Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5786 del 15 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullitą (art. 783 c.c.) (rectius: art. 782 c.c. - N.d.R.) e, quindi, deve essere provata per iscritto, con l'atto pubblico di donazione, essendo ammissibile la prova per testi o per presunzioni soltanto nel caso di perdita incolpevole del documento (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto provata la donazione in base alla circostanza che il donante ne aveva menzionato l'esistenza nel proprio testamento olografo).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.