La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata [2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.] che dai legittimari [536 c.c.] e dai loro eredi o aventi causa (1).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante (2), né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione [458 c.c.].
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne (3). Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (4) [484 ss., 564, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.].
Note
- i legittimari, lesi o pretermessi;
- gli eredi dei legittimari, siano essi legittimi, testamentari o legittimari. Questi, infatti, succedono al loro de cuius in tutti i rapporti patrimoniali e nelle relative tutele;
- gli aventi causa dei legittimari (es. acquirente dell'eredità di cui all'art. 1542 del c.c.);
- i creditori del legittimario attraverso l'azione surrogatoria (v. art. 2900 del c.c.).
E' valida la rinuncia, espressa o tacita, all'azione fatta dopo l'apertura della successione.
- gli eredi testamentari;
- i legatari;
- i donatari;
- i loro eredi.