La norma in esame, per come riformulata a seguito della riforma introdotta dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, ha inciso in modo diretto sul rapporto tra esigenze di protezione della quota di riserva e circolazione dei beni di provenienza donativa.
La disposizione segna, infatti, il definitivo superamento del precedente modello fondato sulla tutela reale del
legittimario, modello che viene sostituito da un sistema di tutela meramente obbligatoria.
Nel sistema previgente, la riduzione delle donazioni lesive della legittima costituiva il presupposto per l’esercizio dell’azione di restituzione (disciplinata dagli artt.
561 e ss. c.c.), la quale consentiva al legittimario di recuperare in natura il bene donato, anche nei confronti dei terzi aventi causa dal
donatario, sia pure entro precisi limiti temporali e secondo un meccanismo progressivo di aggressione delle
liberalità.
Tale assetto normativo faceva sì che il bene donato assumesse una funzione di
garanzia reale ex lege, il che finiva per incidere profondamente sulla sua commerciabilità, in quanto il rischio di evizione derivante dall’esperimento dell’azione di restituzione si trasmetteva lungo tutta la catena dei trasferimenti.
La riforma del 2025 interviene proprio su questo aspetto, eliminando radicalmente la possibilità per il legittimario di agire in restituzione contro i terzi acquirenti dal donatario.
Si stabilisce, adesso, che la riduzione della
donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario abbia alienato gli immobili donati, facendo salvo esclusivamente l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari, ovviamente sempre nei limiti necessari per reintegrare la quota di riserva.
Viene, così, meno il tradizionale collegamento tra
inefficacia della donazione e recupero del bene in natura, con una trasformazione della posizione del legittimario da “
titolare di una pretesa reale” a “
creditore di una prestazione pecuniaria”.
Si intuisce agevolmente come la nuova disciplina sia palesemente orientata a privilegiare le esigenze di certezza e stabilità dei traffici giuridici rispetto alla tutela in forma specifica dei diritti dei legittimari (sotto questo profilo può dirsi che l’ordinamento italiano, tradizionalmente caratterizzato da una protezione particolarmente intensa della legittima, si avvicina a modelli più flessibili, nei quali la garanzia del legittimario non incide sulla circolazione dei beni).
Il perno del nuovo sistema si rinviene nell’
obbligazione di
compensazione gravante sul donatario (tenuto a rispondere con il proprio patrimonio presente e futuro), in linea con una già esistente elaborazione dottrinale, ovvero quella secondo cui il donatario è il vero debitore della reintegrazione della legittima.
Specifica attenzione deve essere prestata alla disciplina dell’insolvenza del donatario, contenuta nella seconda parte della norma.
In tale ipotesi, l’obbligazione di compensazione si trasferisce, sia pure in via limitata, sull’avente causa a titolo gratuito, il quale è tenuto a corrispondere al legittimario una somma di denaro nei limiti del vantaggio conseguito.
Si introduce, così, una distinzione netta tra acquirenti a titolo oneroso e acquirenti a titolo gratuito:
-
i primi sono integralmente protetti e non possono essere chiamati a rispondere in alcun modo;
-
i secondi, invece, sono esposti a una responsabilità sussidiaria di natura obbligatoria.
Anche tale scelta normativa risponde all’esigenza di tutelare l’affidamento del mercato e, in particolare, degli operatori professionali, escludendo qualsiasi rischio per gli acquisti a titolo oneroso.
La tutela dei terzi, tuttavia, non è assoluta, risultando temperata dal rinvio all’art.
2652, primo comma, n. 1, c.c., con la conseguenza che la domanda di riduzione, se trascritta, resta opponibile agli acquisti successivi, secondo il principio della priorità della trascrizione.
La disposizione estende espressamente il nuovo regime anche ai beni mobili, richiamando l’art. [n[2690cc]], primo comma, n. 1, c.c., con particolare riferimento ai beni mobili registrati.
Anche in questo caso, la logica è quella di subordinare l’opponibilità della domanda di riduzione alla sua
trascrizione, escludendo qualsiasi incidenza sugli acquisti anteriori.
Un ulteriore profilo di rilievo concerne le conseguenze dell’insolvenza del donatario sul piano della determinazione della massa ereditaria.
La soppressione della garanzia reale comporta, infatti, un aumento del rischio di incapienza, con la conseguenza che, ove il legittimario non dovesse riuscire a ottenere la compensazione dovuta, il valore della donazione non recuperata dovrà essere detratto dalla massa, incidendo sulla stessa determinazione della quota di riserva.
In tal modo il legislatore ha, sostanzialmente, voluto ripartire il sacrificio tra il legittimario e gli altri beneficiari, in deroga al principio della riduzione delle donazioni a partire dall’ultima, previsto dall’
art. 559 del c.c..
Tale soluzione, pur penalizzante per il legittimario, appare coerente con la scelta di fondo di privilegiare la stabilità dei trasferimenti rispetto alla reintegrazione in forma specifica.
Quanto ai profili di diritto intertemporale, l’art. 44, comma 2, della Legge n. 182/2025, detta anche una disciplina transitoria, prevedendo che la nuova normativa si applichi alle successioni aperte dopo la sua
entrata in vigore.
Per le successioni apertesi anteriormente continua, invece, ad applicarsi il regime previgente, a condizione che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (ossia entro il 18 giugno 2026), sia stata notificata e trascritta una domanda giudiziale di riduzione ovvero un atto
stragiudiziale di opposizione alla donazione.
In mancanza di tali adempimenti, decorso il termine semestrale, la nuova disciplina si estende anche alle successioni anteriori.