Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3499 del 10 aprile 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

A differenza del cosiddetto negotium mixtum cum donatione, nel quale sullo scopo di liberalitā prevale lo scopo oneroso e per la cui validitā č sufficiente la forma richiesta per il negozio tipico a cui lo scopo oneroso corrisponde, la forma prescritta per la donazione remuneratoria, nella quale il donante persegue oltre allo scopo di liberalitā anche lo scopo del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, č quella dell'atto pubblico.

(massima n. 2)

Per la validitā delle donazioni indirette, cioč di quelle liberalitā realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non č richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalitā. (Nella specie trattavasi di cointestazione, con firma e disponibilitā disgiunte, di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito appartenuta all'atto della cointestazione ad uno solo dei cointestatari).

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