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Articolo 1925 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Riscatto e riduzione della polizza

Dispositivo dell'art. 1925 Codice Civile

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione(1).

Note

(1) La norma è derogabile e spesso i contratti stabiliscono che il recesso non può essere esercitato entro un preciso termine per consentire all'assicuratore di incamerare una certa somma.

Ratio Legis

In ossequio alla regola per cui i rapporti obbligatori a tempo indeterminato sono visti con sfavore dal legislatore, in quanto vincolano troppo le parti, all'assicurato è sempre garantito il diritto di recedere (v. art. 1373 del c.c.). Al fine di evitare che l'assicuratore possa fissare arbitrariamente la somma dovuta a titolo di riscatto ovvero in riduzione della polizza, egli deve regolare questi ultimi in modo che siano conoscibili in via preventiva dall'assicurato che vuole esercitare i relativi diritti.

Spiegazione dell'art. 1925 Codice Civile

Storia dell'art. 1925

Nel diritto vigente prima del nuovo codice, il codice di commercio non si occupava affatto del riscatto e della riduzione della polizza. Più tardi però il r. d. 1. 29 aprile 1923, n. 966, all'art. 19, disponeva che le imprese di assicurazione sulla vita per ottenere l'autorizzazione devono sottoporre alla P.A. le basi tecniche, i metodi attuariali, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza, aggiungendo che queste devono contenere anche le norme relative alla riduzione ed ai riscatti.

Il nuovo codice, sulle orme del prog. 1940, considerato opportunamente che le basi tecniche della riserva, del riscatto e della riduzione vengono approvate dalla P. A., mentre ne tecnicamente perfetta ne adattabile ad ogni ipotesi pub essere una vera predeterminazione generale in via legislativa, abbandona le norme proposte dai progetti 1921 e 1925 e si limita a riprodurre sostanzialmente la norma dell’art. 19 citata.


La riserva matematica e suo ammontare

La riduzione della comma assicurata (c. d. polizza liberata) e il riscatto trovano la loro base nella riserva matematica. Questa, secondo la definizione tecnica più accreditata, è data dal valore complessivo del debito dell'assicuratore verso i suoi assicurati in un determinato momento questo valore è dato dalla differenza tra il valore attuale complessivo delle somme assicurate e il valore attuale dei premi che restano prevedibilmente da incassare. Il premio e la relativa riserva matematica non possono essere calcolati che collettivamente in funzione di tutte le assicurazioni fatte dall'impresa, dato che il calcolo del premio (e quindi della riserva) è basato sull'ipotesi statistica della mortalità e su quella finanziaria del saggio d'interesse, imposte per il caso singolo, è tanto più approssimato al vero quanto più vasta è la massa di casi sottoposti al calcolo (teorema di Bernoulli).

Se però non è possibile il calcolo di un premio e di una media individuale, stabilendo la media delle tariffe di premi e della riserva tra tutti gli assicurati dello stesso gruppo omogeneo (di solito per età), in tal senso medio si può parlare di riserva individuate come del valore attuale del debito dell'assicuratore verso un singolo assicurato, cioè della differenza tra il valore attuale della somma assicurata ed il valore attuale dei premi che l'assicurato deve prevedibilmente (ipotesi statistica media) pagare. Naturalmente man mano che va innanzi il rapporto diminuisce l'ammontare dei premi da pagare ed aumenta per conseguenza l'ammontare della riserva.

Fatte determinate detrazioni e purché esistano determinati presupposti, è questo il valore che viene riconosciuto all'assicurato in caso di riduzione di polizza e di riscatto.

Tale riconoscimento a favore dell'assicurato è sempre subordinato all'esistenza della riserva matematica. Poiché nei primi tempi il premio lordo pagato dall'assicurato viene normalmente assorbito dall’ ammortamento delle spese di acquisizione dell'affare, delle spese generali ecc. la riserva tende a formarsi a partire da un certo termine, di solito net terzo anno, ed è perciò a partire dal triennio che sono ammessi riscatto e riduzione, mentre prima di questo termine, in caso di cessazione di pagamento del premio o comunque di risoluzione del contratto, nessun valore viene riconosciuto all'assicurato.

D'altro canto, di solito, mentre riserva matematica e valore di riduzione si fanno coincidere, non accade così per il valore di riscatto spesso stabilito in una quota (generalmente il 75%) della riserva. La quota che rimane a vantaggio dell'impresa non costituisce una penale contro l'assicurato per il riscatto o la riduzione, che sono legittime facoltà, ma rappresentano it lucro dell'impresa per l'affare non completamente andato in porto senza sua colpa e un compenso per l'anti-selezione a causa della sottrazione (totale o parziale) di un rischio più selezionato.


La riduzione

La riduzione della somma assicurata si ha soltanto nell'ipotesi che lo stipulante cessi il pagamento del premio, ma non dichiari di volere esercitare il potere di riscatto. Essa è quindi subordinata ai seguenti presupposti :

I) che lo stipulante abbia cessato di pagare il premio e sia decorso il termine di tolleranza e quello, eventualmente stabilito in polizza, di sospensione e di interruzione ;

2) che dal momento della cessazione del pagamento del premio sia decorso un termine annuo stabilito in polizza, di solito un triennio ;

3) che lo stipulante non eserciti il potere di riscatto. Questo, potendo essere esercitato ad ogni momento, decorso il termine iniziale (di solito triennale), potrà naturalmente esercitarsi anche dopo che sia avvenuta la riduzione.

Non appena si verifichino questi presupposti, la riduzione avviene di solito (dr. Pol. I.N.A.) automaticamente. Si cerca di salvare l'atto di previdenza senza necessità di alcuna dichiarazione di volontà del contraente. o dell'assicuratore ; talvolta, invece, le polizze richiedono però, una domanda del contraente. E lo stesso contratto the continua : soltanto, il contraente non è pure obbligato a pagare il premio (perciò la polizza si dice liberata), considerandosi il valore di riduzione come un premio unico pagato al momento della riduzione, d'altro canto l'assicuratore dovrà pagare alla prevista scadenza una somma assicurata ridotta proporzionalmente a tale premio unico.


Il riscatto

A differenza della riduzione, il riscatto si ha in tutte le ipotesi in cui il contratto si risolve, cioè : a) tutte le volte che il contratto viene risolto ipso iure ; b) tutte le volte che il contratto si risolve per volontà dell'assicuratore; c) tutte le volte in cui il contratto si risolve per volontà dello stipulante (artt. 1924, 1926) sempre che, naturalmente, il contratto sia stato, al momento della risoluzione, in vigore per il periodo di tempo minimo, di solito stabilito in polizza.

Nelle ipotesi a) e b) il riscatto avrà luogo automaticamente, avvenuta la risoluzione infatti l’assicuratore dovrà pagare al contraente il valore di riscatto. Nell'ipotesi di cessazione del pagamento del premio, invece, poiché la conseguenza automatica di essa non e la risoluzione del contratto, bensì la riduzione della somma assicurata, qualora l'assicurato voglia risolvere il contratto e percepire il valore di riscatto dovrà emettere apposita dichiarazione. Tale dichiarazione è una vera e propria dichiarazione unilaterale di volontà diretta a risolvere il contratto e percepire il valore di riscatto.

Pur non essendo necessario un nuovo consenso dell'assicuratore, la dichiarazione del contraente ha natura recettizia,2 non ha cioè effetto costitutivo finche non perviene a conoscenza dell'assicuratore ed e perciò irrevocabile da tale momento. Da questo momento il contratto e risolto anche se il contraente non ha ancora percepito il valore di riscatto: se quindi si verifica il sinistro, l’assicuratore non è obbligato a pagare la somma assicurata, ma solo il valore di riscatto. Essa infine costituisce un atto di straordinaria amministrazione.




Prestito su polizza

Sulla base della garanzia data dal valore di riscatto in mano alle compagnie, queste fanno di solito dei prestiti su polizza, ad un determinato interesse : in tal modo l'assicurato che ha bisogno dl denaro l'ottiene senza distruggere l'atto di previdenza e, d'altro canto, l'assicuratore lucra, con operazione garantita su somma in sue mani, l’ interesse.

Si tratta di un vero e proprio mutuo garantito da pegno, che quando è previsto da patto di polizza la compagnia è obbligata a concedere alla stipulante su sua richiesta in base a pactum de contrahendo contenuto in polizza.

Le polizze stabiliscono spesso che se il contraente non adempie all'obbligo del pagamento degli interessi e a quello di restituzione, rassicuratore compensa il suo credito con la somma assicurata.

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