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Articolo 1875 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Costituzione a favore di un terzo

Dispositivo dell'art. 1875 Codice Civile

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo(1), quantunque importi per questo una liberalità(2), non richiede le forme stabilite per la donazione [782](3).

Note

(1) La norma introduce espressamente una ulteriore fonte della rendita vitalizia, cioè il contratto a favore di terzo (1411, 1872 c.c.).
(2) In ogni caso, se la rendita è costituita mediante contratto a favore di terzo (1411 c.c.), ciò non significa che essa importi sempre per tale terzo una liberalità.
(3) Tuttavia, si applicano altre norma relative alla donazione in quanto, in ultima istanza, se la rendita configura una liberalità si tratta di una donazione indiretta: si tratta delle norme in tema di capacità (774 c.c.), riduzione (555 c.c.), collazione (737 c.c.) e revoca (800 c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega se si considera che per la rendita vitalizia la legge impone l'obbligo della forma scritta (1350, n. 10 c.c.) e ciò costituisce già una eccezione al principio di libertà delle forme (1325 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1875 Codice Civile

Esegesi della norma
L' articolo non è un' applicazione dell' art. 1411 del c.c. relativa al contratto a favore di terzi, ma contiene (così come nel codice del 1865, l'art. 1759 rispetto all'art. 1128) una statuizione affatto autonoma. Da ciò consegue che, per la costituzione di una rendita vitalizia a favore di un terzo, si può prescindere dalla presenza dei presupposti di cui all' art. 1411 del c.c..
L'articolo si limita a dichiarare che la costituzione della rendita, nonostante importi per il terzo una liberalità non richiede le forme stabilite per la donazione, e non ripete invece l'ulteriore dichiarazione contenuta nella corrispondente norma del vecchio codice, in ordine alla riducibilità della disposizione che esorbitasse dalla quota disponibile ed alla sua nullità ove fosse disposta a favore di persona incapace di ricevere: è però evidente che l'omissione non implica l' accoglimento di un diverso sistema, ma solo un opportuno rinvio ai principi contenuti nella sedes materiae.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

575 Nel secondo comma dell'articolo 671 relativo alla costituzione del vitalizio a vantaggio di un terzo, ho soppresso il richiamo del diritto di poter chiedere la riduzione della liberalità: esso è inutile, posto che soltanto delle forme di donazione si parla nella prima parte del comma medesimo, il che implica salvezza della riduzione della liberalità a sensi dell'articolo 356 del libro delle successioni e delle donazioni.

Massime relative all'art. 1875 Codice Civile

Cass. civ. n. 7492/1996

A norma dell'art. 1875 c.c. la costituzione della rendita vitalizia a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam. Tuttavia, poiché l'ipotesi prevista dall'art. 1875 c.c. si verifica se la liberalità sia disposta con un contratto avente i requisiti prescritti dall'art. 1411 c.c., non è sufficiente ad integrarla che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto da un contratto concluso da altri soggetti, ma è necessario che costoro, come contraenti, glielo abbiano attribuito direttamente, come elemento del sinallagma.

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