Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7821 del 16 aprile 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, secondo comma, cod. civ., va riconosciuto in capo all'"accipiens" il solo "animus detinendi" e non l'"animus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.

(massima n. 2)

Non costituisce atto di interversione della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, cod. civ., la destinazione di un immobile da parte del detentore ad esercizio di culto, trattandosi di attivitą compatibile con l'appartenenza del bene a privati che, come previsto dall'art. 831, secondo comma, cod. civ., non manifesta in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto pretese dominicali sul bene trascendenti i limiti della detenzione ed incompatibili con il possesso del titolare della cosa.

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