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Articolo 2699 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Atto pubblico

Dispositivo dell'art. 2699 Codice Civile

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato [2714](1).

Note

(1) Sono atti pubblici, ad esempio, i rogiti notarili, i verbali d'udienza redatti da un cancelliere del tribunale, le relazioni di notifica predisposte dagli ufficiali giudiziari, i verbali redatti da una commissione di esami, certe attestazioni rilasciate da pubblici uffici.

Ratio Legis

La norma definisce una tra le più importanti prove documentali, ovvero l'atto pubblico. Si tratta di una prova precostituita, storica e legale: un documento redatto con particolari formalità prescritte ex lege da un notaio o da un altro pubblico ufficiale nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali è investito dalla legge.

Brocardi

Fiunt scripturae, ut quod actum est, per eas facilius probari possit

Spiegazione dell'art. 2699 Codice Civile

Concetto di documento

I mezzi di prova ammessi dal codice civile sono, distinti in due grandi tipologie : prove documentali e prove non documentali. La prima comprende l'atto pubblico, la scrittura privata, i libri contabili, le ri­produzioni meccaniche, le tacche o taglie di contrassegno, le copie degli atti, e gli atti di ricognizione o di rinnovazione, la seconda abbraccia la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione ed il giuramento. Essenziale risulta così il concetto di documento, che, in stretta aderenza al sistema legislativo, deve essere concepito in guisa da includere tutte le sette sottoclassi in cui si distingue. Ed esso può definirsi una cosa la cui funzione è quella di dimostrare un fatto; se il fatto ha rilevanza giuridica, il documento acquisterà lo stesso carattere.

I due gruppi o classi di prove possono combinarsi : cosi ad es. la dichiarazione testimoniale è contenuta in un verbale che è un documento, di cui può essere formata una copia. In tal caso si ha il fatto percepito dal testimone ; la sua narrazione (prova non documentale), la sua do­cumentazione ; la documentazione della documentazione (copia).


Concetto di atto pubblico

Le prove documentali, di cui il codice si occupa in questo capo, possono essere classificate sotto diversi punti di vista. La legge adotta quello dell'autore della documentazione, distinguendo 'anzitutto l'atto pubblico dalla scrittura privata. Atto pubblico è il documento formato : a) da un pubblico ufficiale, b) con le richieste formalità.

a) Il concetto di pubblico ufficiale non è dato dal codice ma da una serie di leggi speciali, le quali, nel conferire a taluno la facoltà o il dovere di compiere determinati atti, dichiarano espressamente o tacitamente che tali atti sono coperti dalla fede pubblica (v. articolo seguente). E pertanto dalla funzione che si risale all'organo. Nella relazione ministe­riale al cod. pen. citata da Manzini, si legge : « il formare, essendone per legge autorizzato, e nella sfera della propria competenza, atti ai quali la legge attribuisce pubblica fede, costituisce una funzione, l'esercizio della quale determina, in colui che forma l'atto, la qualità di pubblico ufficiale ». Il codice civile si limita ad indicare specificamente i notai, la cui funzione è regolata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e da successivi provvedimenti.

aa) Non basta che l’atto sia compiuto da un pubblico ufficiale: occorre altresì che questi agisca nei limiti della propria competenza, cioè della funzione attribuitagli e delle situazioni di tempo e luogo che la condizionano. A ciò accenna specificamente la legge quando parla di luogo dove l’atto è formato. Non è necessario che questo luogo sia all’interno dello Stato: l’ art. 804 del c.p.c. dispone che l’efficacia esecutiva degli atti contrattuali ricevuti da pub­blico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte di l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Se ne può dedurre che l'atto estero ha nel nostro diritto interno la stessa efficacia probatoria che ha nel paese ha cui è stato formato come si ri­cava anche dall'art. 26 delle preleggi, senza necessità di una dichiara­zione di efficacia, che è limitata alla ipotesi della esecutività.

b) Occorre inoltre che l'atto pubblico sia redatto con le richieste formalità. Se esso non è tale, può avere bensì una speciale efficacia pro­batoria (cfr. art. 2701) ma non avrà il carattere di atto pubblico.


Casi in cui è necessario

A qui il caso di richiamare le principali ipotesi in cui la legge richiede, per l'esistenzá di un negozio giuridico, l'atto pubblico. Esse sono : a) costituzione di associazioni e fondazioni (art. 14 cod. civ.) ; b) con­venzioni matrimoniali (art. 162 ib.); c) costituzione di patrimonio fa­miliare fatta dai coniugi (art. 167ib.); d) separazione di dote (art. 203 ib.) ; e) donazione (art. 782 ib.) ; 1) costituzione società per azioni (art. 2328 ib.) ed affini (art. 2475, 2518 ib.) ; g) contratto di arruolamento (arti­colo 328 cod. navigazione).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2699 Codice Civile

Cass. civ. n. 8536/2023

I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 31107/2022

Le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese.

Cass. civ. n. 29580/2021

Il personale ferroviario (nella specie, di Trenitalia s.p.a.) incaricato, nell'ambito della attività di di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che il verbale di contravvenzione redatto durante dette operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi l'ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile, tanto ove ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/09/2019).

Cass. civ. n. 30056/2020

Il verbale di immissione in possesso dell'espropriante ha natura di atto pubblico, ed è pertanto fidefaciente e contestabile solo mediante querela di falso in ordine ai fatti constatati di persona dal pubblico ufficiale, e comunque, nella parte in cui descriva un accertamento svolto dal pubblico ufficiale, il verbale ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo mediante una specifica prova contraria. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/02/2018).

Cass. civ. n. 27471/2017

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la mancata ammissione della prova testimoniale, dedotta per dimostrare l'esistenza di plurime trasfusioni di sangue subite dal ricorrente, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, sul rilievo che la cartella clinica ne comprovasse una sola). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/05/2012).

Cass. civ. n. 27937/2008

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie la rilevazione del numero di targa di un'auto - non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito. (Rigetta, Giud. pace Roma, 12 aprile 2005).

Cass. civ. n. 25844/2008

In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto che la rilevazione sul verbale di contestazione della prosecuzione della marcia dell'automobile nonostante la luce rossa del semaforo fosse un'attività percettiva rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in quanto non caratterizzata da alcuna valutazione o elaborazione da parte dell'agente). (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace R. Emilia, 22 aprile 04).

Cass. civ. n. 21816/2008

Il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, oltre che in ordine alla provenienza dell’atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre l’efficacia probatoria privilegiata deve essere esclusa sia con riferimento ai giudizi valutativi in esso contenuti sia con riguardo ai fatti che in ragione della loro modalità di accadimento repentino non siano verificabili in modo oggettivo ed abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo, come si verifica quando la rilevazione riportata sul verbale riguarda il transito, in un incrocio regolato da semaforo, di un’autovettura con il segnale rosso.

Cass. civ. n. 12086/2007

La querela di falso civile in via incidentale o principale è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private, cioè in genere contro le prove documentali precostituite, in quanto facciano fede ai sensi degli artt. 2699 e 2702 c.c., ed è diretta a togliere ai medesimi la fede che dovrebbero avere o hanno nel giudizio. Ne consegue che essa è ammissibile contro il verbale redatto dal consulente tecnico di ufficio – in relazione alla qualità di pubblico ufficiale dal medesimo rivestita –, costituente atto pubblico anche riguardo all'efficacia probatoria che esso spiega in ordine ai fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza, ma non anche contro il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, la quale pur se redatta per iscritto si distingue dalla prova documentale e non fa pubblica fede delle affermazioni o constatazioni o giudizi in essa contenuti, potendo essere confutata con tutti i mezzi di prova senza necessità dell'esperimento della querela di falso, né impegnando il giudice, che può approvarla o disattenderla.

Cass. civ. n. 6565/2007

Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c)in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi,ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. (Cassa con rinvio, Trib. Venezia, 6 Ottobre 2003).

Cass. civ. n. 17723/2006

In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Tale disposizione abilita il notificante alla notificazione in via diretta, cioè senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ma pur sempre con quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, che, data anche la spiccata specificità del processo tributario (cfr. Corte cost., sent. n. 18 del 2000) non violano gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nell'eventualità che la notificazione avvenga in via diretta a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento del plico costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 12 Luglio 1999).

Cass. civ. n. 16055/2004

Ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli Uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli Ispettori del lavoro o dai funzionari degli Enti previdenziali.

Cass. civ. n. 15702/2004

I verbali redatti dagli Ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli Enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.

Cass. civ. n. 15411/2004

Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva valutato l'informazione assunta dal c.t.u. dalla parte, dalla quale risultava che quest'ultima era risultata affetta da ulcera duodenale da una data anteriore a quella indicata ed asseritamente ascritta dalla parte alle condizioni del luogo di lavoro).

Cass. civ. n. 15086/2004

La costituzione in giudizio della parte e la relativa regolarità si presume quando essa risulti dal tenore del verbale, atto assistito da fede pubblica ai sensi e nei limiti dell'art. 2700 c.p.c.. In tal caso - nella ipotesi di appello incidentale ritualmente proposto nella prima udienza ai sensi dell'art. 343 c.p.c., primo comma, nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 51 della legge n. 353 del 1990 - la carenza al momento della decisione, nel fascicolo d'ufficio, dell'appello incidentale e degli altri scritti difensivi che, ai sensi dell'art. 168 c.p.c., secondo comma, il Cancelliere deve inserirvi, non può costituire motivo per riversare sulla parte le conseguenze di un evento processuale che può derivare anche da cause indipendenti dal suo potere di controllo e non consente, quindi, al giudice di merito di dichiarare la contumacia della parte stessa.

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