Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione [559 c.c.] hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione(1) della donazione(2), il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [559 c.c.], la restituzione degli immobili [2652 n.8, 2690 n. 5 c.c.](3) .
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima(4) . Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma(5), la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153 c.c.](6) .
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa(7), un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione(8)(9).
Note
(1)
Le parole "trascrizione della" sono state inserite dall'art. 3 c. 1, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(2)
Le parole "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione" sono state inserite dall'art. 2 c. 4
novies lett. a), n. 2, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
(3)
Esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, il legittimario può agire nei confronti dell'avente causa del donatario per ottenere la restituzione dell'immobile qualora:
- il legittimario abbia preventivamente escusso il patrimonio del donatario e questo si sia rivelato incapiente;
- non siano trascorsi più di vent'anni dalla trascrizione della donazione.
(4)
La legittimazione passiva è data in base all'ordine cronologico delle donazioni e non della alienazioni. La domanda di restituzione deve, quindi, essere proposta contro l'avente causa del donatario più recente, a prescindere da quale sia stata l'ultima alienazione.
(5)
Le parole ", entro il termine di cui al primo comma" sono state inserite dall'art. 2 c. 4
novies lett. a), n. 3, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
(6)
Sono fatti salvi gli acquisti dei beni mobili fatti da chi era in buona fede, ignorava cioè di ledere l'altrui diritto, ove abbia conseguito il possesso del bene.
(7)
Le parole "e dei suoi aventi causa" sono state inserite dall'art. 3 c. 1, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(8)
L'opposizione è un atto personale, ma non personalissimo. Il titolare può rinunciarvi, prima del suo esercizio e dopo (in tal caso si tratterà di una revoca). La rinuncia ha ad oggetto la sola opposizione e non anche il termine ventennale.
(9)
Il comma è stato aggiunto dall'art. 2 c. 4
novies lett. a), n. 4, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.