La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo(1), quantunque importi per questo una liberalità(2), non richiede le forme stabilite per la donazione [782](3).
Note
(1)
La norma introduce espressamente una ulteriore fonte della rendita vitalizia, cioè il contratto a favore di terzo (1411, 1872 c.c.).


Ratio Legis







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