Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8446 del 20 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando l'atto di liberalità, oltre ad essere determinato da ragione di riconoscimento o da particolari meriti del beneficiario, è diretto, altresì, al soddisfacimento di prestazioni ricevute, si ha un unico negozio giuridico, nel quale confluiscono motivi in parte onerosi ed in parte gratuiti, la cui regolamentazione obbedisce al criterio della prevalenza, per cui ricorre la donazione remuneratoria, per la quale è richiesta la forma solenne delle donazioni tipiche, se risulti la prevalenza dell'animus donandi e si ha, invece, contratto oneroso, per il quale, in caso di trasferimento di beni immobili, è sufficiente la scrittura privata, allorché il fine della corrispettività si riveli assorbente rispetto a tale animus.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.