(massima n. 1)
L'art. 2126 c.c., che prevede la retribuzione per l'attivitā lavorativa resa nonostante l'illegittimitā del contratto, č applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego costituiti in violazione delle norme che regolano l'assunzione. Ne consegue l'obbligo per l'amministrazione di corrispondere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in base al contratto collettivo di settore.