n. 15691).

In definitiva, dunque, a nostro sommesso giudizio, erra l’avvocato della controparte a sostenere che in difetto di deposito della seconda memoria – contenente indicazione di eventuali mezzi di prova – questi ultimi non possano essere richiesti, anche se già formulati nei precedenti atti (!).
Conferma anche la Cassazione che: “Ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., (…), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell'adozione dell'ordinanza di ammissione delle prove” (Cassazione civile, sez. III, 17/05/2013, n. 12119).

Davide P. chiede
lunedì 02/05/2016 - Puglia
“fino a quando è possibile richiedere i termini di cui all'art. 183 6° co c.p.c., dato che ciò non è stato fatto alla prima udienza?”
Consulenza legale i 03/05/2016
Purtroppo la mancata richiesta di fissazione dei termini di cui all’articolo 183, 6° comma, c.p.c. entro il termine dell’udienza di trattazione di cui al medesimo articolo, impedisce alle parti di poter avanzare la medesima istanza in un momento successivo.

Il diritto di richiedere l’assegnazione di tali termini spetta interamente – a pena di decadenza - alle parti (tanto che queste possono, ad esempio, chiederne solamente due anziché tre oppure essi possono essere richiesti da una delle parti ma non dall’altra) ed il giudice è privo di ogni discrezionalità al riguardo.

E’, d’altra parte, comprensibile e logico che così sia, dal momento che tali termini segnano il limite processuale invalicabile oltre il quale le parti non possono più modificare le domande o avanzare istanze di prova o ancora introdurre documenti nuovi in giudizio. Qualora, in effetti, non venga richiesta l’assegnazione di termini per il deposito delle memorie in questione, le parti hanno l’onere di svolgere l’attività difensiva normalmente contenuta nelle memorie stesse nel corso di – ed entro - quella specifica udienza e non oltre.

Ovviamente, resta salvo l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 del codice di procedura civile: “(…) La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Il concetto di “causa non imputabile” è molto ampio ed elastico e la sua concretizzazione è rimessa alle decisioni dei giudici; in ogni caso vanno sempre tenuti presenti, nella valutazione della “causa non imputabile” altresì i concetti di diligenza e di assenza di colpa: ovvero, non si può ritenere che il mancato compimento di un atto processuale (come nel caso di specie) sia scusabile quando sarebbe stato evitabile attraverso un comportamento diligente (per fare un esempio concreto: l’avvocato che incorra in una decadenza processuale non potrà invocare la mancata conoscenza della norma e/o dell’obbligo di legge, poiché si presume che, professionalmente, conosca le norme processuali).


Marco C. N. chiede
sabato 30/04/2016 - Lazio
“Il sottoscritto è in causa con la sorella per una divisione ereditaria di un immobile dopo la morte di nostra madre avvenuta nel 2012.
ANTEFATTO:
Nel 2014 mia sorella (dopo aver esperito il tentativo di mediazione civile conclusasi con esito negativo) ha citato il sottoscritto per dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, ancora in essere e per determinare il valore del citato immobile al fine di calcolare ogni singola quota.
Con sentenza del 2016 il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione intrapresa da mia sorella (come già detto). Il giudice ha motivato che né la parte attrice né il convenuto (il sottoscritto), fra gli atti processuali non hanno presentato il certificato storico catastale e la documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni o una dichiarazione notarile sostitutiva. Tali documenti sono stati ritenuti indispensabili dal giudice.
CONSIDERATO:
che lo scrivente, solo oggi è venuto in possesso della suindicata documentazione, ed ha intenzione, questa volta, di citare la sorella per lo stesso immobile e per lo stesso motivo.
DOMANDA:
il sottoscritto, prima di citare la sorella deve nuovamente esperire il tentativo di mediazione civile obbligatoria?
Quanto sopra al fine di non incappare in una nuova sentenza di improcedibilità processuale.
Cordiali saluti
Marco Carlo N.”
Consulenza legale i 09/05/2016
Purtroppo si dovrà procedere con un nuovo tentativo di mediazione. Anche se, infatti, le parti sono le medesime del primo processo e l’oggetto è identico, si tratta in ogni caso – formalmente - di un nuovo procedimento.

Sul primo, in effetti, non è mai intervenuta una pronuncia nel merito, pertanto è come se il primo processo “non fosse mai esistito”.

Dovendosi, peraltro, dare avvio ad un nuovo contenzioso, e poiché questa volta la controparte (quindi la sorella) si trova nella condizione di “subire” il processo e non di “attaccare”, può essere che una delle parti o entrambe siano, diversamente dalla prima volta, maggiormente disposte a trovare un punto di incontro: ciò è proprio quanto si propone di fare il legislatore, ovvero disincentivare una causa di fronte all’Autorità Giudiziaria che comporta tempi e costi di gran lunga maggiori di una rapido, e sostanzialmente informale, confronto fuori dal giudizio.

Le controversie in materia di divisione sono ancora soggette a mediazione “obbligatoria”, ovvero quest’ultima è prevista a pena di improcedibilità, quantomeno fino al prossimo 2017.


DEBORA P. chiede
martedì 18/11/2014 - Lazio
“In sede di prima udienza fissata il 02.07.2014 abbiamo chiesto la concessione dei termini ex 183 cpc che il giudice ha concesso con decorrenza differita (posto che nel mezzo vi era la sospensione dei termini processuali), pertanto il giudice ha disposto che gli stessi decorressero dal 16.09.2014.
Devo far partire i 30 giorni per la prima 183 dal 16.09 o dal giorno successivo?.
Se non erro l'art. 155 cpc sposta il termine di scadenza, ma non riguarda i termini iniziali di decorrenza. Vi sono sentenze in tema di computo della giornata del 16 settembre - cui non si deve applicare il principio secondo cui il dies a quo non computatur - dove si esprime il suddetto principio sul 155. Io ho depositato la prima memoria in data 15/10/2014 mentre la mia controparte ha depositato il 16/10/2014, per quanto riguarda la seconda memoria ho depositato il 14/11/2014 e la controparte il 17/11/2014. Posso eccepire la decadenza?”
Consulenza legale i 21/11/2014
L'art. 155 del c.p.c. prevede che nel computo dei termini a giorni o ad ore, siano esclusi il giorno o l'ora iniziali (dies a quo).
In applicazione di tale norma, che contiene un principio generale applicabile a tutti i termini processuali, si ritiene pacificamente, anche per la diffusa nomofilachia di merito, che il termine per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. inizi a maturare dal giorno successivo rispetto a quello dell’udienza medesima.

Parimenti, non si vede ragione per non applicare lo stesso ragionamento anche al computo dei termini che venga fatto decorrere da una data diversa da quella dell'udienza in cui il giudice ha concesso il deposito delle memorie istruttorie.
Così, se il G.I. ha stabilito che la prima memoria fosse depositata entro 30 giorni dal 16.9.2014, il termine sarebbe scaduto il 16.10.2014, poiché si doveva iniziare a contare dal 17.9.2014.
Quanto alla seconda memoria, appare sostanzialmente pacifico che, in presenza di termini multipli, concessi in concatenazione logica, la scadenza di quello che precede costituisce il dies a quo di quello che segue: quindi, i 30 giorni per il deposito della memoria ex art. 183 n. 2 si sarebbero dovuti contare dal 17.10.2014, con scadenza del termine al 15.11.2014.
Qui avrebbe poi trovato applicazione il quarto comma dell'art. 155 c.p.c., secondo il quale opera la proroga dei termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (si veda ad esempio Cass. civ., sez. I, 5.6.2006, n. 13201, "La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 c.p.c. e, in particolare, la previsione del quarto comma di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il giorno di scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, anche quando questa scadenza costituisca a sua volta "dies a quo" per il termine successivo, con la conseguenza che l'ulteriore termine a seguire in successione decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine successivo").

Quindi, la seconda memoria di controparte depositata in data 17.11.2014 risulta, secondo l'applicazione dei principi generalmente accolti in giurisprudenza, tempestiva.

Eventuali sentenze concernenti la data del 16 settembre e la sua computabilità nel calcolo, ci sembra possano attenere ad una diversa questione, quella riguardante il termine rimasto sospeso nel periodo feriale. Ad esempio, Cass. civ. 15 marzo 2007, n. 6016 ricorda come esista un orientamento giurisprudenziale ormai dominante (Cass. SS.UU. n. 3668/1995) che stabilisce: "poichè per il computo dei termini processuali a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti rispettivamente a ciascun mese e giorno, ne consegue che, nell’ipotesi in cui il decorso di un termine processuale sia rimasto sospeso nel periodo feriale (1 agosto – 15 settembre di ciascun anno) ed abbia ripreso a decorrere dalla fine di tale periodo – cioè dalla data del 16 settembre quest’ultima deve essere computata nel termine stesso senza che possa essere considerata come dies a quo (v., tra le altre, Cass. sentenze n. 8102 del 2006, n. 12026 del 2002, n. 6635 del 2000)".

Nel caso di specie, il termine per il deposito delle memorie è stato fatto decorrere direttamente dal 16.9.2014 (si è in pratica evitato il problema del computo del termine nel periodo di sospensione feriale) e quindi le parti devono comportarsi come se in quella data si fosse tenuta l'udienza di concessione delle memorie, conteggiando i termini per le memoria a partire dal giorno successivo, 17 settembre.

Paolo chiede
lunedì 10/03/2014 - Veneto
“Fruisco di servitù di passaggio con ogni mezzo su terreno altrui. N.B.: siamo in zona urbana e sui fondi dominante e servente insistono fabbricati in cui risiedono varie famiglie, per cui i passaggi sono particolarmente frequenti. Il titolare del fondo servente ha chiuso il fondo con cancello automatico, di cui ha consegnato chiavetta per azionare un interruttore manuale posto vicino al cancello, rifiutando la consegna del telecomando, con gli ovvi inconvenienti quando si ricevono ospiti e visitatori (o addirittura il medico), in quanto tocca scendere ogni volta al cancello con la chiave.
Avviata causa civile per ottenere il telecomando (e i danni per i disagi subiti), abbiamo ora ottenuto, previa ordinanza comunale, la rimozione del cancello, che era irregolare e non autorizzato. Finora non è stato comunicato, in giudizio, che il cancello è stato rimosso e temo che il giudice dica che la domanda principale (di ottenere il telecomando) non è più accoglibile e non lo è, di conseguenza, quella accessoria (di ottenere risarcimento); e temo addirittura addebito di spese per una causa che era assolutamente vinta.
Chiedo se sia necessario un atto apposito per notificare in giudizio l?avvenuta rimozione del cancello, insistendo, però, che resta dovuta la decisione sul diritto al telecomando (ovviamente: finché il cancello era in funzione) e che per lo stesso periodo sono dovuti i danni.
Grazie e cordiali saluti.
(il mio nome e indirizzo, per favore, restino riservati)
Consulenza legale i 17/03/2014
Nel caso di specie di è verificato un fatto sopravvenuto (la rimozione del cancello) che ha determinato l'inutilità di una delle domande proposte in giudizio (la richiesta del telecomando). Si parla in proposito di cessazione della materia del contendere, figura non prevista dal codice di procedura civile, ma creata dalla giurisprudenza (è invece prevista in ambito amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge 1034/1971 istitutiva dei T.A.R.).
La cessazione della materia del contendere va pronunciata con sentenza ogni volta in cui il giudice non possa decidere una pretesa sostanziale proposta in giudizio in quanto è venuto meno l’interesse delle parti (ad esempio per essersi verificato un fatto sopravvenuto, come nel caso in esame).

E' probabile, se non del tutto certo, che la controparte vorrà far rilevare in sede di giudizio la rimozione del cancello. Si deve quindi comprendere che conseguenza può avere una tale comunicazione sull'esito della causa.

Innanzitutto va premesso che la cessazione della materia del contendere, per tramutarsi in un provvedimento del giudice che chiuda il processo, deve essere richiesta da entrambe le parti.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 5607 del 15 marzo 2005 ha stabilito che "la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata. Si deve escludere, quindi, che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza".

Ciò significa che, anche se emergerà in giudizio il fatto della rimozione del cancello, l'attore (titolare del fondo dominante) avrà pieno diritto a chiedere la definizione del giudizio in relazione alle domande che non sono affatto risolte dal semplice avvenimento sopravvenuto, quali il risarcimento del danno per il periodo pregresso e la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio.
E' consigliabile insistere per le conclusioni già rassegnate in atto di citazione, anche dando atto che il cancello è stato rimosso, sottolineando le ragioni della rimozione, se sfavorevoli al convenuto: sarà poi il giudice nella sentenza a non accogliere la domanda relativa alla consegna del telecomando in quanto divenuta inutile in corso di causa e a condannare, invece, la controparte al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese del giudizio.

Diego chiede
venerdì 22/03/2013 - Campania
“Le prime due memorie di cui all'art. 183, comma sesto, sono riservate rispettivamente all'attore e al convenuto, o entrambi?”
Consulenza legale i 25/03/2013
Il termine per il deposito delle tre memorie previste dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c. è previsto a favore di tutte le parti del processo. Ciascuna potrà depositare tutte e tre le memorie, rispettando i contenuti previsti dalla legge.

Giorgio chiede
domenica 23/12/2012 - Marche
“La vertenza è al termine terzo ex art.183, cioè gli ultimi 20 giorni scad. 30.12.2012. Agli atti è depositato il PVC della GdF per violazioni tributarie.
E' atto valido per richiedere ai sindaci il rimborso di danni patrimoniali in solidarietà con gli amministratori della società fallita? Si pensa che dovrebbe semmai occorrere l'avviso di accertamento,atto impugnabile cosa che non è il PVC.
Si può pertanto eccepire validità atto depositato(PVC)? Grazie.”
Consulenza legale i 27/12/2012
Il PVC - processo verbale di constatazione - redatto dalla Guardia di Finanza, o da altri organi di controllo fiscale, conclude l'attività di verifica fiscale presso la sede del contribuente e ne formalizza l'esito. Si tratta di un atto di natura istruttoria e pertanto non impugnabile autonomamente, non essendo menzionato tra gli atti tassativamente elencati nell'art. 19, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il suo contenuto può essere contestato mediante ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di accertamento posto in essere dall'Ufficio fiscale competente.
Quanto all'efficacia probatoria del P.V.C., la Suprema Corte segue un consolidato orientamento secondo il quale tale processo verbale è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 del c.c. e occorre proporre querela di falso per contestarne la veridicità (recentemente Cass. civ. 16 maggio 2012, n. 7671; precedenti Cass. 15311/08, 2949/06, 7208/03, 6939/01).
Pertanto, per affermare la falsità del contenuto di tale verbale non è sufficiente la mera allegazione di circostanze di fatto, o di generici elementi di prova, di segno contrario alle risultanze del predetto documento: risulta insufficiente, quindi, una generica eccezione di invalidità del verbale da proporsi con la terza memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 del c.p.c. all'interno di un processo civile.
Se si ritiene di poter provare in un giudizio per querela di falso la non veridicità del contenuto del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, sarà possibile presentare la relativa domanda ai sensi degli artt. 221 c.p.c. e ss.
Diversamente, il P.V.C., ai fini della valutazione del giudice, farà piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti (il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente, art. 52 del D.P.R. 633/1972) e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Maria chiede
venerdì 04/11/2011 - Calabria
“Se i termini di cui all'art. 183, 6 comma, cpc vengono concessi con ordinanza pronunciata fuori udienza, il dies a quo è quello della data di deposito dell'ordinanza o della sua comunicazione alla parti costituite a cura della cancelleria.
Grazie per l'eventuale risposta.”
Consulenza legale i 19/11/2011

Il giudice che, a scioglimento della riserva tenuta alla prima udienza di trattazione, conceda i termini per le memorie di cui all'art. 183 del c.p.c., comma sesto, dovrebbe indicare un dies a quo da cui far decorrere tali termini. Diversamente, essi decorrerebbero per ogni singola parte non dal deposito, ma dalla comunicazione del provvedimento individualmente ricevuto, con possibili discrepanze temporali. Ciò comporterebbe una evidente lesione del diritto di difesa di colui che riceve la comunicazione più tardi.

Attualmente, il problema potrebbe ritenersi superato in virtù dell'avvio del nuovo processo telematico, grazie al quale le comunicazioni di cancelleria vengono simultaneamente inviate a tutti i difensori delle diverse parti.


Giovanni chiede
venerdì 10/06/2011 - Lombardia

“In una causa civile, alla prima udienza, si presentano solo gli avvocati delle due parti? Come si svolge? Grazie”

Consulenza legale i 23/06/2011

Si rinvia alla lettura dell’art. 183 del c.p.c.. Alla c.d. udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa possono presentarsi anche i soli procuratori, mentre, è del tutto facoltativa la presenza dei rispettivi clienti. Qualora, le parti, invece, fossero presenti, il Giudice potrebbe sentirle personalmente e tentare una loro conciliazione.

Il Giudice designato deve, altresì, verificare d’ufficio la regolarità del contraddittorio, cioè se tutte le notifiche si sono ritualmente perfezionate; se richiesto, deve pronunciarsi in merito all’integrazione del contradditorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi; deve rilevare eventuali vizi che inficiano l’atto di citazione con l’eventuale concessione di un termine perentorio per il suo rinnovo; deve dichiarare la decadenza dai poteri ex art. 167 del c.p.c. del convenuto costituitosi tardivamente; deve rilevare eventuali vizi di rappresentanza o assistenza delle parti ed, infine, dichiarare la contumacia della parte non costituita.

I procuratori, l’uno di seguito all’altro, (prima quello di parte attrice, poi, quello di parte convenuta), redigono il processo verbale, ivi verbalizzando le loro deduzioni. Di regola, essi si riportano ai rispettivi atti introduttivi, opponendosi ad eventuali domande riconvenzionali e chiedendo al Giudice la concessione dei termini per le memorie ex art. 163 del c.p.c. VI comma nn. 1,2,3. Segue il provvedimento del Giudice che, o decide sulle questioni sopraelencate o concede i termini per le memorie e rinvia ad nuova udienza ex art. 184 del c.p.c..


Avv. L. G. chiede
venerdì 07/01/2011

“La concessione dei termini è obbligatoria per l'Istruttore, sull'unico e semplice presupposto della richiesta di una delle parti, ancorché la causa sia manifestamente documentale ed esaustivamente istruita fin dall'atto introduttivo? Grazie.”

Consulenza legale i 07/01/2011

L'art. 183 del c.p.c. reca l'inciso “se richiesto, il giudice concede alle parti". Tale espressione va interpretata, secondo l'opinione assolutamente prevalente, nel senso che la concessione dei tre termini previsti dalla norma non è subordinata ad alcuna autorizzazione o valutazione da parte del giudice. Altresì, dottrina autorevole ritiene che la richiesta unilaterale di una sola delle parti del giudizio giovi anche all'altra.

Ci si può chiedere, tuttavia, se il giudice istruttore sia obbligato a concedere i suddetti termini anche nel caso in cui ritenga la causa matura per la decisione.
Interpretando letteralmente l'art. 183, comma sesto c.p.c., il giudice non sembra avere margini di discrezionalità. Avendo riguardo, però, all'art. 80 disp. att. c.p.c. (“La rimessione al collegio, a norma dell’art. 187 del c.p.c., può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti”) sembrerebbe che il giudice istruttore possa fissare direttamente l’udienza di precisazione delle conclusioni, nonostante la richiesta delle parti di concessione dei termini per le memorie. Secondo altra tesi, il giudice potrebbe fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni e non concedere i termini solo quando l’emendatio della domanda o delle eccezioni sarebbe stata irrilevante ai fini della decisione della lite.

Quale che sia la posizione preferibile, si ritiene che laddove il giudice abbia deciso senza concedere i termini, la parte, impugnando la sentenza, debba sia eccepire la loro mancata concessione che specificare il pregiudizio causato dall’omissione nonché i fatti e le deduzioni che sarebbero state formulate (si veda in tal senso Cass. civ. n. 9169/2008, che decide su un giudizio svoltosi prima della riforma del 2006: “Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum” e il “thema probandum”, l’appellante che faccia valere tale nullità – una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice – non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all’art. 183, comma 5, c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d’appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l’esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado”).

Nella prassi, quando i procuratori delle parti chiedono concordemente la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., il giudice automaticamente accoglie la richiesta.


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