Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1783 del 24 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2126 c.c., che prevede la retribuzione per l'attivitā lavorativa resa nonostante l'illegittimitā del contratto, č applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego costituiti in violazione delle norme che regolano l'assunzione. Ne consegue l'obbligo per l'amministrazione di corrispondere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in base al contratto collettivo di settore.

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