Cass. civ. n. 23793/2025
Il rapporto dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati con ASL è di natura autonoma e non subordinata, escludendo l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. che tutela solo le prestazioni di fatto con violazione di legge effettuate nell'ambito del lavoro subordinato.
Cass. civ. n. 23711/2025
L'art. 2126 cod. civ., che riguarda la prestazione di fatto con violazione di legge, ha carattere eccezionale e si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato, senza estensione ai rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato. Pertanto, non è applicabile ai medici specialisti convenzionati con le ASL, whose relationship is not characterized by subordination.
Cass. civ. n. 23175/2025
In materia giuslavoristica, quando è riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, non è possibile procedere alla conversione del rapporto a tempo indeterminato qualora ciò sia costituzionalmente precluso. In tali casi, sempre che vi sia riconosciuta subordinazione, sono dovute le differenze retributive ai sensi dell'art. 2126 c.c., anche in assenza della conversione del rapporto.
Cass. civ. n. 22381/2025
Se le prestazioni dei lavoratori socialmente utili divergono dai contenuti e dai tempi previsti nel programma LSU, rendendosi in contrasto con norme di tutela del lavoratore subordinato, la disciplina del diritto alla retribuzione per il lavoro effettivamente svolto ex art. 2126 c.c. trova applicazione. In tali casi, il rapporto può qualificarsi diversamente e configurarsi come lavoro subordinato.
Cass. civ. n. 21527/2025
L'applicazione dell'art. 2126 c.c. al lavoro pubblico contrattualizzato consente di riconoscere al lavoratore, che abbia prestato attività formalmente qualificata come autonoma che si è rivelata invece subordinata, il diritto al trattamento di fine rapporto per ogni singolo contratto stipulato, senza configurare un unico rapporto di lavoro dal momento della stipula del primo contratto.
Cass. civ. n. 19257/2025
La Corte di Cassazione ha chiarito che solo una radicale difformità della prestazione resa rispetto al progetto di lavoro socialmente utile può comportare la riconduzione di tale rapporto lavorativo al paradigma normativo dell'art. 2126 c.c. La mancata allegazione e prova dei progetti e delle relative proroghe da parte del lavoratore socialmente utile rende impossibile la valutazione di tale difformità.
Cass. civ. n. 9057/2025
Il conferimento di incarichi dirigenziali nel servizio sanitario regionale, in assenza della preventiva approvazione dell'atto aziendale, è nullo di diritto e non genera alcun effetto giuridico, con conseguente obbligo di applicazione delle previsioni di cui all'art. 2126 cod. civ.
Cass. civ. n. 9047/2025
In presenza di un giudicato esterno, che accerta la nullità di una cessione del contratto di lavoro, il lavoratore non ha diritto alla tutela contro i licenziamenti illegittimi relativamente al rapporto di mero fatto con il cessionario, ai sensi dell'art. 2126 c.c., essendo possibile solo la pretesa degli effetti retributivi per le prestazioni lavorative già eseguite.
Cass. civ. n. 8134/2025
Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore; di conseguenza, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire somme erogate in contrasto con tali previsioni, principio che vale anche per le retribuzione spettanti ex art. 2126 c.c. e per le somme percepite a titolo di T.F.R., il quale può essere riconosciuto solo nella misura derivante dalle retribuzioni dovute in base alla piena e corretta applicazione della contrattazione collettiva.
Cass. civ. n. 8085/2025
Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.
Cass. civ. n. 6998/2025
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, che può incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, atteso che tale consenso è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c.
Cass. civ. n. 4984/2025
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, che possono incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, atteso che tale consenso è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c.
Cass. civ. n. 1783/2025
L'art. 2126 c.c., che prevede la retribuzione per l'attività lavorativa resa nonostante l'illegittimità del contratto, è applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego costituiti in violazione delle norme che regolano l'assunzione. Ne consegue l'obbligo per l'amministrazione di corrispondere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in base al contratto collettivo di settore.
Cass. civ. n. 32239/2024
L'art. 2126 cod. civ., che esclude la ripetizione dell'indebito in caso di prestazione lavorativa effettuata, si applica limitatamente al trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva. Non può essere esteso alle maggiorazioni retributive indebite che violano le procedure e i limiti contrattuali.
Cass. civ. n. 27301/2024
In tema di lavoratori socialmente utili, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato e della conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ., è necessario che sia provata, oltre alla difformità della prestazione svolta rispetto al progetto, l'effettiva integrazione del lavoratore nell'organizzazione pubblica e l'impiego in servizi rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione.
Cass. civ. n. 23610/2024
In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 23023/2024
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c., che implica il riconoscimento di un rapporto di lavoro nullo o annullato ma eseguito di fatto, è necessario che sussista un accordo, anche solo per comportamenti concludenti, tra le parti. Nel pubblico impiego, l'assenza di un accordo con l'amministrazione pubblica e la mancanza di subordinazione diretta e di inserimento nelle sue strutture esclude l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Cass. civ. n. 22093/2024
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in mancanza di prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti all'inquadramento poi revocato, non è applicabile l'art. 2126 c.c., che tutela il diritto alla retribuzione per prestazioni lavorative rese in violazione di legge ma effettivamente svolte.
Cass. civ. n. 18745/2024
Le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono considerarsi tassative e rigorose. L'art. 1, comma 519, della L. n. 296 del 2006, richiede come requisito essenziale la formale conclusione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione che ha bandito la procedura di stabilizzazione, non potendo tale requisito essere surrogato dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato ex art. 2126 cod. civ.
Cass. civ. n. 17946/2024
In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 17937/2024
In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione lavorativa sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 17932/2024
Nel pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. è integrativo con le disposizioni prevista dalla contrattazione collettiva che stabiliscano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa. Qualora una prestazione straordinaria, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.
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Il diritto al compenso per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non è precluso dalla mancanza di autorizzazione specifica prevista dalla contrattazione collettiva, purché le prestazioni lavorative siano state svolte in modo coerente con la volontà del datore di lavoro. La remunerazione deve avvenire a prescindere dalla validità formale della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo il diritto del dipendente a percepire il corrispettivo per il lavoro effettivamente prestato, in linea con l'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 17922/2024
In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2126 c.c., sorge indipendentemente dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, purché le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, bensì con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro. Tale compenso è dovuto a prescindere dalla presenza di autorizzazioni specifiche previste dalla contrattazione collettiva, essendo sufficiente il consenso datoriale allo svolgimento delle attività lavorative".
Cass. civ. n. 17912/2024
In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 17814/2024
In tema di pubblico impiego privatizzato, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c., quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, in quanto prevale la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 17802/2024
Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto si presume autorizzato dall'amministrazione anche se non in linea con le disposizioni del contratto collettivo, a patto che le prestazioni siano svolte con il consenso del datore di lavoro e non contro la sua volontà. In queste situazioni, la presenza dell'autorizzazione è l'unico elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c..
Cass. civ. n. 17103/2024
L'attività lavorativa oltre il debito orario genera il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Cass. civ. n. 16153/2024
In materia di applicazione di progressioni all'interno delle Aree, non si applica l'articolo 2126 comma 2 c.c. e pertanto non vi è diritto del dipendente a ottenere la restituzione di differenze retributive per il periodo in cui vi è stata l'attribuzione del livello economico successivamente revocata in autotutela. Il passaggio a un successivo livello economico non determina lo svolgimento di mansioni superiori in quanto sono da considerare equivalenti e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell'area, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001.
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L'applicazione errata dell'art. 2126 c.c. avviene quando si discute della corrispondenza tra retribuzione percepita dal lavoratore e retribuzione contrattualmente prevista per le mansioni svolte (art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001), e non della nullità del contratto di lavoro.
Cass. civ. n. 16150/2024
Nel caso in cui l'amministrazione datrice di lavoro abbia illegittimamente applicato un trattamento individuale diverso da quello previsto dalla corretta fonte legale (contrattazione collettiva), la posizione giuridica soggettiva del lavoratore non viene tutelata dall'applicazione dell'art. 2126 c.c., poiché quest'ultimo riguarda l'ipotesi di prestazioni lavorative rese sulla base di un contratto nullo e non quella dell'applicazione irregolare delle norme sul trattamento economico.
Cass. civ. n. 15318/2024
In tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, ai fini della verifica del concreto atteggiarsi del rapporto in termini di subordinazione e dell'applicazione dell'art. 2126 cod. civ. è necessario che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione.
Cass. civ. n. 14712/2024
Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni.
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Alla cessione di ramo d'azienda, seguita da un appalto tra cedente e cessionario e successivamente dichiarata inefficace nei confronti del lavoratore, sono inapplicabili, anche in via analogica, le norme dettate per l'appalto dichiarato illecito, cosicché i pagamenti effettuati dal cessionario ai lavoratori ceduti non hanno effetto liberatorio nei confronti del cedente per le retribuzioni loro dovute.
Cass. civ. n. 12868/2024
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni dovute sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro regolare può condurre, allorché emerga la nullità del contratto o il suo contrasto con divieti inderogabili, alla condanna della parte datoriale ex art. 2126 c.c. in ragione della natura non risarcitoria, ma corrispettiva, della retribuzione prevista dalla citata norma, sulla cui base può essere proposta domanda per la prima volta in grado di appello o che può essere posta d'ufficio a fondamento della decisione.
Cass. civ. n. 11622/2024
La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile.
Cass. civ. n. 9631/2024
La disciplina dell'art. 2126 c.c., applicabile nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, prevede che il lavoratore abbia diritto al corrispettivo per le prestazioni aggiuntive effettivamente svolte anche in assenza di un valido impegno di spesa preventivo; tuttavia, tale principio non può trovare applicazione se il lavoratore non allega lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive per cui chiede il compenso.
Cass. civ. n. 5168/2024
La salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., non è assoluta ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro; dovrà essere valutato se ricorrano profili di controeccezione ex art. 2126 cod. civ., qualora si accerti la validità del rapporto.
Cass. civ. n. 3504/2024
In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.
Cass. civ. n. 378/2024
In tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in assenza di diversa previsione di legge, l'effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell'art. 2126 c.c., cosicché deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.
Cass. civ. n. 27878/2023
Il dipendente che abbia eseguito, in favore di soggetti terzi e con il consenso della P.A. di appartenenza, prestazioni, rese nell'ambito del rapporto di lavoro oltre il normale orario, ai sensi dell'art. 13 della legge Regione Puglia n. 6 del 1999, ha diritto ex art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. ed alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., al pagamento della retribuzione a lui dovuta per il lavoro straordinario svolto. Tale retribuzione è determinata in base alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile (e della contrattazione integrativa che ad essa si conformi), senza che rilevi la mancata approvazione, da parte della medesima Amministrazione, dei progetti relativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni di riparto, fra il personale interessato, delle somme riscosse in dipendenza della loro erogazione.
Cass. civ. n. 27842/2023
In tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente di un'agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) che nell'ambito del rapporto di lavoro ha eseguito, in favore di soggetti terzi e con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, prestazioni oltre il normale orario ha diritto a essere retribuito per il lavoro straordinario svolto (ex art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost.) in base alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile e di quella integrativa conforme, senza che rilevi la mancata approvazione, da parte del datore di lavoro, dei progetti relativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni di riparto, fra il personale interessato, delle somme riscosse in dipendenza di tali progetti.
Cass. civ. n. 18063/2023
In tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni cd. "aggiuntive" - ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato "ratione temporis" dalla contrattazione collettiva del comparto sanità - è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti ccdd. soggettivi e della determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica (che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione).
Cass. civ. n. 15364/2023
Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta.
Cass. civ. n. 7031/2023
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione all'albo dei praticanti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione; tuttavia, poiché detta nullità non deriva da illiceità dell'oggetto e della causa, l'attività svolta conserva giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c., sicché, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, senza che sorga, però, anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), in quanto presupposto dello stesso non è solo la natura giornalistica dell'attività svolta, ma anche l'iscrizione all'Albo.
Cass. civ. n. 6663/2023
In tema di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del M.I.U.R., ai fini del diritto al pagamento delle differenze stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio maturata, è da escludere l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., norma che riguarda una dinamica, quella della prestazione di fatto del lavoro sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, che è del tutto estranea alla questione della maturazione di differenze stipendiali, a titolo retributivo pieno, in ragione del maturare dell'anzianità per effetto del succedersi di contratti a termine, della cui piena validità, nel periodo in cui le prestazioni sono state rese, non vi è, invece, questione.
Cass. civ. n. 4792/2023
In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, deve essere allegato e provato dallo stesso lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 4360/2023
In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.
Cass. civ. n. 32263/2021
Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum"
Cass. civ. n. 25169/2019
La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione.
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L'azione proposta ai sensi dell'art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale sicché è onere del lavoratore allegare e dimostrare l'esistenza dei fatti generatori, consistenti nell'attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto.
Cass. civ. n. 3177/2019
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività svolta dal collaboratore fisso - contraddistinta da continuità, vincolo di dipendenza ed esclusività, responsabilità di un servizio - rientra nel concetto di "professione giornalistica" e richiede la previa iscrizione nell'elenco dei giornalisti, con conseguente nullità del contratto in caso di iscrizione al solo elenco dei pubblicisti, la quale tuttavia non esclude - non derivando da illeicità dell'oggetto o della causa, ma da violazione di legge - che l'attività svolta conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c.
Cass. civ. n. 21523/2018
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di riconoscimento di un livello superiore di professionalità, successivamente revocato, sono irripetibili le differenze retributive erogate in favore del lavoratore durante il periodo di effettivo servizio prestato nella predetta qualifica, trovando applicazione l'art. 2126 c.c., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico.
Cass. civ. n. 8690/2018
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori nell'ambito di professioni sanitarie, in carenza del titolo abilitativo specifico e della relativa iscrizione all'albo, non fa sorgere il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione ai sensi dell'art. 2126 c.c., poiché l'assenza di titolo non integra - a differenza che per altre professioni a rilevanza pubblicistica - una forma di illegalità derivante dalla carenza di un requisito estrinseco, ma produce la totale illiceità dell'oggetto e della causa dell'obbligazione, risultando l'attività del personale infermieristico regolata da specifiche norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico, attesa l'incidenza dell'attività sanitaria sulla salute e sicurezza pubblica, nonché sulla tutela dei diritti fondamentali della persona.
Cass. civ. n. 14772/2017
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nel settore della scuola, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato della P.A., può essere disposta dal giudice con retrodatazione giuridica dell'assunzione, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno; quest’ultimo non si identifica, infatti, nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l’allegazione e la prova dell’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita.
Cass. civ. n. 13940/2017
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né, a tal fine, assume rilevanza l'eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale; il lavoratore può, invece, agire o a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), oppure ex art. 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni.
Cass. civ. n. 9591/2017
La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale.
Cass. civ. n. 3384/2017
In caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale.
Cass. civ. n. 482/2017
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, all’annullamento dell’atto di conferimento di mansioni superiori, equiparabile all’annullamento del contratto di cui all’art. 2126 c.c., consegue l’intangibilità sia della retribuzione percepita per l'attività effettivamente svolta sia della pensione maturata alla stregua di essa, se calcolata in base a contributi indebitamente versati ma “consolidati”, ex art. 8 del d.p.r. n. 818 del 1957, per il decorso del quinquennio dalla data del versamento.
Cass. civ. n. 991/2016
L'art. 2126 c.c. ha applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una P.A. compresa tra quelle di cui all'art. 2 del d.l.vo n. 165 del 2001, salvo il caso in cui l'attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative e poste a tutela di diritti fondamentali della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del diniego della retribuzione per la cd. "doppia reperibilità" di un medico ospedaliero, aveva rilevato che il detto servizio non era espressamente previsto dall'art. 82 del d.p.r. n. 270 del 1987 e dall'art. 20 c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria, e per i reparti di area medica era precluso dall'accordo quadro regionale e dalla deliberazione dell'ASL di appartenenza).
Cass. civ. n. 18540/2015
In tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (art. 22 del T.U. immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 c.c.), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro, in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.
Cass. civ. n. 15450/2014
Qualora, per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo di studio abilitante, in ragione del'incidenza di tale attività sulla salute pubblica, o sulla sicurezza pubblica, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti è, anche ai fini di cui all'art. 2126 cod. civ., illecita, perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona, e, di conseguenza, non è in alcun modo utile ai fini del riconoscimento della qualifica superiore né ai fini del conseguimento della maggiore retribuzione corrispondente al detto inquadramento. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il diritto al trattamento economico superiore in favore di infermiere generico che affermava di avere svolto - senza alcun titolo abilitante - le mansioni proprie dell'infermiere professionale).
Cass. civ. n. 1639/2012
Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.
Cass. civ. n. 11559/2011
In ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale - ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto - deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 c.c., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione.
Cass. civ. n. 25756/2008
Il rapporto di lavoro subordinato concluso con chi sia privo di abilitazione necessaria per l'esercizio di una determinata professione (nella specie, quella di biologo presso un laboratorio di analisi cliniche) è nullo per violazione di norme imperative ma, conformemente al disposto dell'art. 2126 cod. civ., tale nullità non produce effetto per il periodo di esecuzione del rapporto stesso ed a maggior ragione ove, nel corso del rapporto, sia stata conseguita, da parte del lavoratore, la necessaria abilitazione.
Cass. civ. n. 24247/2007
L'equiparazione del contratto di lavoro invalido a quello valido, disposta dall'art. 2126 c.c., è limitata agli effetti retributivi del lavoro già prestato e non è idonea a fondare pretese conservative del lavoratore, onde, finita l'esecuzione delle prestazioni lavorative, non trova applicazione la tutela contro i licenziamenti illegittimi (principio affermato in controversia in cui la corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, aveva affermato la nullità del contratto di lavoro per violazione dell'art. 9 D.L.vo n. 541 del 1992, che richiedeva il diploma di laurea per l'attività di informatore scientifico, con sopravvivenza degli effetti di cui all'art. 2126 c.c.).
Cass. civ. n. 5941/2004
In caso di inefficacia del contratto ad evidenza pubblica di conferimento dell'incarico di direttore generale di una ASL per mancanza del provvedimento amministrativo di individuazione del contraente, alle prestazioni di fatto svolte dal direttore generale prima della risoluzione del rapporto non si applica l'art. 2126 c.c., che non si riferisce alle prestazioni svolte in situazione di autonomia, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, potendo il lavoratore autonomo avvalersi unicamente dell'azione per indebito arricchimento.
Cass. civ. n. 10551/2003
La prestazione di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici; tale principio si applica anche ai dipendenti delle Università, per le quali, anche a seguito dell'autonomia loro riconosciuta dalle leggi n. 168 del 1989 e n. 537 del 1993, non è stata introdotta alcuna norma in modifica del regime pensionistico dei loro dipendenti, che rimane omogeneo a quello dei dipendenti delle altre amministrazioni statali, con la conseguenza che i medici che hanno lavorato in regime di subordinazione presso i policlinici universitari hanno diritto ad essere iscritti presso la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato presso l'Inpdap.
Cass. civ. n. 15880/2002
In conformità con i principi costituzionali di tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 Cost.) e di garanzia di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, il contratto di lavoro instaurato in assenza di prova pubblica selettiva con un ente presso il quale, ancorchè di natura privata, l'assunzione sia consentita solo mediante procedura concorsuale (nella specie, una "casa di ospitalità") soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 c.c., che fa salvi gli effetti del rapporto, ai fini retributivi, per il periodo in cui la prestazione lavorativa risulta di fatto effettuata.
Cass. civ. n. 5738/2001
Le disposizioni dell'art. 2126 c.c. non trovano applicazione ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinenti al lavoro subordinato. (Fattispecie relativa ad attività didattiche svolte da soggetto quale cultore della materia nell'ambito di collaborazione professionale con istituto universitario).
Cass. civ. n. 10299/2000
Il lavoratore che sia decaduto dal beneficio dell'integrazione salariale non può invocare l'art. 2126 c.c. per trattenere l'indennità di cassa integrazione indebitamente erogata in relazione alla propria partecipazione ai previsti corsi di formazione, non essendo la partecipazione ai predetti corsi parificabile alla prestazione di attività lavorativa ed essendo l'art. 2126 c.c. applicabile solo nell'ipotesi di prestazione di fatto di attività lavorativa.
Cass. civ. n. 8471/2000
Il difetto della forma scritta, necessaria
ad substantiam per tutti i contratti della pubblica amministrazione, determina la nullità del contratto di lavoro autonomo stipulato da un ente pubblico, senza che, pur in presenza degli elementi della parasubordinazione a norma dell'art. 409 n. 3 c.p.c., possa trovare applicazione la regola della salvezza del diritto alla retribuzione dettata dall'art. 2126 c.c. con riferimento al lavoro subordinato.
Cass. civ. n. 14692/1999
Nel contratto di lavoro a tempo parziale la mancanza della forma scritta comporta nullità per difetto di forma e non anche per illiceità della causa o dell'oggetto. Pertanto, la nullità non produce effetto per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, con la conseguenza che il datore di lavoro è obbligato alla retribuzione e alla contribuzione secondo la previsione del contratto
part-time.
Cass. civ. n. 5516/1999
La tutela apprestata in favore del lavoratore dall'art. 2126, primo comma, c.c. non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro abbia una causa illecita rappresentata dalla comune intenzione delle parti di costituire un rapporto previdenziale vietato da norme imperative di ordine pubblico perché afferente ad un rapporto denunciato all'ente previdenziale come subordinato, ma rivelatosi
ab origine mancante del vincolo della subordinazione.
Cass. civ. n. 14/1990
L'art. 2126 cod. civ., secondo cui la nullità del contratto di lavoro non travolge gli effetti economici della prestazione lavorativa già eseguita, trova applicazione anche a tutela del lavoro «parasubordinato» (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) alla stessa stregua di quello subordinato, con riguardo alle esigenze fondamentali del lavoratore. Pertanto, anche la nullità del contratto di lavoro «parasubordinato» con un'amministrazione pubblica, per difetto della forma scritta, necessaria
ad substantiam, non esclude il diritto alla retribuzione del lavoratore autonomo che abbia prestato un'attività inserita in modo coordinato e continuativo nella organizzazione dell'amministrazione stessa, ove non ricorra l'ipotesi di illiceità della causa o dell'oggetto del contratto, prevista dal secondo comma dell'art. cit., e sempre che non si tratti di esercizio di attività che richieda con riguardo ad una professione intellettuale l'iscrizione in un apposito albo od elenco (nella specie, l'amministrazione era autorizzata a concludere contratti a termine con esperti e l'attività svolta era stata di consulenza amministrativa).