Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 32239 del 13 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2126 cod. civ., che esclude la ripetizione dell'indebito in caso di prestazione lavorativa effettuata, si applica limitatamente al trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva. Non può essere esteso alle maggiorazioni retributive indebite che violano le procedure e i limiti contrattuali.

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