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Articolo 2125 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Patto di non concorrenza

Dispositivo dell'art. 2125 Codice Civile

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [1350, n. 13, 2725], se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo(1).

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata [2105, 2557, 2596].

Note

(1) Il corrispettivo del patto di non concorrenza ha natura obbligazionale, in quanto costituisce il corrispettivo per un "non facere", ancorché erogato in vista della cessazione del rapporto di lavoro.

Ratio Legis

Ratio della norma è consentire al datore di lavoro di tutelarsi per il tempo successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, nei confronti dell'ex dipendente che passi al servizio di un'altra impresa.
Esso di differenzia dal divieto di concorrenza (v. 2105) che è operativo, senza bisogno di alcuna pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Massime relative all'art. 2125 Codice Civile

Cass. civ. n. 23723/2021

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto dall'art. 2125 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost. - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/10/2016).

Cass. civ. n. 9790/2020

Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato; b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale; c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido il patto con il quale il dipendente di un istituto di credito, assunto come "private banker", si era impegnato a non operare per un periodo di tre anni nel solo settore del "private banking", limitatamente ai prodotti già trattati con la clientela dell'istituto stesso, nell'ambito di una sola regione e dietro un corrispettivo di euro 7.500,00 annui, regolarmente versati per tutta la durata del rapporto di lavoro). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2015).

Cass. civ. n. 20312/2008

Per i contratti di collaborazione, quale quello di lavoro parasubordinato, nella durata massima dell'eventuale patto accessorio di non concorrenza non può essere compreso il tempo di svolgimento della collaborazione, onde la stessa non inizia prima della cessazione del contratto. Durante lo svolgimento di questo, infatti, l'obbligo di astenersi dalla concorrenza, connaturale ad ogni rapporto di collaborazione economica, renderebbe inutile ossia privo di causa il patto accessorio, come risulta ad esempio dagli artt. 1743, 1746, primo comma, 2105, 2301, 2318 cod. civ. ed in generale dall'art. 1375 cod. civ.. (Rigetta, App. Firenze, 03 settembre 2004).

Cass. civ. n. 7835/2006

Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Cass. civ. n. 9491/2003

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Infatti la limitazione allo svolgimento della attività lavorativa deve essere contenuta — in base a quanto previsto dall'art. 1255 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 della Carta costituzionale — entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensate da un corrispettivo di natura altamente retributiva, con la conseguenza che è impossibile attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.

Cass. civ. n. 5691/2002

Il patto di non concorrenza, disciplinato dall'art. 2125 c.c., può riguardare non soltanto i dipendenti che svolgono mansioni direttive o di, alto livello, ma anche tutti coloro che, pur essendo impiegati in compiti non intellettuali (sinanche di natura esecutiva), tuttavia operino in settori in cui l'imprenditore, in ragione della specifica natura e delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta, possa subire un concreto pregiudizio — in termini di penetrazione nel mercato e di capacità concorrenziale — della utilizzazione (sia in corso di rapporto che successivamente) da parte dei lavoratori medesimi della lunga esperienza e delle numerose conoscenze acquisite alle sue dipendenze. (Fattispecie relativa ad un commesso addetto alla vendita di capi di abbigliamento).

Cass. civ. n. 4891/1998

Con riguardo alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza salva sempre la possibilità per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli am. 1448 e 1467 c.c. l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'art. 2125 c.c., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato l'esistenza di un compenso di un certo rilievo duecentomila lire ogni quattro settimane più una maggiorazione non modesta delle provvigioni e quindi aveva ritenuto valido il patto).

Cass. civ. n. 10062/1994

Il patto di non concorrenza, previsto dall'art. 2125 c.c., può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza è tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. Erra quindi il giudice di merito che senza procedere a tale accertamento da farsi in relazione alla concreta personalità professionale dell'obbligato abbia ritenuto nullo il patto stesso per il solo fatto di non aver circoscritto l'obbligo di astensione del lavoratore alle attività esercitate presso il datore di lavoro.

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Consulenze legali
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Amedeo R. chiede
sabato 02/09/2023
“Oggetto: patto di non concorrenza e tempestività dell'obbligo di comunicazione informazioni nuovo datore di lavoro.

Lavoro in una azienda del settore metalmeccanico privato ed ho stipulato, ormai diversi anni fa, un patto di non concorrenza con il mio attuale datore di lavoro. Il patto in questione, tra le clausole, impone oltre all'adempimento dell'obbligo di non concorrenza, anche quello di comunicazione delle informazioni del nuovo datore di lavoro, con la formula testuale riportata qui sotto.

"Nel caso di inadempimento dell'obbligo di non concorrenza, nonché di inadempimento dell'obbligo di comunicare le generalità del nuovo datore di lavoro e le mansioni svolte, il dipendente dovrà corrispondere alla SOCIETA', nel termine di 15 giorni dalla relativa richiesta, una penale pari a XX volte l'ultima retribuzione mensile percepita nel corso del rapporto di lavoro, salvo il diritto della SOCIETA' a chiedere la esecuzione del presente accordo o la sua risoluzione, ed il risarcimento dei maggiori danni subiti."

Aggiungo che in nessuna altra parte del testo relativo al patto di non concorrenza si fa cenno all'obbligo di comunicazione, a precisazione del fatto che quanto sopra è l'unico riferimento ad esso.

Nella eventualità di mie prossime dimissioni volontarie, la mia preoccupazione non è tanto relativa all'obbligo di non concorrenza, ritenendo di non infrangere il patto in questo senso (l'azienda di destinazione lavora nello stesso settore, ma è cliente del mio attuale datore di lavoro e progetta e produce prodotti differenti; io stesso lavorerei su prodotti completamente diversi da quelli realizzati dall'attuale datore di lavoro).

Avrei invece qualche remora nel caso in cui l'attuale azienda mi chiedesse di comunicare immediatamente o comunque durante lo svolgimento del (cospicuo) periodo di preavviso, e quindi prima dell'inizio dell' attività lavorativa presso il nuovo datore di lavoro, le generalità e le mansioni. La mia preoccupazione è relativa unicamente ad una questione di "privacy" e protezione dei miei interessi. Non avrei invece alcun problema, una volta iniziata l'attività presso il nuovo datore di lavoro, a comunicare quanto richiesto tempestivamente.

La domanda, essenzialmente, è: i termini dell'obbligo di comunicazione sono universali, e quindi è possibile stabilire a priori quando la comunicazione deve essere effettuata? Diversamente, vista la formula riportata sopra, è possibile stabilire la tempistica di comunicazione per il mio specifico patto di non concorrenza? Su richiesta di comunicazione di quanto dovuto da parte del mio attuale datore di lavoro, posso avvalermi della facoltà di attendere la presa in servizio presso la nuova azienda, prima di inviare i dati, senza il timore di incappare in penali?

Grazie in anticipo per l'aiuto.”
Consulenza legale i 10/09/2023
Non vi sono disposizioni di legge che regolino il momento in cui l’ex dipendente debba comunicare all’azienda informazioni sul nuovo datore di lavoro. Neppure si rinviene una giurisprudenza sul punto.

Tuttavia, la previsione di un obbligo da parte dell’ex dipendente di comunicare tali informazioni è una clausola che viene spesso inserita nel patto di non concorrenza per permettere all’ex datore di lavoro di controllarne il rispetto.

L’accordo firmato, per quanto riportato, non specifica il momento in cui l’azienda possa formulare la richiesta.

Ad ogni modo, il “nuovo datore di lavoro” diventerà tale solo nel momento in cui inizierà il contratto con la nuova azienda. Prima di tale momento, non vi sarebbe un nuovo datore di lavoro da comunicare.

Si consideri, peraltro, che il patto di non concorrenza avrebbe effetto per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, ad avviso di chi scrive si può ragionevolmente ritenere che la comunicazione delle informazioni possa avvenire dopo l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, pertanto, dopo l’effettuazione del preavviso lavorato.


L. A. chiede
mercoledì 28/09/2022 - Puglia
“Salve, sono dirigente dimissionario di un'azienda multinazionale di servizi nel settore farmaceutico. Nel mio contratto attuale ho un patto di non concorrenza che decorre per sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (presumo dalla data delle dimissioni quindi e non da quella della fine del preavviso, ma vorrei conferma di questo). Il patto prevede che io non possa espletare alcuna attività di ricerca sviluppo, organizzazione e monitoraggio di sperimentazioni cliniche in campo farmaceutico e biotecnologico per aziende concorrenti e individua come area geografica di applicazione l'italia.
Considerando che l'oggetto di concorrenza è estremamente ampio e mi preclude ogni possibilità di lavoro nel settore per i prossimi sei mesi, mi interessa comprendere come strutturare il futuro contratto, in modo da non violare questo patto in base al vincolo geografico. In particolare:
1) posso avere un contratto con la sede italiana una azienda multinazionale concorrente, che si occupi dello stesso tipo di business se ad esempio
- nel contratto (o in un suo addendum) è specificato che per i prossimi 6 mesi non avrò la supervisione dell'italia ma solo di paesi stranieri?
- nel contratto si prevede un distaccamento temporaneo all'estero?

Oppure, diversamente, mi è preclusa la possibilità di avere un contratto italiano e posso solo avere un'assunzione all'estero per i prossimi 6 mesi?

Preciso che il ruolo attuale non è mai stato espletato sull'italia, trattandosi di un ruolo internazionale e nel ruolo futuro non avrei diretti riporti in Italia.

Mi interessa inoltre sapere se e come devo documentare il rispetto del patto alla mia azienda attuale e se devo fornire un qualche documento che attesti questa circostanza.

Grazie,
cordiali saluti”
Consulenza legale i 05/10/2022
Il patto di non concorrenza decorre dalla data della cessazione del rapporto, da intendersi dalla fine del preavviso, se durante quest’ultimo viene prestata attività lavorativa. Infatti, durante il preavviso il lavoratore è comunque tenuto al dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. e non potrebbe in ogni caso prestare la propria attività per aziende concorrenti. Un’ eventuale patto di non concorrenza durante il periodo di preavviso sarebbe, pertanto, superfluo.

Di conseguenza, i sei mesi del patto di non concorrenza decorrono dalla data di effettiva cessazione del rapporto, ovvero dal termine del preavviso lavorato.

Diverso è il caso in cui il datore di lavoro esenti il dipendente dal prestare attività lavorativa durante il preavviso. Nel caso in cui il datore di lavoro rinunci al preavviso, il patto di non concorrenza decorrerà dalla data delle dimissioni.

Per quanto riguarda l’oggetto del patto di non concorrenza, non sembra possibile eluderlo semplicemente prevedendo la supervisione di paesi esteri o prevedendo un distaccamento all’estero.

Sarebbe opportuno visionare il patto di non concorrenza per valutarne la migliore interpretazione. Ad ogni modo, a parere di chi scrive, sarebbe da escludere la possibilità di lavorare per qualsiasi azienda operante in Italia, anche se la stessa abbia la sede principale all’estero.
A riprova di ciò vi sono due elementi. Anche il datore di lavoro con cui si è stipulato il patto di non concorrenza è una multinazionale e, in secondo luogo, anche la prestazione lavorativa con l’ex datore di lavoro è sempre stata svolta con riferimento a paesi esteri e non sull’Italia.
Pertanto, la concorrenza con l’azienda sarebbe evidente.

Ad ogni buon conto, sarebbe opportuno valutare la legittimità del patto di non concorrenza in parola. Infatti, lo stesso, così come strutturato, potrebbe presentare dei profili di illegittimità che lo renderebbero nullo.

Il patto di non concorrenza è regolato dall’art. 2125 c.c., il quale al comma 1 individua una serie di cause di nullità dello stesso: “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.

Il patto di non concorrenza, inoltre, non deve avere un oggetto eccessivamente esteso. La giurisprudenza ha affermato sul punto che “Il patto di non concorrenza previsto dal 2125 c.c. può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è nullo quando per ampiezza è idoneo a comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, limitandone ogni potenzialità reddituale (Cass. n. 13283/2003; n. 7835/2006)”.

Ai fini della valutazione della validità del patto di non concorrenza, l’elemento dell’oggetto è valutato anche in relazione all’ampiezza territoriale del divieto.

Un patto avente un oggetto piuttosto ampio potrebbe essere ritenuto legittimo purché contenuto entro uno spazio geografico ristretto.

Sarebbe opportuno valutare se, nel caso di specie, l’oggetto del patto di non concorrenza comprima eccessivamente le concrete possibilità di trovare una nuova occupazione, tenuto conto del profilo professionale.

Infine, il patto di non concorrenza deve prevedere un congruo corrispettivo per il sacrificio del lavoratore. Sarebbe opportuno verificare che il corrispettivo previsto sia congruo rispetto al sacrificio richiesto dal lavoratore.

Ad ogni modo, la durata prevista per il patto è relativamente breve e, quindi, pur prevedendo un oggetto abbastanza ampio e un ambito territoriale non particolarmente ristretto, il patto potrebbe nel suo complesso essere ritenuto comunque legittimo.





E. P. chiede
giovedì 09/12/2021 - Friuli-Venezia
“Buongiorno
avrei bisogno di un chiarimento in merito alla Clausola di Non Concorrenza regolata dall'art. 2125 del Codice Civile.
Sono in procinto di cambiare datore di lavoro, passando ad un concorrente dell'attuale, anche con mansioni lavorative e territoriali analoghe.
Tuttavia alcuni anni fa con l'attuale datore ho firmato un documento che, con cambio di mansione, includeva anche il seguente punto:

===
ARTICOLO 10 - CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA
Tenuto conto delle funzioni di operatore di vendita e delle informazioni strategiche di natura economica e commerciale alle quali
egli ha accesso, così come dei rapporti privilegiati sviluppati con la clientela della Società, il lavoratore dipendente si impegna,
dopo la cessazione del suo contratto di lavoro, a non esercitare, in nessuna forma, un'attività concorrente a quella della Società,
ovvero la vendita di servizi di informazioni professionali, di prestazioni grafiche e di banche dati nel settore automobile, così come
nei settori di attività nelle quali egli avrà esercitato le sue funzioni nel corso dell'anno precedente al suo ritiro dalla Società. Questo
patto di non concorrenza, regolato dall'art. 2125 Codice Civile, è applicabile per una durata di 12 mesi, a partire dal giorno in cui il
lavoratore dipendente cessa il rapporto di lavoro. Il divieto si applicherà qualsiasi sia la natura e il motivo della cessazione
===

negli altri punti del documento firmato, quindi non specificatamente indicanti la "clausola di non concorrenza", non si cita il limite territoriale della clausola e nemmeno un corrispettivo economico.
Se ho ben compreso, questi ultimi sono 2 dei 3 elementi necessari alla validità del patto. In loro assenza il patto è nullo e così, di conseguenza, non sono tenuto a rispettarlo.
Vi chiedo una conferma di quanto sopra.
Grazie
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 16/12/2021
Il patto di non concorrenza è regolato dall’art. 2125 c.c., il quale al comma 1 individua una serie di cause di nullità dello stesso: “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.

Sotto il profilo della forma scritta, il patto di concorrenza di cui al caso di specie non presenta profili di nullità.

Il patto di non concorrenza, inoltre, non deve avere un oggetto eccessivamente esteso. La giurisprudenza ha affermato sul punto che “Il patto di non concorrenza previsto dal 2125 c.c. può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è nullo quando per ampiezza è idoneo a comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, limitandone ogni potenzialità reddituale (Cass. n. 13283/2003; n. 7835/2006)”.

Ai fini della valutazione della validità del patto di non concorrenza, l’elemento dell’oggetto è valutato anche in relazione all’ampiezza territoriale del divieto.
Un patto avente un oggetto piuttosto ampio potrebbe essere ritenuto legittimo purché contenuto entro uno spazio geografico ristretto.

Nel caso di specie, l’oggetto del patto di non concorrenza sembra essere abbastanza delimitato.

Tuttavia, il patto non contiene alcun limite territoriale ed è quindi censurabile sotto tale profilo.

Il divieto di concorrenza deve essere inoltre circoscritto nel tempo. Il comma 2 dell’art. 2125 c.c. prevede che “la durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Nel caso di specie sono previsti 12 mesi di durata e pertanto non vi sono profili di nullità sotto tale profilo.

Infine, il patto di non concorrenza deve prevedere un congruo corrispettivo per il sacrificio del lavoratore.
Nel caso di specie, non è previsto alcun corrispettivo.

La clausola di non concorrenza di cui al caso di specie è, quindi, censurabile sotto vari profili, per i quali potrebbe farsi valere la nullità. Di conseguenza il lavoratore non sarà tenuto a rispettarlo.

Si consiglia di verificare che in alcun modo siano stati versati in busta paga degli emolumenti riconducibili al patto di non concorrenza (per i quali sarebbe richiesta la restituzione nel caso di nullità del patto di non concorrenza).

In ogni caso, si precisa che, al di là del patto di non concorrenza, si dovrà comunque agire nei limiti della leale concorrenza, evitando per esempio di trasmettere informazioni riservate. Diversamente, si rischierebbe una richiesta di risarcimento danni per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. da parte dell’ex datore di lavoro.


Attilio B. chiede
giovedì 10/06/2021 - Veneto
“Buongiorno, chiedo una consulenza lavorativa riguardante al patto di non concorrenza. Mi sono licenziato dall'attuale azienda già da 5 mesi rileggendo meglio il mio patto di non concorrenza ho notato due punti che io li interpreto in questo modo: Rileggendo ho notato che mi manca il saldo di tale patto dato che al punto 5 del contratto si dice che devo calcolare il 20% del lordo dell'ultima busta paga mensile che in questo caso è quella di dicembre 2020, lordo € 2186, il 20% è di 437,20 moltiplicato per 12 mesi durata del patto di concorrenza come da contratto del punto 5 risulta essere 5246,4 ma come da contratto punto 6.1 mi e già stato dato un acconto di 1350 € che sono i mesi che ho lavorato cioè 27 mesi (perché mi versavano 50€ al mese in busta paga sotto la voce di patto di non concorrenza).
Per cui sembrerebbe come da contratto che mi dovrebbero dare un saldo di 3896,40 €.
Il mese dicembre è l'ultima busta paga mensile di lavoro completo, perché poi ho anche quella di gennaio che riguarda solo alcuni giorni lavorativi per cui devo fare riferimento all'ultima busta paga mensile di lavoro come dice il patto giusto? Detto ciò vorrei sapere se la mia interpretazione è giusta e in quel caso dovrei ricevere i soldi rimanenti ? O ce un altra spiegazione? E in caso come devo comportarmi?

Ho già fatto presente al mio ex datore di lavoro tutto ciò e mi ha risposto tramite WhatsApp con testuali parole “siamo arrivati alla conclusione di non esercitare il patto di non concorrenza sentiti libero di andare dove credi e nulla ti e dovuto a livello economico”.
Per cui se a me non interessa più di fare lo stesso lavoro lui mi deve pagare lo stesso o se la cava cosi?”
Consulenza legale i 22/06/2021
Per quanto riguarda il corrispettivo del patto di non concorrenza, dal documento trasmesso si evince che lo stesso andrà calcolato moltiplicando per 12 il 20% dell’ultima retribuzione fissa mensile lorda.

Si conferma, pertanto, che dovrà essere posta a base di calcolo la retribuzione fissa della busta paga di dicembre e non quella del mese di gennaio in cui sono stati lavorati solo alcuni giorni.

Si precisa che il patto fa riferimento alla retribuzione fissa (che solitamente comprende Minimo contrattuale, scatti di anzianità, contingenza, superminimo, eventuali assegni supplementari). Quindi, dalla base di calcolo andranno esclusi tutti gli elementi di retribuzione variabile (ad esempio, premio di risultato).

Per quanto riguarda invece il recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza, effettuato tra l’altro tramite WhatsApp e a ben 5 mesi dalla risoluzione del rapporto, si ritiene che lo stesso sia illegittimo. Il datore di lavoro, di conseguenza, è tenuto a versare il saldo del corrispettivo

La Cassazione ha, infatti, affermato che non sono legittime le clausole apposte ai patti di non concorrenza che consentono al datore di lavoro di liberare il dipendente dal patto al momento della risoluzione del rapporto, sulla base di una diversa valutazione dei presupposti che ne avevano determinato l’iniziale stipulazione, se questo deriva da una valutazione discrezionale del datore.

La giurisprudenza ritiene tali clausole illegittime se prevedono la possibilità del recesso unilaterale del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro o durante il periodo successivo, ad esempio durante il preavviso.

Infatti, la limitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa posta con il patto di non concorrenza deve essere contenuta entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensata da un corrispettivo di natura altamente retributiva, con la conseguenza che è impossibile attribuire al datore di lavoro un potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l’attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. n. 9491/2003 e n. 15952/2004).

La giurisprudenza ritiene, invece, legittima l’ipotesi in cui invece del diritto di recesso dal patto di non concorrenza viene previsto, a favore del datore di lavoro, un diritto di opzione (art. 1331 c.c.) da esercitarsi con una dichiarazione unilaterale recettizia entro un termine definito dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto tale termine, l’opzione viene meno, trattandosi di un termine di efficacia di un contratto e non di irrevocabilità della proposta, liberando il lavoratore dal patto di non concorrenza (Cass. n. 25462/2017).

Nel caso di specie, la clausola di cui al punto 6.2 del patto di non concorrenza trasmesso, non presenta gli elementi del patto di opzione, pertanto è da considerarsi nulla.

Secondo la giurisprudenza, infatti “È nulla la clausola che prevede che il datore di lavoro possa recedere dal patto di non concorrenza; una tale clausola, infatti, non permette al lavoratore di valutare l’esistenza dei vincoli dalla ricerca di un’altra opportunità lavorativa alla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n.15952/2004).

Tale orientamento è stato ribadito anche dalla giurisprudenza più recente (Vedi ex multis Cass. 212/2013 e Cass. n. 3/2018).


DANILO D. chiede
martedì 19/05/2020 - Emilia-Romagna
“Buonasera, espongo la mia problematica: lavoro per un'azienda del settore trasporto dal 2008 con qualifica di Funzionario Commerciale.
Queste sono le caratteristiche dell'accordo:
- contratto a tempo indeterminato
- qualifica di Quadro inquadrato nel 1° livello Super retributivo previsto dal CCNL vigente (Logistica, Trasporto merci e Spedizioni)
Quando mi venne presentata l'offerta di lavoro, notai la presenza all'interno dello stipendio di una cifra lorda mensili come "patto di non concorrenza". Ne chiesi la cancellazione ma mi venne risposto che "serviva" per arrivare alla cifra netta concordata e quindi percepisco nello stipendio Euro 800,00 lorde mensili per 14 mensilità sotto tale voce.

Questo patto fa riferimento all'art.2125 del C.C.:
"in caso di Sue dimissioni o in qualsiasi altro caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione, incluso il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, durante gli 8 mesi successivi alla cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro, Lei non potrà nel territorio dell'Emilia Romagna:
- trattare per conto proprio o di terzi affari in concorrenza con la ns. società ne collaborare sotto qualsiasi forma con aziende concorrenti nel settore, né comunque svolgere attività che traggano profitto dalla conoscenza del ns. sistema organizzativo e della nostra clientela;
- sollecitare o offrire, direttamente o indirettamente, lavoro a dipendenti, agenti, collaboratori e/o consulenti della Società e/o delle società da questa ultima controllate anche in relazione ad attività non concorrenziali con quelle di questa ultima.
L'importo lordo di Euro 800,00 mensili della retribuzione di cui sopra Le sarà corrisposto a titolo di compenso per il patto di non concorrenza."

La mia assunzione fu concordata per lo sviluppo del servizio di trasporto nazionale che rappresenta la mia "specializzazione" preminente, avendo sempre lavorato in questo particolare ambito dei servizi di trasporto; infatti la mia dipendenza gerarchica è il "Responsabile di Filiale" e quella funzionale il "Responsabile della rete distributiva Italia".

Da qualche mese ho deciso di valutare altre proposte lavorative anche perché l'azienda ha deciso di mettere in cassa integrazione per alcuni giorni alla settimana la rete commerciale, probabilmente considerandola non fondamentale in questa particolare fase che stiamo vivendo.
Ho ricevuto diverse proposte sia da aziende che svolgono servizi di trasporto nazionale che internazionale ed ho trovato particolarmente interessante quella da parte di una multinazionale che effettua solamente servizi per l'Europa e non nazionali; si tratta, quindi, di un settore che fa parte sicuramente dei prodotti che attualmente vendo ma non è quello preminente in quanto non faceva parte, inizialmente, del "ventaglio" di servizi per i quali ero stato assunto ed avevo la giusta preparazione professionale.
Considerando che i servizi di trasporto su gomma possono essere di 4 tipi:
- collettame nazionale o LTL Italia (mio principale settore di azione e di fatturato)
- completi nazionali o FTL Italia (che ho aggiunto al mio bagaglio nel corso degli anni)
- groupage internazionale o LTL Europa (come sopra e rappresenta al momento il settore in cui opera la società che mi ha contattato)
- completi internazionali o FTL Europa (che ho aggiunto al mio bagaglio nel corso degli anni)
se non riesco a svolgere la mia attività almeno all'interno di uno di questi settori, non ho modo di cambiare azienda.

Vi chiedo, quindi, un parere legale sulla validità del patto ed a cosa potrei andare incontro in caso di dimissioni ed assunzione da parte di un’azienda per la quale svolgerei la sola attività di sviluppo commerciale del servizio “groupage internazionale o LTL Europa”.
Chiedo anche di sapere a quanto dovrebbe corrispondere il periodo di preavviso.

Nella speranza di aver descritto in maniera chiara la mia situazione, rimango in attesa di un rapido riscontro e porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 25/05/2020
Il patto di non concorrenza è regolato dall’art. 2125 c.c., il quale al comma 1 individua una serie di cause di nullità dello stesso: “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.

Per quanto riguarda la forma scritta, la giurisprudenza ha affermato che “è valido il patto limitativo della concorrenza che sia sottoscritto con documento separato, senza l’apposizione di una seconda sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c., richiedendo la norma anzidetta una sottoscrizione specifica per gli accordi recanti «... restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ...» solo nel caso di patto inserito in un complesso di condizioni contrattuali"(Trib. Milano 27 settembre 2005).
Sotto questo punto di vista, quindi, il patto non presenta profili di nullità.

Il patto di non concorrenza, inoltre, non deve avere un oggetto eccessivamente esteso. La giurisprudenza ha affermato sul punto che “Il patto di non concorrenza previsto dal 2125 c.c. può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è nullo quando per ampiezza è idoneo a comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, limitandone ogni potenzialità reddituale (Cass. n. 13283/2003; n. 7835/2006)”.
Ai fini della valutazione della validità del patto di non concorrenza, l’elemento dell’oggetto è valutato anche in relazione all’ampiezza territoriale del divieto.
Un patto avente un oggetto piuttosto ampio potrebbe essere ritenuto legittimo purché contenuto entro uno spazio geografico ristretto.
Il divieto di concorrenza deve essere inoltre circoscritto nel tempo. Il comma 2 dell’art. 2125 c.c. prevede che “la durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Nel caso di specie, il patto di non concorrenza è ben delimitato nel tempo (8 mesi) e nello spazio (nel territorio dell’Emilia Romagna), nonostante l’oggetto sia abbastanza ampio e, potenzialmente, potrebbe comprimere eccessivamente le concrete possibilità di trovare una nuova occupazione, tenuto conto del profilo professionale.

Infine, il patto di non concorrenza deve prevedere un congruo corrispettivo per il sacrificio del lavoratore.
Nel caso di specie, il corrispettivo è da versarsi in costanza di rapporto di lavoro ed è stabilito in € 800,00 mensili.

Con riferimento a tale aspetto, la maggioranza della giurisprudenza ritiene nullo un patto di non concorrenza in cui il corrispettivo sia quantificato in una somma mensile, pagata in costanza di rapporto (da ultimo, Tribunale di Modena, sentenza 23 maggio 2019; Tribunale di Perugia, sez. lav., 10/10/2018, n. 369; Tribunale di Ascoli Piceno, 22/10/2010; Tribunale di Milano, 28/09/2010, Tribunale di Milano, 04/03/2009).
Infatti, il pagamento durante il rapporto di lavoro non sarebbe ammissibile ove l’entità del corrispettivo sia legata esclusivamente alla durata del rapporto, poiché tale meccanismo renderebbe impossibile stabilirne l’esatto ammontare, in violazione dell’art. 2125 c.c. (ex multis, Trib. Milano 28/09/2010; 08/09/2010; Trib. Ascoli Piceno, 22/10/2010).
Dal momento che il rapporto de quo è a tempo indeterminato, la clausola risulterebbe nulla sotto questo profilo.

Secondo altro orientamento, invece, dovrebbe al contrario considerarsi determinabile, ex art. 1346 c.c., il corrispettivo del patto commisurato ad una percentuale dello stipendio e da corrispondersi nel corso del rapporto di lavoro: tale corrispettivo presenterebbe tutti gli elementi necessari al suo computo, quali l’entità della percentuale, la somma base sulla quale calcolarlo e l’estensione cronologica del rapporto di lavoro. L’adeguatezza di tale corrispettivo dovrebbe essere apprezzata in concreto ed a posteriori, alla stregua della valutazione del reale svolgimento del rapporto di lavoro, non essendovi norma che impone di stabilire preventivamente la complessiva entità di tale compenso, ma solo che sia determinabile (Tribunale di Ancona, 13/06/2017; Tribunale di Milano, 27/01/2007; Tribunale di Milano, 27/09/2005; Tribunale di Milano, 21/07/2005; Pretura di Milano, 22/02/1999; Pretura de L’Aquila, 22/03/1989)

È da tenere in considerazione che in caso di nullità del patto di non concorrenza, le somme versate a titolo di corrispettivo, salvo un eventuale mutamento del titolo su cui si fondano, devono essere restituite ai sensi dell’art. 2033, cod. civ.: il datore di lavoro può esercitare l’azione di ripetizione delle somme corrisposte al lavoratore.

Salvo che nel patto non sia prevista una clausola penale, in caso di violazione del patto da parte del lavoratore, il lavoratore può essere condannato al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’azienda in conseguenza del suo illegittimo comportamento.
Inoltre, l’ex datore di lavoro può richiedere, attraverso un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., che il lavoratore cessi dal rapporto di lavoro in essere in violazione del patto.

Per quanto riguarda il preavviso di dimissioni, l’art. 36 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni prevede che per i quadri e gli impiegati del 1° livello che hanno superato i dieci anni di servizio il periodo di preavviso sia pari a mesi quattro e quindici giorni.


Daniela B. chiede
lunedì 18/11/2019 - Puglia
“Buonasera,
ad agosto 2019 ho terminato, per mie dimissioni, la collaborazione con la società Omissis S.r.l. (società di servizi per le concessionarie auto) e mi hanno liquidato anche il patto di non concorrenza.
Vorrei sapere se il patto da me sottoscritto mi vincola al punto di non poter lavorare con società di consulenza che hanno come clienti concessionarie auto. Sono una psicologa del lavoro ed andrei, quindi, a fare formazione aula su competenze relazionali e/o selezione e del personale.
Vi preciso che il patto non è stato oggetto accordato insieme ma era vincolante all'assunzione.
Al momento della firma ho fatto notare che, a mio parere era scritto in maniera troppo estesa e generica per essere considerato valido.

Attendo per inoltrarvi documentazione.
Cordialmente”
Consulenza legale i 26/11/2019
Il patto di non concorrenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2125 c.c, è finalizzato alla limitazione dello svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione degli effetti del contratto di lavoro.

Ai fini della validità del patto stesso, lo stesso art. 2125 c.c. prevede la necessità di alcuni requisiti, quali:
  • la forma scritta;
  • la previsione di un congruo corrispettivo in favore del prestatore di lavoro;
  • la precisa delimitazione dell’oggetto, della durata e del luogo, relativi all’attività lavorativa inibita in forza del patto stesso.

Il tema specifico sul quale verte il quesito posto alla odierna attenzione, riguarda appunto l’oggetto del patto di non concorrenza, sottoscritto in sede di assunzione della lavoratrice.

Alla luce di quanto emerge dalla documentazione visionata (Contratto di assunzione con decorrenza dal 3 Marzo 2016), la lavoratrice assunta ed inquadrata professionalmente nella categoria di Quadro, con assegnazione delle mansioni di CRM – monitoraggio e gestione relazione clienti – attività marketing, è stata esclusivamente impiegata nel settore commerciale automobilistico.

La clausola relativa al patto di non concorrenza, contenuta nel contratto di assunzione, limita espressamente alla lavoratrice, per la durata di dodici mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, la possibilità di «prestare attività lavorativa o rendere in ogni forma il suo impiego nel settore commerciale automobilistico nel territorio nazionale».

Pertanto, la specifica attività professionale che la prestatrice di lavoro non potrà svolgere (oggetto del patto di non concorrenza), in qualsiasi forma contrattuale, ai sensi del patto sottoscritto, è esclusivamente quella relativa al settore commerciale automobilistico. In buona sostanza, alla lavoratrice risulta essere esclusivamente inibito lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle per le quali è stata assunta ed a quelle che ha svolto durante il rapporto di lavoro oggi risolto.

Orbene, risultando rispettati i requisiti previsti dalla norma sopracitata ai fini della validità del patto stesso, con particolare riferimento alla delimitazione dell’oggetto, è, dunque, possibile concludere che la portata del patto sottoscritto non può estendersi fino ad inibire la prestazione di lavoro che abbia un oggetto diverso da quello individuato nel patto sottoscritto.

Infatti, l’attività di consulenza relativa alla formazione sulle competenze relazionali o alla selezione del personale, così come riportata nel quesito, non risulta essere riconducibile all’attività di marketing tipica del settore commerciale così come svolta alle dipendenze del precedente datore di lavoro e oggetto della specifica inibizione contenuta nel patto di non concorrenza sottoscritto. Pertanto, l’attività di consulenza relativa alla formazione sulle competenze relazionali o alla selezione del personale potrà essere svolta, specie se indirettamente (cioè per società di consulenza che hanno come clienti concessionarie) in favore di concessionarie del settore automobilistico.

Virginia S. chiede
mercoledì 06/11/2019 - Lombardia
“Salve. Ho firmato un patto di non concorrenza 4 mesi fa. Suddetto patto mi impone di non lavorare nello stesso settore nelle regioni nord Italia. Avrei trovato lavoro in una ditta nella mia provincia di residenza nello stesso settore ma suddetta ditta ha sede legale e amministrativa nel Lazio. Quindi nella mia provincia avrebbe solo la parte operativa. Se andassi a lavorare lì sono comunque vincolata dal patto da me firmato? Grazie e buona giornata”
Consulenza legale i 19/11/2019
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2125 del c.c. con il patto di non concorrenza si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto di lavoro. Inoltre, ai fini della validità del patto stesso, sono espressamente previsti: la forma scritta; la previsione di un congruo corrispettivo in favore del prestatore di lavoro; e infine, la precisa delimitazione dell’oggetto della durata e del luogo relativi all’attività lavorativa inibita in forza del patto stesso.
Nello specifico, la stessa norma prevede che la durata del vincolo non possa essere superiore a cinque anni per i dirigenti e a tre anni negli altri casi. Nel caso di pattuizione di termini superiori la durata si riduce ai termini testé menzionati.
Per quanto riguarda le specifiche previsioni del patto di non concorrenza sottoposto al nostro esame, è opportuno preliminarmente evidenziare che la previsione dell’obbligo di fornire complete e documentate informazioni sull’attività lavorativa successiva alla cessazione dell’attività lavorativa oggi in essere potrebbe divenire incompatibile con l’obbligo di riservatezza richiesto dall’eventuale nuovo datore di lavoro. Inoltre, si consiglia la necessità di porre la massima attenzione nel fornire le informazioni richieste al fine di consentire il controllo dell’esatto adempimento dell’obbligo di non concorrenza, in quanto lo stesso materiale informativo fornito dal lavoratore potrebbe essere paradossalmente ed arbitrariamente utilizzato dall’azienda (ex datore di lavoro) come prova dell’inadempimento, sottoponendo così il lavoratore al rischio di dover sopportare le penali previste nel patto, sia nel caso di inadempimento relativo al patto di non concorrenza, che nel caso di mancata o ritardata comunicazione delle informazioni richieste ai fini della verifica dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal patto.

Nel merito del quesito specifico, è opportuno chiarire che il patto sottoscritto prevede espressamente che per il periodo di trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con l’odierno datore, il lavoratore si impegna a non svolgere, nell’ambito territoriale ivi ben definito, impieghi o incarichi, sia in maniera diretta che in maniera indiretta e a qualsivoglia titolo, per proprio conto o per conto di persone o enti che possano svolgere attività in concorrenza con quella svolta dall’odierno datore di lavoro.

Orbene, stando alla lettera del patto sottoscritto, è possibile concludere che sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti quale inadempimento del patto di non concorrenza sottoscritto l’ipotesi di eventuale prestazione, sia in maniera diretta che in maniera indiretta, di attività lavorativa per un nuovo datore di lavoro la cui la sede operativa fosse ubicata nell’ambito territoriale definito dal patto di non concorrenza in esame.
Tale ipotesi condurrebbe all’obbligo di pagamento delle penali pattuite e al rischio di vedersi costretti a risarcire eventuali ulteriori voci di danno in favore dell’ex datore di lavoro.
Si invita alla prudenza.

Virginia S. chiede
sabato 03/08/2019 - Lombardia
“Salve. Il mio datore di lavoro mi ha fatto firmare il patto di non concorrenza, spiegandomi a grosso modo il contenuto del documento, non leggendolo tutto e saltando e alcune parti per me importanti. Sulla fiducia, dato che lavoro in azienda da 15 anni lo ho firmato. Rileggendo poi con calma a casa non mi trovo d'accordo con il fatto che il patto è valido anche in caso di licenziamento da parte dell'azienda, mi hanno vincolato tutte le regioni del nord Italia e mi danno a fine rapporto il 20 per cento del mio cud annuo. In caso di violazione del patto mi hanno messo una penale pari al 60 per cento del mio cud annuo. Premetto che io sono operaia assemblatrice. Cosa posso fare il patto é valido?”
Consulenza legale i 09/08/2019
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto (Il patto di non concorrenza) - che può essere concluso al momento dell'assunzione, nel corso del rapporto oppure al momento della cessazione del medesimo - è regolamentato dall’art. 2125 del Codice Civile. Secondo tale disposizione il patto di non concorrenza è nullo se:
  1. non risulta da atto scritto;
  2. non è pattuito un corrispettivo a favore del lavoratore dipendente;
  3. il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può comunque essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi.
Ai sensi dell’articolo 2125 del Codice Civile e della Giurisprudenza formatasi sull’argomento, i limiti di oggetto, di tempo e di luogo ivi indicati devono essere considerati, in relazione alla concreta professionalità del lavoratore, con la conseguenza che il patto deve ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità acquisita dal lavoratore e ciò, a maggior ragione, qualora a favore del lavoratore sia stato previsto un corrispettivo irrisorio.
Oggetto di tutela della norma sono i beni e gli interessi del datore di lavoro connaturati alla specifica attività aziendale.

Al contempo, la previsione, all’interno della stessa norma, di tassativi e specifici limiti di oggetto, di tempo e di luogo, è necessaria e funzionale per consentire al lavoratore di svolgere, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, un’attività lavorativa non coperta da vincolo e idonea ad assicurare un guadagno adeguato alle esigenze personali e familiari dello stesso. Diritto quest’ultimo che è costituzionalmente garantito dall’art. 36 Cost..

Dunque, l’oggetto del patto deve essere dettagliatamente definito e può ricomprendere i seguenti limiti:
  1. all'assunzione presso un altro datore;
  2. all'avvio di un'attività autonoma;
  3. all'associazione in cooperativa;
  4. a collaborazioni autonome o anche parasubordinate.

Inoltre, si evidenzia che l’oggetto del patto può comprendere anche la limitazione o il divieto di svolgimento di mansioni diverse da quelle espletate durante il precedente rapporto di lavoro, ma esse devono risultare indicate con precisione.

Allo stesso modo, l’accordo deve necessariamente individuare un’area geografica in cui vige il divieto, non potendo vietare di svolgere attività concorrente ovunque nel mondo o comunque in aree geograficamente troppo estese.

In ordine ai margini di durata del patto di non concorrenza, si evidenzia che, laddove nel patto le parti convengano una durata superiore a quella prevista dall’art. 2125 c.c., essa verrà automaticamente ridotta, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Elemento essenziale ed imprescindibile dell’accordo è la previsione di un corrispettivo in favore del lavoratore, in ragione della limitazione a costui imposta.

Tale corrispettivo non deve essere meramente simbolico o iniquo o sproporzionato in relazione al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno; indipendentemente dall’utilità che ne derivi per il datore di lavoro.

Il suddetto corrispettivo può essere corrisposto mensilmente nel corso del rapporto o dopo che questo sia cessato, oppure può consistere in una somma una tantum versata alla cessazione del rapporto (come nel caso di specie), oppure ancora pagata un certo periodo dopo la cessazione del rapporto allorché il datore abbia verificato il rispetto delle obbligazioni oggetto del patto di non concorrenza.

Data la difficoltà, a carico del datore di lavoro, di dar prova in giudizio dell’effettivo danno dallo stesso subito in conseguenza diretta ed immediata della violazione del patto di non concorrenza da parte del lavoratore, generalmente viene inserita all’interno del patto di non concorrenza, la previsione di una penale (nel caso di specie il triplo del corrispettivo previsto per il lavoratore).


Per quanto riguarda la tutela dei diritti del lavoratore, si osserva che secondo l’indirizzo di consolidata giurisprudenza di merito: il patto deve ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità acquisita dal lavoratore e ciò a maggior ragione qualora sia previsto a favore del lavoratore un corrispettivo irrisorio rispetto al sacrificio derivante dal patto. (cfr. Trib. Milano 12 luglio 2007)
Nel caso di specie sottoposto all’odierno esame, non emerge il limite temporale previsto nel patto di non concorrenza e, pertanto, diamo per pacifico il limite massimo di tre anni normativamente previsto; né sono indicati i limiti specifici relativi alle mansioni.

Orbene, in relazione alla durata considerata come sopra, si evidenzia che il corrispettivo previsto nel caso di specie è evidentemente irrisorio, considerando che per svolgere l’attività lavorativa idonea ad assicurare un guadagno adeguato alle esigenze personali e familiari del lavoratore, questi dovrà, presumibilmente, anche spostare la propria dimora in luoghi diversi da quelli oggetto di limitazione all’interno del patto di non concorrenza.

Per quanto riguarda i limiti alle mansioni, si evidenzia l’indirizzo di rilevante giurisprudenza con il quale è stato precisato che il patto di non concorrenza previsto dall’art. 2125 c.c., pur potendo riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non debba, quindi, limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, è nondimeno nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore nei limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale.
In ordine alle conseguenze della violazione del patto di non concorrenza da parte del lavoratore, il datore di lavoro può agire in giudizio per l’adempimento o per la risoluzione del contratto e chiedere all’ex dipendente, in entrambe i casi, il risarcimento del danno.
In particolare il datore di lavoro può:
  1. risolvere il patto di non concorrenza per inadempimento,
  • chiedere la restituzione del corrispettivo pagato e il risarcimento dei danni subiti a causa dell’attività svolta dall’ex dipendente in concorrenza;
  • chiedere l’adempimento del patto di non concorrenza. In questa ipotesi, il datore di lavoro può iniziare la procedura cautelare d’urgenza affinché il giudice ordini al lavoratore di cessare lo svolgimento dell’attività concorrenziale (inibitoria)

Alla luce di quanto fin qui argomentato, valutati i vizi del patto di non concorrenza di cui al quesito (irrisorietà del corrispettivo), si consiglia di richiedere una modifica delle clausole del patto di non concorrenza con specifico riguardo all’incremento del corrispettivo, al fine di renderlo più adeguato al sacrificio legato al rispetto (in termini di limiti di durata e territoriali ivi previsti) del patto di non concorrenza.
In mancanza del consenso dal datore di lavoro alla modifica del patto di non concorrenza, è possibile adire le vie giudiziarie per ottenere la declaratoria di nullità del patto di non concorrenza o, alternativamente per ottenere la modifica delle specifiche clausole. È necessario però porre in essere tutte le opportune valutazioni relative ai prevedibili rischi relativi alla successiva possibilità di conservazione del rapporto lavorativo, in considerazione della conseguente lesione del rapporto fiduciario che è sempre da considerarsi elemento caratterizzante dello stesso.
In alternativa, al fine di non pregiudicare il rapporto di lavoro oggi in essere, successivamente alla risoluzione dello stesso, è sempre possibile giudizialmente resistere alla eventuale richiesta di pagamento delle penali e/o agire per ottenere la declaratoria di nullità del patto stesso.

Attilio B. chiede
martedì 14/05/2019 - Veneto
“Salve,volevo chiedere :il mio datore di lavoro mi paga il patto di non concorrenza in busta paga (50 euro) ogni fine mese però io non ho firmato nessun contratto specifico sul patto di non concorrenza ,per cui chiedo: se cambio azienda nel stesso settore può il mio datore di lavoro farmi causa? dato che lui mi ha pagato ogni mese sulla busta paga con la voce patto di non concorrenza e io ho incassato i soldi? O mi basta restituire i soldi che ho incassato fino ad oggi..e in caso cosa devo fare?”
Consulenza legale i 21/05/2019
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto (Il patto di non concorrenza) è regolamentato dall’art. 2125 del Codice Civile.
Secondo tale disposizione il patto di non concorrenza è nullo se:
a) non risulta da atto scritto;
b) non è pattuito un corrispettivo a favore del lavoratore dipendente;
c) il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può comunque essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. Ai sensi dell’articolo 2125 del Codice Civile e della Giurisprudenza formatasi sull’argomento, i limiti di oggetto, di tempo e di luogo ivi indicati devono essere considerati, in relazione alla concreta professionalità del lavoratore, con la conseguenza che il patto deve ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimente l’esplicazione della concreta professionalità acquisita dal lavoratore e ciò, a maggior ragione, qualora a favore del lavoratore sia stato previsto un corrispettivo irrisorio.
Innanzitutto, è da tenere in altissima considerazione che, alla luce del combinato disposto dell’art. 2125 c.c. con la previsione contenuta nell’art. 1350 cod. civ., è previsto che il patto di non concorrenza debba rivestire la forma scritta ad substantiam, la cui assenza dà pertanto luogo alla nullità del patto stesso. Pertanto, la forma richiesta dalle citate norme deve riguardare non solo la generica convenzione di non concorrenza tra le parti, ma anche tutti gli elementi previsti per la validità del patto.

Pertanto, sulla scorta degli elementi rappresentati nel quesito, è possibile rilevare che il patto di non concorrenza di cui si discute, evidentemente potrà essere giudizialmente dichiarato nullo per mancanza dei requisiti di forma ai sensi dell’art. 2125 c.c.
La nullità del patto di non concorrenza, nel caso di specie, potrà essere preferibilmente oggetto di eccezione da parte del lavoratore che dovrà difendersi in giudizio, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse agire per ottenere, in via di urgenza, un provvedimento finalizzato ad obbligare il proprio ex dipendente a porre fine alla propria attività in concorrenza asseritamente intrapresa.
È necessario tenere in considerazione che il datore di lavoro potrà comunque esercitare, entro i limiti della prescrizione decennale, l’azione di ripetizione delle somme corrisposte al lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, in esecuzione di un patto di non concorrenza successivamente dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato.
Tutto quanto fin qui argomentato, è possibile concludere che, una volta risolto il rapporto di lavoro con l’odierno datore di lavoro e dato inizio ad un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di altra azienda operante nel medesimo settore, sarà molto probabile che il lavoratore possa essere citato in giudizio per ottenere il rispetto del patto di non concorrenza per il quale è stato pagato il corrispettivo durante il pregresso rapporto di lavoro. Il lavoratore, a sua volta, alla luce della mancanza dei requisiti di forma del patto di non concorrenza, potrà eccepire in giudizio la relativa nullità. Successivamente all’accertamento di detta nullità, il datore di lavoro potrà richiedere, nel limite della prescrizione decennale, la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del patto di non concorrenza dichiarato nullo.

Vito G. chiede
venerdì 07/12/2018 - Piemonte
“Buongiorno,

Vi scrivo in merito ad un consulenza che vi avevo chiesto di verificare Q201821623 di Vito G.

Al momento siamo in fase di discussione con l'azienda per poter riformulare il patto di non concorrenza. Mi è stata proposta una bozza e volevo gentilmente verificarla con voi prima. Quindi avrei un paio di domande da fare.

La prima è se vedete vizi di forma su quanto hanno scritto oppure realmente andrebbe a sostituire il patto di non concorrenza che ho sottoscritto nel mio contratto.
La seconda domanda è se potete controllare se c'è qualcosa di strano che mi è sfuggito.

Nel dettaglio del patto di non concorrenza ci sono dei punti che non mi tornano. E sono i seguenti:

"Questo obbligo è limitato al territorio italiano e dei paesi europei in cui Lei ha esercitato le sue funzioni nell'ambito del presente contratto. Considerati gli attuali mezzi tecnologici (a titolo esemplificativo: e-mail, videoconferenza, etc.) che consentono una dissociazione tra luogo in cui può essere eseguita la prestazione e luogo in cui la stessa può essere utilizzata, il limite di luogo di cui sopra è da intendersi riferito ad entrambe le ipotesi ed è pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui venisse fisicamente svolta la Sua attività in qualunque forma, ma anche al luogo in cui rendesse in tutto o in parte i suoi effetti, a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo"

Questa frase è scritta molto male ed incomprensibile. Io la vorrei fare togliere. Sembra che vogliano entrare dalla finestra aggiungendo una limitazione del patto su tutto ciò in cui io sia venuto in contatto durante il mio lavoro.

"Allo scopo di consentire alla Società il controllo dell’esatto adempimento dell’obbligo di non concorrenza, Lei si impegna notificare alla Società stessa, mediante lettera raccomandata, le attività che svolgerà nei 6 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto e ogni modificazione e variazione di tale attività.In casi di inadempimento e/o ritardo di comunicazioni non corrispondenti al vero, Lei sarà tenuto a corrispondere alla Società una penale di Euro 150,00
(Centocinquanta/00) euro per ogni giorno di ritardo ferma la perdurante efficacia dell’obbligo di non concorrenza a suo carico e salva la risarcibilità di ogni danno ulteriore"

Su questo punto sto trovando un muro. Io vorrei capire una cosa. Se già nel contratto c'è scritto che c'è un impegno è lecito mettere una penale? Loro dicono che io se non lo mando loro non possono avvalersene. Secondo voi è corretto? Sinceramente una multa che viene fatta ogni giorno è una follia. Come potrebbe essere riscritto?

Ultima cosa vorrei fare sparire tutte le voci ulteriori danni. Non è chiaro quali siano questi ulteriori danni.

Tutti altri consigli sono ben accetti.

Grazie

Vito”
Consulenza legale i 20/12/2018
Per poter operare la più completa e corretta valutazione del patto di non concorrenza necessario avere evidenza di tutte le clausole con le relative modifiche proposte. Risulta necessario ricostruire nella sua globalità il patto e valutarne il nuovo, diverso e complessivo equilibrio scaturente dalle negoziazioni in corso.

In ordine alle due clausole evidenziate nel quesito, la prima sembra identica a quella contenuta nel patto di non concorrenza originario, ad eccezione della riduzione da 12 mesi a 6 mesi della durata degli impegni di non concorrenza.
Evidentemente, con questa clausola il datore di lavoro tende artatamente a espandere ulteriormente il territorio entro il quale potrebbe essere operata la eventuale concorrenza del lavoratore al fine di inibirne la potenziale attività successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro. A ben osservare infatti, qualora la clausola fosse limitata soltanto al primo periodo, il lavoratore potrebbe essere libero di prestare la propria attività in concorrenza con quella del precedente datore di lavoro, da una sede stabilita in Marocco, a prescindere dal fatto che gli effetti dell’attività possa poi avere effetti in Spagna. In forza della previsione del secondo periodo, invece, qualora il beneficiario finale degli effetti dell’attività lavorativa svolta dal lavoratore risiedesse nei territori indicati nel patto di non concorrenza, anche se la sede del nuovo datore di lavoro fosse stabilita in Marocco, l’attività in concorrenza sarebbe da considerarsi, a tutti gli effetti, inibita. Inoltre, la stessa clausola, conseguentemente ad una più scrupolosa lettura, potrebbe essere anche interpretata nel senso che: è da considerarsi inibita l’attività in concorrenza in favore di un utente con sede all’esterno del territorio delimitato nel patto di non concorrenza, ma svolta da una sede lavorativa ricadente all’interno del territorio “apparentemente”, quindi, delimitato con il patto stesso. Ad esempio: attività svolta in Italia in favore di un cliente statunitense.

In ordine alla problematica relativa alla penale così come stabilita è da evidenziare, preliminarmente, che essa non appare prevista per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di non concorrenza, bensì esplicitamente per il caso di inadempimento dell’obbligazione relativa alla comunicazione delle attività che saranno svolte nei 6 mesi successivi alla cessazione del rapporto e delle modificazioni e variazioni di tali attività.

Orbene, è chiaro che l’attività lavorativa svolta in concorrenza, potenzialmente, potrebbe arrecare una eventuale danno al precedente datore di lavoro; di contro, appare difficilmente riscontrabile il danno da mero inadempimento dell’obbligo di comunicazione, così come previsto nella clausola in oggetto.
Ciò detto, ad ogni buon conto, l’art. [[na1382]] del c.c., dispone che: la clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Pertanto, l’ordinamento giuridico prevede espressamente la possibilità di stipulare una clausola penale, che ha, quindi, la specifica funzione di esonerare il creditore dall’onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce la liquidazione anticipata. Inoltre, la stessa presenza di tale pattuizione tende ad incentivare l’adempimento del debitore, il quale ha preventiva conoscenza dell’entità della prestazione cui sarà tenuto nel caso di proprio inadempimento.

In relazione alla risarcibilità del danno ulteriore, si riporta il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15371 del 2005: quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, la clausola penale costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi, ne consegue che, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l’effettiva entità, non potendo altrimenti risultare provato il danno”ulteriore” cioè superiore all’entità della penale.

Alla luce di ciò, si può intendere riportato e trascritto di seguito quanto considerato nel precedente parere.

Marco S. chiede
lunedì 03/09/2018 - Piemonte
“Buongiorno, sono inquadrato come responsabile commerciale presso una società di informatica. Ho stipulato un regolare patto di non concorrenza (rispetta tutti i criteri citati anche nel vostro sito). Un'azienda concorrente si offre di assumermi facendosi carico degli oneri economici relativi al mio patto di non concorrenza. Mi preoccupa l'ipotesi, che peraltro mi aspetto avvenga, in cui l'attuale datore di lavoro mi faccia causa per ulteriori danni e chieda una tutela inibitoria anche in via d'urgenza. Per me vorrebbe dire ritrovarmi senza lavoro, ovvero senza possibilità di tornare indietro ne di andare a prestare servizio nella nuova azienda. E' realisticamente possibile che un lavoratore non possa "sfruttare" (passatemi il termine) le proprie competenze professionali acquisite senza rischiare di rimanere disoccupato a causa di un patto di non concorrenza? Correndo questo rischio vorrei far sottoscrivere un accordo scritto all'azienda che mi vuole assumere in cui si impegna a far fronte a tutte le eventuali richieste risarcitorie. Mi potete consigliare una formula corretta con la quale presentare la mia richiesta? Senza garanzie non posso cambiare azienda e mettere a rischio il mio reddito e quello della mia famiglia. L'opportunità di cambiare è tuttavia molto interessante per le prospettive future che mi può riservare (azienda molto più dinamica di quella in cui mi trovo), quindi cambierei anche a parità di trattamento economico, ma devo necessariamente minimizzare i rischi di trovarmi bloccato o danneggiato dall'azienda che voglio lasciare. Grazie in anticipo. Cordiali saluti”
Consulenza legale i 11/09/2018
L’ampiezza dell’oggetto del patto di non concorrenza, così come disciplinato dall'art. 2125, nonché l’ambito territoriale del divieto, devono essere valutate congiuntamente con attenzione, al fine di verificare se si è rimasti in limiti tali da garantire la validità del patto stesso.

Il patto di non concorrenza, infatti, per consolidata giurisprudenza, è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita.

Bisogna, peraltro,evidenziare che il mancato rispetto del patto di non concorrenza da parte del lavoratore costituisce illecito contrattuale.
Il datore di lavoro può quindi agire giudizialmente nei confronti dell’ex lavoratore per ottenere l’adempimento del patto (procedura d'urgenza ex articolo 700 codice procedura civile), nonché il risarcimento dei danni provocati dalla violazione. Per poter procedere per vie legali, tuttavia, è necessario dimostrare l’esistenza di un patto valido ex articolo 2125 del codice civile e la violazione del patto da parte del dipendente.

Orbene, per quanto riguarda la specifica richiesta, è da considerarsi opportuno che l’azienda intenzionata ad assumere il lavoratore abbia dettagliata conoscenza del contenuto del patto di non concorrenza che lega lo stesso al precedente datore di lavoro, per permettere la corretta valutazione della portata degli obblighi risarcitori cui sarebbe eventualmente tenuta nel caso volesse assumere con il lavoratore obblighi di manleva.
Considerato quanto sopra, il lavoratore potrebbe richiedere al nuovo potenziale datore di lavoro la disponibilità ad obbligarsi a manlevarlo dagli eventuali obblighi risarcitori derivanti dalla violazione del patto di non concorrenza in vigore con il precedente datore di lavoro.

Anonimo chiede
mercoledì 29/08/2018 - Puglia
“Salve,
vorrei delucidazioni circa il patto di non concorrenza che ho firmato al momento dell'assunzione presso l'azienda per cui lavoro. Vorrei capire se, come io penso, il patto non è congruo e se posso chiedere la nullità.
Di seguito riporto il testo:

Per un periodo di 3 anni successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (per qualsiasi causa), tenuto conto delle concrete mansioni affidatele, o che potranno esserle, e del carattere fiduciario della sua posizione, lei si obbliga a non svolgere, né in proprio, né per interposta persona o ente, né quale socio o amministratore o associato di Società di persone o capitali, né quale dipendente subordinato o dipendente autonomo o in qualsiasi altra forma, alcuna attività, anche solo occasionale e/o gratuita, in concorrenza ovvero a favore di soggetti che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, operino in concorrenza con la Società o società da queste controllate e/o partecipate o con società che controllino o partecipino la Società (il “Gruppo”), nello specifico settore della produzione dell’idrogeno mediante Elettrolisi e dello stoccaggio solido dell’idrogeno.
Il limite territoriale entro il quale vigeranno a suo carico gli obblighi di cui al presente articolo è costituito da Europa e Svizzera.
Peraltro, considerati gli attuali mezzi tecnologici (e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e-mail, videoconferenza ecc.), che consentono la dissociazione tra luogo in cui può essere eseguita la prestazione e luogo in cui la stessa può essere utilizzata, il suddetto limite di luogo deve intendersi riferito ad entrambe le ipotesi ed è pertanto vincolante non solo per il luogo in cui venisse fisicamente svolta la Sua attività in qualunque forma, ma anche al luogo in cui tale attività rendesse in tutto o parte i suoi effetti, a prescindere dalla sua presenza fisica in tale luogo.

In pari tempo, lei si obbliga, per un periodo di 3 anni dalla cessazione del rapporto:

a) ad astenersi dall’indurre soggetti che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, siano o siano stati nei 12 mesi precedenti dipendenti, collaboratori, consulenti o comunque fornitori di qualsivoglia bene e/o servizio della Società ovvero di altre società del gruppo, a cessare, sospendere o interrompere tali rapporti;
b) ad astenersi dall’assumere tali soggetti alle dipendenze proprie ovvero dalla persona fisica o giuridica a favore della quale lei si trovasse ad operare, ovvero alle dipendenze di persone, fisiche o giuridiche, comunque collegate o controllate, direttamente o indirettamente, dal dipendente o da persona fisica o giuridica a favore della quale lo stesso, a qualunque titolo, si trovasse ad operare;
c) ad astenersi dal concludere, in veste di datore di lavoro o committente, con tali soggetti contratti di collaborazione o di fornitura di servizi di qualsivoglia genere e in qualsiasi forma, ovvero dal favorire la conclusione di tali contratti tra i medesimi soggetti e persone fisiche o giuridiche a favore del quale il dipendete, a qualunque titolo, si trovasse ad operare, ovvero tra tali soggetti e persone fisiche o giuridiche comunque collegate o controllate, direttamente o indirettamente, dal dipendente stesso o da persona fisica o giuridica a favore della quale il dipendente, a qualunque titolo, si trovasse ad operare;
d) non indurre o tentare di indurre alcun cliente dal cessare di concludere affari con la società o una società del gruppo o a limitare o variare le condizioni alle quali tale cliente conclude affari con la società o una società del gruppo.

A titolo di corrispettivo per gli obblighi assunti dal dipendete, la società corrisponderà allo stesso un importo complessivo lordo pari a Euro 10.000,00 (l’”importo”).
L’importo – che il dipendente riconosce sin d’ora essere equo e ragionevole in considerazione del proprio background professionale e della propria esperienza – verrà corrisposto al dipendente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dello stesso indicato, in 12 rate trimestrali di pari importo, delle quali la prima scadente alla fine del primo mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

È facoltà della società rinunciare al contenuto del predetto patto, con comunicazione che le verrà inviata prima della cessazione del rapporto di lavoro e comunque prima dell’inizio del periodo di preavviso: in tale caso, l’importo non sarà dovuto.

Al fine di consentire alla società il controllo sull’esatto adempimento da parte sua dell’obbligo di limitare l’attività dello stesso secondo le condizioni che precedono, lei si impegna a notificare alla società, entro sette giorni dall’inizio e con lettera raccomandata, l’attività che svolgerà ed i soggetti a favore dei quali tali attività verrà resa nel periodo di esecuzione del patto, nonché ogni modificazione e variazione dell’attività medesima.

In caso di violazione di quanto previsto nella presente clausola, l’Importo non le verrà corrisposto e lo stesso sarà tenuto a corrispondere immediatamente alla società per ciascuna violazione posta in essere una penale non riducibile pari a tre (3) volte l’imposto corrisposto, salva la risarcibilità del danno ulteriore e salvo il diritto della società di agire per ottenere l’esecuzione in forma specifica degli obblighi violati, ivi compresa ogni azione inibitoria; ferma altresì la perdurante validità degli impegni.

Aggiungo che per i colleghi che sono arrivati dopo di me il patto di non concorrenza è stato ridotto ad un anno mantenendo la stessa cifra che a me darebbero in 3 anni.

Per quanto riguarda la pubblicazione del mio caso nel vostro forum sarei grato se non fosse menzionato nome e cognome.

Grazie mille


Consulenza legale i 08/09/2018
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto ("il patto di non concorrenza") è regolamentato dall’art. 2125 del Codice Civile. Secondo tale disposizione il patto di non concorrenza è nullo se:
a) non risulta da atto scritto;
b) non è pattuito un corrispettivo a favore del lavoratore dipendente;
c) il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può comunque essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi.
I limiti di oggetto, di tempo e di luogo ivi indicati devono essere considerati in relazione alla concreta professionalità del lavoratore, con la conseguenza che il patto deve ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimente l’esplicazione della concreta professionalità da egli acquisita e ciò, a maggior ragione, qualora a favore del lavoratore sia stato previsto un corrispettivo irrisorio.

Orbene, l’ampiezza dell’oggetto del patto di non concorrenza sottoposto al nostro esame (non svolgere […] né quale dipendente subordinato o dipendente autonomo o in qualsiasi altra forma, alcuna attività in concorrenza ovvero a favore di soggetti che,[…] operino in concorrenza con la Società o società da queste controllate e/o partecipate o con società che controllino o partecipino la Società, nello specifico settore della produzione dell’idrogeno mediante Elettrolisi e dello stoccaggio solido dell’idrogeno) presuppone la totale impossibilità di svolgere l’attività lavorativa fino ad oggi prestata alle dipendenze dell’odierno datore di lavoro, per i tre anni successivi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Anche l’ambito territoriale entro il quale rimane inibita la stessa attività lavorativa (tutti gli Stati della Comunità Europea e la Svizzera) risulta di tale ampiezza da richiedere un radicale trasferimento del lavoratore.
A ben vedere, quindi, il corrispettivo riconosciuto al lavoratore in forza del patto di non concorrenza al nostro esame non risulta essere nemmeno lontanamente congruo (€ 10.000,00 lordi in dodici rate trimestrali) rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore sia in termini di esplicazione della concreta professionalità acquisita, sia in termini di esplicazione della propria personalità nell’ambito della gestione dei rapporti familiari e sociali.

Per chiarire ogni residuale dubbio si evidenzia che anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24159 del novembre 2014 ha enunciato il principio secondo il quale il patto di non concorrenza può limitare l’iniziativa imprenditoriale dopo le dimissioni ma non il diritto di offrire sul mercato le proprie competenze; così stabilendo che, se una clausola del patto di non concorrenza è in contrasto con il principio della libera iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione, allora il patto è nullo.

Vito G. chiede
lunedì 18/06/2018 - Piemonte
“Buongiorno,
vi scrivo in merito ad un problema con il mio contratto di lavoro. Io sono un ingegnere e lavoro da un paio di anni come consulente. Abbiamo avuto come clienti grandi multinazionali. Il mio problema nasce dal patto di concorrenza. Nel mio contratto ci sono delle clausole molto ferree sul quello che potrebbe succedere in caso di cessazione delle collaborazione (vorrei allegarvi il contratto per farvi capire meglio il problema). Vi riporto tutte le clausole del contratto riguardo il caso di cessazione di attività:
"in considerazione delle mansioni a Lei affidate, o che Le potranno essere affidate nel corso del rapporto di lavoro, si conviene e si stipula un Patto di non concorrenza, in applicazione dell'art. 2125 del codice civile ed a tutti gli effetti di legge, alle condizioni di seguito indicate.
La società opera attraverso un know-how cui il lavoratore avrà accesso e al quale ha contribuito ed ha un legittimo interesse a proteggere tale Know-how.
A seguito della cessazione del rapporto di lavoro (per qualsiasi causa la stessa si sia prodotta) e per una durata complessiva di 1 anno. Le espressamente vietato di agire in qualsiasi veste, tra cui come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, come gestore di un business personale, socio ecc. o a titolo di finanziatore diretto o per interposta persona, in tutte le imprese che esercitano attività concorrente a quella condotta dalla società.
Ai fini del presente punto, è considerata un'azienda impegnata in un'attività concorrente dell'attività svolta dalla Società:
- qualsiasi azienda o persona che agisce in una società di consulenza nel settore dell'ingegneria e dell'energia;
- qualsiasi cliente della Società per il quale Lei ha condotto l'ultima missione affidata dalla Società prima della risoluzione del presente contratto;
- qualsiasi cliente per il quale la società ha proposto la lavoratore di partecipare ad uno dei progetti nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di risoluzione del presente contratto.
Questo obbligo è limitato al territorio italiano e dei paesi europei in cui Lei ha esercitato le sue funzioni nell'ambito del presente contratto. Considerati gli attuali mezzi tecnologici ( a titolo esemplificativo: e-mail, videoconferenza, etc.) che consentono una dissociazione tra luogo in cui può essere eseguita la prestazione e luogo in cui la stessa può essere utilizzata, il limite di luogo di cui sopra è da intendersi riferito ad entrambe le ipotesi ed è pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui venisse fisicamente svolta la Sua attività in qualunque forma, ma anche al luogo in cui rendesse in tutto o in parte i suoi effetti, a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo.
Lei dichiara che il divieto di questo articolo è strettamente necessario per tutelare gli interessi legittimi della Società.
In contropartita a tale divieto e a condizione che sia rispettato durante il periodo sopra definito. Lei riceverà per tutta la durata del rapporto di lavoro, un corrispettivo pari a 100 (cento) euro lordi, già compresi nel compenso indicato nel presente contratto, la cui corrispondete quota mensile sarà evidenziata in una voce a se stante nella busta paga.
Il corrispettivo, di cui al presente punto, è stato determinato congiuntamente tra le parti in considerazione della diminuzione quantitativa e qualitativa di lavoro e di guadagno a Lei imposta dal presente accordo, anche in relazione all'estensione territoriale e temporale dello stesso.
Allo scopo di consentire alla Società il controllo dell'esatto adempimento dell'obbligo di non concorrenza, Lei si impegna, su richiesta della Società, a fornire informazioni complete e documentate sulla propria attività lavorativa, per il periodo di 12 mesi successivi dalla cessazione del rapporto.
In casi di inadempimento, di ritardo e/o di comunicazione non corrispondente al vero, Lei sarà tenuto a corrispondere alla Società una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo ferma la perdurata efficacia dell'obbligo di non concorrenza a Suo carico e salva la risarcibilità di ogni danno ulteriore.
In caso di violazione del vincolo di cui al presente patto, restando quanto previsto al precedente punto, Lei sarà tenuto a corrispondere alla Società la penale di seguito indicata.
L'importo della penale sarà pari alle somme percepite a titolo di Patto di non concorrenza e in ogni caso nel limite minimo del 30% della retribuzione annua lorda al momento della cessazione del rapporto e massimo al 150% della retribuzione annua lorda al momento della cessazione del rapporto, ferma la perdurante validità degli impegni e salvo il diritto della Società di agire per ottenere l'esecuzione in forma specifica degli obblighi violati e il risarcimento di ogni ulteriore danno"

Volevo chiedere cosa rischio effettivamente nel caso dovessi cambiare società di consulenza (lavorare sempre nel mondo del ferroviario) e soprattutto quanto sia legale continuare a inviare dei rapporti alla attuale società per i successivi 12 mesi. Considerato che il cliente con cui lavoro è compagnia XXX e non è mia intenzione continuare con un'altra società di consulenza presso lo stesso cliente ma la mia intenzione è andare da un altro cliente.
Quindi è possibile richiedermi documentazione sulle mie future attività una volta che il contratto cessa? Possono chiedermi informazioni sensibili riguardo altre società dove loro non hanno appalti.Se io dovessi terminare con la mia attuale attività di consulenza il rapporto e dovessi lavorare con una nuova società di consulenza per un nuovo cliente, è legale mandare report di attività di una nuova società e di un nuovo cliente (con cui l'attuale società di consulenza non ha nulla a che fare?).
Spero di essere stato esaustivo, nel caso sono disponibilissimo per chiarimenti

Grazie per l'attenzione”
Consulenza legale i 27/06/2018
Secondo l’articolo [[n2125 c.c.]] c.c. il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

L’ art. 2105 impone al prestatore l’obbligo di non fare (divieto di concorrenza e obbligo di riservatezza) e ciò in ottemperanza al dovere di fedeltà che è obbligazione accessoria a quella principale di lavorare.

Ai sensi dell’art. 2125 c.c., i limiti di oggetto, di tempo e di luogo ivi indicati debbono essere considerati, in relazione alla concreta professionalità dell’obbligato, nel loro complesso, ovvero nella loro reciproca influenza, con la conseguenza che il patto deve ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità acquisita dal lavoratore e ciò a maggior ragione qualora sia previsto a favore del lavoratore un corrispettivo irrisorio rispetto al sacrificio derivante dal patto (Trib. Milano 12 luglio 2007).

Rilevante giurisprudenza ha precisato che il patto di non concorrenza previsto dall’art. 2125 c.c., possa riguardare qualsiasi attività lavorativa che può competere con quella del datore di lavoro e non debba, quindi, limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto; nondimeno dovrà considerarsi nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore nei limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale.

Il patto di concorrenza, quindi, non può prevedere il divieto assoluto del lavoratore di svolgere una qualsiasi attività professionale. Il datore di lavoro deve limitare il patto di non concorrenza alle sole attività potenzialmente lesive dei propri interessi.

Il datore di lavoro, per tutelarsi nel caso di violazione del patto di non concorrenza, può inserire e far sottoscrivere al lavoratore alcune clausole particolari del patto di concorrenza tra cui:
1. Una clausola penale ex art. 1382 c.c.: in questo modo, al datore di lavoro basta provare l’inadempimento del patto per vedersi riconosciuto il pagamento della somma pattuita a titolo di penale (fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore che egli prova di aver subito a seguito della violazione del patto). La penale deve avere un rapporto proporzionato agli interessi imprenditoriali del datore e alle potenziali lesioni derivanti dalle attività concorrenziali.
2. Obbligo di comunicazione del nuovo datore: il datore di lavoro può prevedere, a carico del dipendente, l’obbligo di comunicare tempestivamente il nuovo datore e la sede presso la quale svolgerà l’attività lavorativa, stabilendo, in mancanza, il pagamento di una penale.
Attraverso l’obbligo di comunicazione, il datore può verificare se la nuova attività del dipendente violi il divieto previsto nel patto.

Se il lavoratore viola il patto di non concorrenza, il datore di lavoro può agire in giudizio per l’adempimento o per la risoluzione del contratto e chiedere, in entrambe i casi, il risarcimento del danno.
In particolare il datore di lavoro può:
  • risolvere il patto di non concorrenza per inadempimento,
  • chiedere la restituzione del corrispettivo pagato e il risarcimento dei danni subiti a causa dell’attività svolta dall’ex dipendente in concorrenza;
  • chiedere l’adempimento del patto di non concorrenza. In questa ipotesi, il datore di lavoro può iniziare la procedura cautelare d’urgenza affinché il giudice ordini al lavoratore di cessare lo svolgimento dell’attività concorrenziale (inibitoria).
Orbene, le specifiche clausole inserite nel patto di non concorrenza in esame, nel loro insieme considerate, evidentemente vanno a comprimere il diritto del lavoratore alla esplicazione della propria professionalità e compromettono ogni sua potenzialità reddituale durante i 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere. Infatti, la previsione dell’obbligo di fornire complete e documentate informazioni sull’attività lavorativa successiva alla cessazione dell’attività lavorativa in essere potrebbe essere incompatibile con l’obbligo di riservatezza eventualmente richiesto dal nuovo datore di lavoro. Inoltre, è necessario porre la massima attenzione nel fornire le informazioni richieste al fine di consentire il controllo dell’esatto adempimento dell’obbligo di non concorrenza, in quanto lo stesso materiale informativo fornito dal lavoratore potrebbe essere paradossalmente ed arbitrariamente utilizzato dall’azienda (ex datore di lavoro) come prova dell’inadempimento, sottoponendo così il lavoratore al rischio di dover sopportare le pesanti e sproporzionate penali previste, sia nel caso di inadempimento relativo al patto di non concorrenza, che nel caso di mancata o ritardata comunicazione delle informazioni richieste ai fini della verifica dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal patto.
Alla luce di quanto sopra, può essere previsto contrattualmente l’obbligo di comunicazione del nome del nuovo datore di lavoro, però ciò non deve essere oggetto di obbligo di riservatezza con quest’ultimo. Maggiormente problematica, invece, è la previsione dell’obbligo di comunicare le specifiche attività svolte in favore del nuovo datore di lavoro che potrebbe violare gli interessi di quest’ultimo.

Tutto quanto sopra evidenziato, sarebbe preferibile richiedere all’azienda, preliminarmente, la riduzione e rimodulazione delle penali, collegandole esclusivamente all’evidente inadempimento dell’obbligo di non concorrenza. Inoltre, sarebbe cosa buona cercare di ottenere l’incremento del corrispettivo mensile, e/o la corresponsione di un corrispettivo alla cessazione del rapporto, al fine di renderlo più adeguato al sacrificio legato al rispetto (e alla durata) del patto di non concorrenza (in buona sostanza, 12 mesi di sospensione dell’attività lavorativa).
È consigliabile negoziare anche lo stralcio della clausola relativa all’obbligo di comunicazione delle informazioni relative alle specifiche attività svolte successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, o limitare l’obbligo alla sola comunicazione del nome del nuovo datore, senza peraltro che possa essere addebitata alcuna penale nel caso tale comunicazione non fosse possibile (anche in considerazione dei desiderata del nuovo datore di lavoro in merito).

In mancanza di tutto quanto appena considerato, è certamente possibile adire le vie giudiziarie per la modifica delle clausole, valutando però a fondo tutti i rischi relativi alla compromissione del rapporto lavorativo, in considerazione della inevitabile conseguente lesione del rapporto fiduciario.

Sarà in ogni caso sempre possibile resistere giudizialmente alla richiesta di pagamento delle penali e/o agire per l’annullamento delle clausole vessatorie in questione.

Andrea F. chiede
venerdì 01/06/2018 - Lombardia
“Salve.
Vi disturbo in merito ad un mio dubbio riguardante il patto di non concorrenza (2125 c.c). La mia situazione è la seguente: all'interno del contratto di lavoro stipulato tra me ed il mio datore di lavoro, vi è un vincolo di non concorrenza di tre mesi limitato al territorio italiano con corrispettivo mensile pari ad una mensilità lavorata ordinaria. Ora, andando io a lavorare all'estero e non violando conseguentemente il patto, posso quindi aspettarmi che l'azienda mi paghi quando definito ?
L'azienda sostiene che il pagamento dovrebbe avvenire se e solo se io andassi da un'azienda concorrente e non lavorassi tre mesi (stando effettivamente "a casa per tre mesi" al fine di rispettare il patto): corrisponde questo al vero ? In altri termini, il patto di non concorrenza viene pagato dall'azienda solo se il lavoratore non rispetta il patto stesso oppure mi devo aspettare il corrispettivo prescritto anche ora che ho - di fatto - rispettato ogni obbligazione di non concorrenza ?
Grazie molte per la Vostra gentilissima attenzione,

Consulenza legale i 04/06/2018
Con la sottoscrizione di un patto di non concorrenza, il lavoratore si obbliga nei confronti del datore di lavoro e dietro pagamento di un corrispettivo a non svolgere, per un determinato periodo di tempo e con riferimento ad un ambito territoriale circoscritto una determinata attività in concorrenza all’attività svolta dal datore di lavoro.

Tale patto ha natura sinallagmatica: all'assunzione da parte del prestatore di lavoro di un obbligo di non facere corrisponde l’obbligo per il datore di lavoro di pagare un compenso per il sacrificio sostenuto dal contraente debole del rapporto.
L’art. 2125 c.c. prevede che tale patto debba essere contenuto entro determinati limiti a pena di nullità; si prevede infatti che “Il patto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
Questo perché la ratio della norma è quella di garantire al lavoratore la possibilità di continuare a svolgere un'attività corrispondente alla propria professionalità ed alle proprie attitudini, tutelando, al contempo, l’interesse del datore di lavoro a non competere nel medesimo mercato con chi ha acquisito la competenza professionale proprio all’interno di quella stessa azienda (ex pluribus Cass. 13282/2003 e Cass. 5477/2000).
Dunque tutela dell’interesse economico del datore di lavoro sì, ma contemperato con il diritto del lavoratore a salvaguardare la propria libertà contrattuale e di lavoro, tutelate dagli artt. 4 e 35 della Costituzione.

La giurisprudenza ha più volte precisato in tal senso che il patto di non concorrenza è nullo qualora esso comporti una compressione della concreta professionalità del lavoratore tale da annullarla nella sostanza, precludendogli per intero la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa (T. Bologna 12.11.2009; T. Milano, 4.3.2009).
Ciò rende evidente come un patto che vincoli il lavoratore a “stare a casa” dovrebbe essere considerato nullo, quant’anche fosse stato sottoscritto dalle parti.

Pertanto non è vero quanto affermato dal datore di lavoro ed anzi un’interpretazione siffatta del patto di non concorrenza è contraria alla norma stessa.
Se il contratto prevedeva espressamente che il lavoratore dovesse astenersi dal compiere la medesima attività lavorativa per tre mesi nell’ambito nazionale, questi ben può recarsi all’estero per lavorare pretendendo il corrispettivo pattuito che lo compensa per il disagio arrecatogli dal non poter svolgere tale attività nel proprio paese (in tal senso anche Pretore Prato sent. del 18.7.1991).

Andrea S. chiede
mercoledì 11/04/2018 - Piemonte
“Salve. Ho una pizzeria d 'asporto da 17 anni. Nel 2013 ho assunto una ragazza di 19 anni come aiuto pizzaiolo con contratto a tempo indeterminato. A marzo 2016 si è licenziata. A settembre 2016 l'ho riassunta con contratto fino a giugno 2017 poi rinnovato fino a dicembre 2017. A inizio dicembre 2017 non si presenta più al lavoro e quindi lascio scadere il suo contratto. Andiamo al dunque. Adesso scopro che ha intenzione di aprire una pizzeria d'asporto difronte alla mia (10 metri). Come posso tutelarmi? Può fare una cosa così? Non è concorrenza sleale, parassitaria? Premetto che nel contratto non si fa riferimento ad una possibilità del genere. Come posso muovermi? Grazie, buon lavoro. Andrea”
Consulenza legale i 18/04/2018
Il patto di non concorrenza è il patto mediante il quale il datore di lavoroimprenditore, per proteggersi da un’eventuale attività di concorrenza da parte dell’ex dipendente, può limitare l’attività professionale di quest’ultimo successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale patto, che può essere stipulato al momento dell’assunzione, durante lo svolgimento o al termine del rapporto, costituisce un accordo a sé stante, distinto dal rapporto contrattuale corrente tra le parti e autonomo e diverso rispetto all’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 del codice civile.

La disciplina di questo particolare accordo è contenuta nell’art. 2125 del codice civile, alle lettura del quale si rimanda.

La funzione della norma, che riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato e pertanto non può estendersi ad altre fattispecie è duplice:
  • da una parte consente alle imprese di tutelarsi nei confronti della concorrenza che potrebbe derivare dalla diffusione e dall’utilizzo di informazioni da parte di ex dipendenti
  • dall’altra parte, stabilendo dei requisiti per la validità del patto, garantisce al lavoratore particolari tutele, evitando un’eccessiva limitazione della sua attività.
Nel caso di specie (da quel che si è capito) evidentemente è mancata la sottoscrizione di un patto di non concorrenza in tutti i contratti sottoscritti e, pertanto, risulta difficile oggi proporre un'azione giudiziaria a tutela del danno temuto.


L. D. S. chiede
giovedì 21/12/2017 - Emilia-Romagna
È stato stipulato una contratto di assunzione con clausola di PATTO DI NON CONCORRENZA. In tale clausola viene obbligato il lavoratore dalla data di cessazione per qualsiasi causa del presente rapporto di lavoro, ad impegnarsi a non svolgere alcuna attività che possa essere in concorrenza con quella svolta dal datore di lavoro. In particolare al punto (1) del contratto viene precisato che il lavoratore non potrà assumere impieghi od incarichi quali prestatore di lavoro subordinato, parasubordinato od autonomo, agente, amministratore o socio presso soggetti che possano svolgere attività in concorrenza a quella svolta dalla società datore di lavoro, nei settori di seguito indicato:
- attività di consulenza su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e sul l'igiene e sicurezza degli alimenti;
- ruolo R.S.P.P.;
- attività di formazione e redazione di documenti relativi alle attività di cui sopra.
Nel successivo punto (3) di detta clausola viene indicato la non possibilità di attività in tutto il territorio provinciale di cui fa parte la ditta datore di lavoro e specifica inoltre che la non concorrenza fa riferimento esclusivamente alle aziende clienti seguiti dalla ditta datore di lavoro stessa. Il vincolo è di 2 anni dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro e viene riconosciuto un corrispettivo pari al 25% della retribuzione lorda.
Considerato che al punto (1) viene vincolato il lavoratore a non assumere impieghi che possano essere in concorrenza con l'attività del datore di lavoro, mentre il punto (3) specifica che il patto è da applicarsi esclusivamente alle aziende clienti dello stesso, si chiede se il lavoratore subordinato può dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, esercitare le stesse mansioni concorrenziali in qualità di dipendente di terza ditta, omettendo naturalmente l'attività nei confronti delle aziende clienti del datore di lavoro che ha stipulato il contratto sopra citato.”
Consulenza legale i 29/12/2017
Ad avviso di chi scrive è logico e sensato ritenere che il patto in questione vincoli il lavoratore solo limitatamente alle aziende clienti del datore di lavoro nonché alla provincia in cui ha sede quest’ultimo.
Ciò si può affermare in forza dei requisiti di validità che il patto di non concorrenza per legge deve assumere e soprattutto della sua finalità.

L’art. 2125 cod. civ., infatti, che lo disciplina, stabilisce che il vincolo per il lavoratore deve essere contenuto “entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo”.
Il patto in questione rispetta tutti e tre i requisiti dettati dalla norma: elenca, infatti, quali sono i settori di attività in cui può operare il patto, circoscrive un ambito territoriale preciso entro il quale il prestatore di lavoro non può fare concorrenza, ed infine fissa in due anni la validità massima del patto.

La finalità della norma in commento è quella di contemperare due contrapposte esigenze: quella del datore di lavoro a salvaguardare il proprio patrimonio immateriale nei confronti delle imprese concorrenti, e quella del prestatore di lavoro di non vedere ristretta oltre un ragionevole limite la propria capacità lavorativa e resa ancora più difficile la ricerca di una nuova occupazione.
A tale ultimo proposito, il patto diventa nullo nel momento in cui la sua ampiezza è tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità per il prestatore di lavoro in limiti che non salvaguardino un margine di attività sufficiente per il soddisfacimento delle sue esigenze di vita (Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2006, n. 7835).
Ad esempio, parte della giurisprudenza ritiene che il patto esteso a tutto il territorio nazionale sia eccessivamente limitativo delle possibilità di reimpiego del lavoratore, per cui sarebbe nullo.
In realtà, sia per quanto riguarda il limite territoriale che gli altri requisiti, ogni singolo patto va valutato non in astratto ma in concreto, a seconda della professionalità del lavoratore, della dimensione e notorietà del datore di lavoro, del suo ambito di operatività territoriale, ecc..

Ciò detto, tornando al quesito, la circostanza per cui il patto è stato limitato nel tempo, nell’oggetto ed anche nel territorio – oltre che l’importo del corrispettivo riconosciuto al lavoratore per il vincolo cui si obbliga - induce a ritenere che la clausola numero 3 prevalga sulla 1, o meglio ne costituisca una necessaria precisazione.
Il lavoratore sarà dunque libero di farsi assumere, con qualunque mansione, alle dipendenze di qualunque impresa che operi al di fuori della provincia dell’ex datore di lavoro, anche se appartenente al medesimo settore e quindi potenziale concorrente di quest’ultimo, mentre, se vorrà lavorare per un’impresa della medesima provincia, quest’ultima non dovrà essere una cliente dell’ex datore di lavoro; al di fuori di quest’ultima ed unica ipotesi, però (clienti della ditta attualmente datore di lavoro) il lavoratore sarà libero – anche nello stesso territorio del patto - di assumere incarichi della stessa natura di quelli descritti nel patto di non concorrenza in oggetto.

In ogni caso, trattandosi nella fattispecie di questione meramente interpretativa, ad evitare ogni equivoco e problema al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene utile ed opportuno – se possibile – un confronto in merito con il datore di lavoro ed eventualmente la modifica del patto affinché sia chiarito il punto controverso.

Anonimo chiede
giovedì 29/12/2016 - Lazio
“Buongiorno,
Sono un Direttore di Banca da circa due mesi sono sospeso in maniera cautelare per un reclamo di un cliente, non vi è dolo da parte mia pertanto ritengo che al momento il mio istituto mi voglia emarginare sia lavorativamente che socialmente con dei risvolti negativi per quanto ovvi anche a livello psicologico, tale comportamento anche se previsto per legge mi sta arrecando ansia, preoccupazione e perdita di fiducia.Considerato che ho una famiglia con moglie e 2 figli ed un mutuo da pagare qualora mi vedessi costretto a rassegnare le mie dimissioni anche volontariamente potremmo in sede giudiziale far valere la nullità del patto di non concorrenza che ho con la Banca stessa qualora ovviamente riesca a trovare un lavoro analogo per poter sostenere la mia vita e famiglia per il futuro???
In attesa di un Vs prezioso riscontro porgo cordiali saluti

Consulenza legale i 06/01/2017
Il patto di non concorrenza è previsto dall’art. 2125 c.c. ed è un accordo – facoltativo – tra datore di lavoro e lavoratore con cui il primo limita l’attività lavorativa del secondo per un certo periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, che non può superare i cinque anni. Le cause di nullità sono contenute nel medesimo articolo: la mancanza della forma scritta, l’assenza di qualsivoglia compenso per il prestatore di lavoro e il contenimento del vincolo entro limiti determinati di tempo, oggetto e luogo (in altre parole, non si può avere un patto di non concorrenza che ostacoli del tutto la capacità lavorativa del prestatore).
Pertanto, dunque, non appare possibile far valere una nullità del patto di non concorrenza che Lei ha stipulato con la banca datrice di lavoro, a meno che non ricorrano una delle condizioni summenzionate.
Dal canto suo, la giurisprudenza ha ampliato le ipotesi di nullità (e quindi, di risoluzione) del patto di non concorrenza, laddove esso vada a contrastare in maniera troppo pregnante con il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito. La Cassazione ha affermato la nullità del patto di non concorrenza nel caso in cui la risoluzione del patto del patto stesso sia rimessa unicamente al datore di lavoro.
Secondo tale pronuncia, non può essere “attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo” e nemmeno “può prevedersi che l'attribuzione patrimoniale pattuita possa essere caducata dalla sola volontà del datore di lavoro”, ciò in quanto si creerebbe una nullità per contrasto con norme imperative (C. Cass., sent. 8/1/2013 n. 212).
Lo stesso dicasi per la giurisprudenza di merito, che ha affermato, in ordine al compenso previsto per il prestatore di lavoro che accetti il patto di non concorrenza, che tale corrispettivo debba essere predeterminato nel suo preciso ammontare, al momento della stipulazione del patto, giacché è in tale momento che si perfeziona il consenso delle parti, e congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore in quanto costituisce il prezzo di una parziale rinuncia al diritto al lavoro costituzionalmente garantito: “viola la norma la previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, in quanto la stessa, da un lato, introduce una variabile legata alla durata del rapporto di lavoro che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà e indeterminatezza e, dall'altro, facendo dipendere l'entità del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto, finisce di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore, anziché di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto” (Trib. Milano, 28/9/2010).

Ciò che le suggeriamo di fare, pertanto, è valutare – magari con un legale di Sua fiducia – se possa sussistere una qualche causa di nullità del patto (in termini – ad esempio – di “pregnanza” del vincolo richiesto). In caso negativo, posto che – stante a quanto Lei afferma nel quesito – la Sua sospensione è frutto di un reclamo senza fondamento, cercare la via della risoluzione consensuale del patto stesso (con un accordo tra Lei e la banca datrice di lavoro si dichiara la risoluzione del patto di non concorrenza).

Ciò che altresì Le suggeriamo di fare è – nel caso in cui opti per le dimissioni – di far valere la giusta causa delle stesse ai sensi dell’art. 2119. c.c., posto che – di fatto – si sta verificando una causa che non Le consente di proseguire il Suo lavoro. Occorrerebbe però comprendere bene se Lei sia stato sottoposto a procedimento disciplinare (in tal caso, la giusta causa non sussisterebbe, in quanto occorrerebbe attendere l’esito del procedimento stesso per una piena reintegrazione nel posto di lavoro).



Sergio F. chiede
mercoledì 03/08/2016 - Lombardia
“Buongiorno sono titolare di una agenzia immobiliare. Una mia dipendente assunta come impiegata (addetta alle vendite immobiliari) con contratto a tempo indeterminato, un anno fa ha conseguito il patentino per agenti immobiliari e 5 mesi fa si è licenziata per poi mettersi in proprio ed aprire una agenzia immobiliare nello stesso paese portando con sé la clientela con la quale lei era a contatto nel mio studio.
Come devo comportarmi? È lecito che lei apra un'attività nello stesso paese, a circa 200 metri dal mio studio, dopo che ha svolto questo lavoro per così tanti anni?
Attendo riscontro.
Grazie, cordialmente”
Consulenza legale i 02/09/2016
Il patto di non concorrenza è disciplinato da svariate norme all’interno del codice civile: l’art. [[n1751 bis cc]] c.c., che disciplina la non concorrenza all’interno di un rapporto di agenzia: l’art. 2557 c.c. che disciplina la non concorrenza per ogni caso di cessione di azienda e, per ciò che qui interessa, l’art. 2125 c.c. che disciplina la non concorrenza all’interno di un rapporto di lavoro subordinato.

A mente della norma, però, il patto di non concorrenza, per poter essere pienamente efficace ed applicabile, deve essere stipulato in forma scritta (si tratta di una forma ad substantiam, senza la quale il patto è radicalmente nullo) e deve altresì prevedere un corrispettivo in favore del lavoratore subordinato, corrispettivo che, secondo la più autorevole dottrina, deve essere congruo e deve tener conto dei minori guadagni per il prestatore di lavoro che si impegna non concorrere con il suo ex datore di lavoro.

Stando alle informazioni riportate nel quesito, non parrebbe essere previsto un patto di non concorrenza con i requisiti di cui all’art. 2125 c.c., il quale pertanto non risulta applicabile.

La giurisprudenza è però intervenuta affermando il concetto di concorrenza sleale del dipendente: per i casi in cui l’ex dipendente si macchi di concorrenza sleale con il suo datore di lavoro, egli ben potrà rivolgersi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro con ricorso, al fine altresì di richiedere il risarcimento dei danni.

Ciò che potrebbe essere fatto valere è il c.d. obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. che è una delle obbligazioni del prestatore di lavoro. Tale obbligo, secondo la dottrina, non sussiste soltanto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma permane finché il datore di lavoro abbia un interesse nell’obbligo di riservatezza del lavoratore. Nel caso di specie, pertanto, ben potrebbe essere applicabile tale concetto.

A nostro parere, però, prima di intraprendere la via giurisdizionale (che è pur sempre aleatoria e costosa, in termini economici e temporali), sarebbe opportuno tentare una procedura conciliativa, magari rivolgendosi ai sindacati di categoria.

Stefano M. chiede
martedì 03/05/2016 - Piemonte
“Ho stipulato un patto di non concorrenza nel 2010, sul patto sono ben chiare le regioni di cui è valido questo patto. Adesso ho un'offerta da un'azienda concorrente che come zona mi darebbe altre regioni con però stesso incarico e quindi impiegato mansione tecnico. Il quesito è però che questa nuova azienda a la sede in una delle regioni del patto di non concorrenza. E comunque dovrei comunque lavorare anche in sede. È fattibile la cosa?”
Consulenza legale i 10/05/2016
La risposta al quesito dipende strettamente dal contenuto del patto ed in particolare dalle specifiche mansioni cui è addetto il lavoratore che deve decidere se accettare o meno la proposta lavorativa.

La circostanza, infatti, per cui la sede legale della nuova azienda si trovi in una delle regioni di cui al patto, è assolutamente ininfluente (evidentemente, quest’ultima società può fare concorrenza all’altra nella regione in questione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore accetti il nuovo incarico o meno).

Ciò che invece realmente rileva è l’oggetto del patto e, contestualmente, del nuovo incarico: se il lavoratore andrà a svolgere per la nuova azienda esattamente le medesime mansioni di prima, è logico che – operando anche presso la sede legale di quest’ultima – andrà a violare il patto.

Michele M. chiede
giovedì 17/03/2016 - Lombardia
“Quando ero Amministratore unico ho siglato un patto di non concorrenza con validità 18 mesi dalla cessazione del mio precedente lavoro con i proprietari di allora.
Avrei l'opportunità di divenire socio (con una percentuale di circa il 15%, senza alcun tipo di carica operativa) in una Società che svolgerà delle attività abbastanza simile a quelle della mia precedente occupazione.
E' una "occupazione" a Vs. modo di vedere soggetta al PNC o meno ?
Sia ben chiaro che non Vi affido responsabilità alcuna ma solo un Vs. parere giurisprudenziale, non avendo letto alcunché nei vari commenti sulla figura del Socio nei casi di PNC.
Grazie e saluti”
Consulenza legale i 26/03/2016
Per quanto concerne la disciplina del patto di non concorrenza, vengono in rilievo il disposto dell'art.2125 del c.c., per il lavoratore subordinato e dell'art. 2596 del c.c. che stabilisce, più in generale, i limiti contrattuali alla concorrenza.
In particolare, l'art. 2125 del c.c. stabilisce i presupporti che devono essere rispettati affinché il patto di non concorrenza stipulato non sia nullo. In particolare:
"[I]. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
[II]. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata".
Più in generale, l'art. 2596 c.c. stabilisce che:
"[I]. Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.
[II]. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio".
In sostanza, il Legislatore, sia nel caso del prestatore di lavoro dipendente, sia nel caso del lavoratore autonomo (e quindi pure nel rapporto tra imprese), ha tentato di contemperare due esigenze contrapposte: da una parte la tutela dell'avviamento dell'imprenditore (si pensi, ad esempio, al "pacchetto clienti" dell'azienda o al know-how trasmesso al dipendente), dall'altra parte il diritto del lavoratore subordinato (o del lavoratore autonomo) di esercitare l'attività lavorativa in cui è specializzato.
La Giurisprudenza ha chiarito che "alla stregua delle disposizioni dettate dall'art. 2125 c.c. - norma speciale rispetto alla fattispecie generale prevista dall'art. 2596 c.c. - la limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo, e compensata da un corrispettivo di natura latamente retributiva" (cfr. Tribunale Padova, Sez. Lav., 31 gennaio 2006, n. 88).
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto ricorrere una violazione del patto di non concorrenza nel caso di un amministratore di una società in passato già amministratore di altra società che svolgeva attività non esattamente coincidente con l'attività svolta dalla prima: "esiste violazione del patto di non concorrenza disciplinato dall'art. 2596 c.c. quando l'obbligato intraprenda un'attività economica nell'ambito dello stesso mercato in cui opera l'imprenditore, che sia idonea a rivolgersi alla clientela immediata di questi, offrendo servizi che, pur non identici, siano parimenti idonei a soddisfare l'esigenza sottesa alla domanda che la clientela chiede di soddisfare. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto che avesse violato il patto di non concorrenza il soggetto che, già amministratore di una società di ristorazione, aveva assunto analoga carica societaria in una società di commercializzazione di buoni pasto)" (cfr. Cassazione civile, Sez. Lav., 21 gennaio 2004, n. 988).
Il caso sottoposto alla nostra attenzione attiene ad un ex amministratore di una società, per il quale ora ci si interroga se, alla luce della vigenza di un patto di non concorrenza, possa assumere la qualità di socio minoritario "senza alcun tipo di carica operativa" in altra società che svolga attività simile alla prima.
Al fine di accertare se si possa configurare una violazione del patto, occorrerebbe verificare in concreto se il socio minoritario potrebbe avere rapporti con i clienti della prima società offrendo, tramite l'esercizio dei poteri a lui conferiti - a prescindere se si tratti di poteri di gestione o operativi - servizi che anche se non del tutto coincidenti con quelli forniti dalla prima società, rispondano all'esigenza sottesa alla domanda di quel determinato tipo di clientela.
Tale verifica deve essere effettuata in concreto, appunto, analizzando attentamente l'oggetto del patto di non concorrenza sottoscritto dall'ex amministratore, l'attività delle singole società, l'attività eventuale che il socio porrà in essere (per conto e nell'interesse della società), seppure in qualità di socio minoritario.
Ammesso anche che possa astrattamente configurarsi una violazione del patto di non concorrenza, la prima società dovrebbe in ogni caso dimostrare che ne è derivato un profilo di danno concreto e stimabile.
A tale proposito la Giurisprudenza ha più volte ribadito che risulta necessaria tale dimostrazione del danno, non essendo sufficiente una formulazione di una richiesta di risarcimento in via equitativa: "L'effettivo ambito del patto di non concorrenza è quello significato nel testo della lettera agli atti, che contiene la diretta enunciazione alla società attrice degli impegni non concorrenziali assunti dai convenuti verso l'attrice stessa, mentre l'attività vietata, oggetto del predetto patto, risulta consistere sia nella"promozione/sollecitazione" sia nella "fornitura" del servizio in concorrenza. Manca, innanzitutto, la prova della sussistenza di un'attività di promozione - sollecitazione presso i clienti che l'attrice pretende stornati. Parte attrice, poi, ai fini del riconoscimento del danno conseguente al preteso storno di quattro dipendenti, non ha, altresì, dimostrato nè descritto, quanto meno, quale fosse il complesso della propria organizzazione aziendale e come il predetto preteso storno abbia creato problemi di disgregazione e disorganizzazione. Inoltre, nella fattispecie parte attrice non è stata neppure in grado di evidenziare il benché minimo concreto indice di un subito danno, tanto da richiedere la liquidazione "equitativa" in una misura del tutto apodittica. Infine, manca la prova della violazione del divieto di concorrenza di cui all'art 2390 c.c. Difatti, risulta pacifico che il convenuto abbia collaborato con altra società nel tempo in cui egli era ancora amministratore della società attrice e che essa esercitava attività rientranti tra quelle esercitabili anche dall'attrice medesima" (cfr. Tribunale Milano, 17 marzo 2005).
Inoltre, si rileva che, in generale, non risulta affatto semplice ottenere il risarcimento del danno laddove si assume di avere subìto una violazione del patto di non concorrenza: "in caso di violazione di un patto di non concorrenza può essere concessa alla parte che ne abbia interesse la tutela inibitoria volta all'immediata cessazione della condotta pregiudizievole; tale violazione, infatti, costituisce condotta produttiva di un danno immediato che, per sua natura, è, nel successivo giudizio di merito, difficilmente provabile in tutta la sua estensione da parte del danneggiato e, conseguentemente, difficilmente riparabile, stante anche il naturale protrarsi nel tempo degli effetti pregiudizievoli della condona concorrenziale" (cfr. Tribunale Forli', 18 giugno 2002).
Addirittura, anche in sede di richiesta di provvedimento cautelare d'urgenza che inibisca al lavoratore di continuare la violazione del patto, non risulta sufficiente allegare la nuova carica ricoperta, dovendo dimostrare, sin dalla sede cautelare, il rischio concreto del pericolo grave ed irreparabile alla società (es: perdita definitiva della clientela): "Il datore di lavoro che agisca nei confronti del lavoratore in via d'urgenza e cautelare ex art. 700 c.p.c. per violazione di un patto di non concorrenza stipulato ai sensi dell'art. 2125 c.c, è tenuto ad allegare e a dimostrare l'esistenza in concreto del "periculum in mora", fermo restando che a tal fine non può ritenersi sufficiente la sola prova dello svolgimento da parte del lavoratore di un'attività lavorativa in concorrenza con quella dell'ex datore di lavoro" (cfr. Tribunale Milano, 16 luglio 2001).
Per concludere, con riserva di effettuare in concreto una verifica sia dell'oggetto del patto, sia delle attività delle società, sia dei poteri (eventuali) del socio minoritario, stando agli elementi forniti, si ritiene che, in astratto, potrebbe anche configurarsi un tentativo di agire in giudizio per far accertare una violazione del patto di non concorrenza sottoscritto; tuttavia, per la società che volesse far valere tale violazione potrebbe non essere per nulla agevole, in un eventuale giudizio, dimostrare "in concreto" il danno subito.

Marco L. chiede
martedì 30/06/2015 - Lombardia
“Sono consigliere di amministrazione, con delega all'attività commerciale, in una s.r.l. che si occupa di Risorse Umane, senza essere dipendente della stessa. Non ho mai firmato alcun patto di non concorrenza e neppure prevede alcunché lo statuto.
Oggi ho rassegnato le dimissioni e mi hanno chiesto di interrompere da subito l'attività. Tra due mesi inizio a lavorare, come dipendente responsabile dello sviluppo commerciale, nella nuova azienda che potrebbe trovarsi in concorrenza su alcuni clienti con la mia vecchia società. Ritenete che mi possa essere contestata una concorrenza sleale o potrebbero contestarmi qualcosa?”
Consulenza legale i 06/07/2015
Il codice civile, in materia di s.p.a., contempla una norma che vieta esplicitamente agli amministratori di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, o di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, oppure, ancora, essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea (art. 2390 del c.c.).
Per le s.r.l. nulla è previsto (prima della riforma operata con il d.lgs. n. 6 del 2003, l'art. 2475 del c.c. faceva esplicito riferimento all'art. 2390 del c.c., ma ora il richiamo è stato eliminato), pertanto oggi si deve guardare alla volontà dei soci: il divieto di esercizio da parte dell'amministratore di una attività concorrente sistematica deve essere espressamente previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo; in mancanza, resterà completamente irrilevante, a meno che il comportamento non sia inquadrabile nella fattispecie dell’art. 2475 ter del c.c. (che disciplina il conflitto di interessi).

Nel caso delle s.p.a., la giurisprudenza ha affermato che anche una posizione di dipendente presso altra società viola il divieto di cui all'art. 2390, nella misura in cui si configura come attività concorrente per conto terzi (Trib. Milano, 25.2.1982). Tuttavia, come anticipato, la norma non è più direttamente applicabile alle s.r.l.

Poiché lo statuto, nel nostro caso, non prevede alcunché, si devono cercare altre norme che eventualmente l'ex amministratore possa aver violato.

Tali norme sono rinvenibili nella disciplina generale della concorrenza sleale (in particolare, art. 2598 del c.c.) e in quella dell'illecito extracontrattuale (artt. 2043 ss. c.c.): da notarsi che si tratta di norme invocabili solo dopo che un qualche atto illecito sia stato commesso, non per il solo fatto che l'ex consigliere abbia assunto il ruolo di dipendente in altra azienda potenzialmente in concorrenza con la s.r.l..

Quanto al primo gruppo di norme, va evidenziato che esse mirano a tutelare il diritto sull'avviamento o sulla clientela o azienda, vietando tutti quegli atti che mirano a sottrarre in modo illecito i cliente di un'impresa.
Per quanto interessa al caso di specie, la norma potenzialmente ledibile è quella indicata al nr. 3 dell'art. 2598: compie atti di concorrenza sleale chiunque "si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda". Naturalmente, la qualifica di "atto sleale" può essere data solo alle condotte che siano idonee ad arrecare danno all'altrui azienda: si considera generalmente come un illecito di pericolo, poiché è sufficiente la potenzialità del prodursi di un danno, in conseguenza della condotta vietata.
L'onere della prova in questo caso grava, per quanto concerne la sussistenza di veri e propri atti di concorrenza sleale, in capo a chi afferma di aver subito il danno: una volta provata la condotta illecita, la colpa di colui che ha agito è invece presunta, ai sensi del terzo comma dell'[art. 2600 del c.c..

Infine, resta sempre la possibilità per la s.r.l. di invocare un presunto danno extracontrattuale cagionato dall'ex amministratore, ma con tutte le difficoltà probatorie di dover dimostrare la sussistenza di ciascuno dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. (condotta illecita, esistenza di un danno, nesso causale tra condotta e danno, colpa o dolo del responsabile).

giuseppe g. chiede
lunedì 14/07/2014 - Lazio
“Sono consigliere di amministrazione in una spa.
Ho un incarico fino al 31.12.2017 e relativa clausola di non concorrenza, di cui riporto un passaggio: "I suddetti impegni avranno durata di anni 1 (uno) dalla cessazione del rapporto e validità per il territorio degli Stati membri dell’Unione Europea e per gli Stati europei non aderenti all’Unione Europea.
Il patto di non concorrenza qui regolato deve intendersi efficace in qualunque ipotesi di risoluzione e/o cessazione del rapporto ad opera di entrambe le parti, salvo le eccezioni espressamente previste e regolate dal presente contratto".
Posso dimettermi prima del 31.12.2017 e quindi fermarmi per un anno come previsto dalla clausola di non concorrenza ?
grazie”
Consulenza legale i 21/07/2014
Il patto di non concorrenza può essere stipulato, e normalmente ciò avviene, anche in relazione al ruolo di consigliere di amministrazione di una società per azioni.
Il contenuto del patto va individuato in base a quanto concordato tra le parti. Si deve quindi leggere con attenzione il patto sottoscritto dal consigliere del c.d.a.
Nel caso di specie, il patto è ritenuto "efficace in qualunque ipotesi di risoluzione e/o cessazione del rapporto ad opera di entrambe le parti, salvo le eccezioni espressamente previste e regolate dal presente contratto".
Interpretando tali assunti, si può dedurre che qualsiasi causa di scioglimento del rapporto possa rendere efficace il patto - salvi i diversi casi stabiliti nel contratto che non sono noti -ossia rendere vincolante l'obbligo di non svolgere attività in concorrenza per un anno.
Di regola, un amministratore può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. L'accordo istitutivo della qualifica prevederà poi solitamente la necessità di un congruo preavviso che, se violato, comporterà per l'amministratore dimissionario la possibilità di essere considerato responsabile per il risarcimento del danno alla società.
Le dimissioni da consigliere di amministrazione, se validamente rassegnate, costuiscono una causa di cessazione del rapporto: se ne deduce, quindi, che dal momento delle dimissioni validamente rassegnate scatterà l'obbligo di non concorrenza.
Si può quindi ritenere che, potendo il consigliere rassegnare le proprie dimissioni in base alle norme che regolano la società, quando queste diverranno effettive, diventerà efficace anche il patto di non concorrenza.

Sergio chiede
lunedì 03/02/2014 - Liguria
“Buongiorno,
ricollegandomi ai quesiti precedenti, riguardanti il diritto di non concorrenza, sarei interessato ad avere un parere legale nel caso seguente: Se la società acquirente, nel caso specifico una s.r.l., mutasse la propria natura giuridica in una associazione sportiva non a fine di lucro verrebbe a perdere il diritto di non concorrenza da parte della società cedente?
Venendo meno il concetto stesso di concorrenza tra una società non a fine di lucro e un soggetto terzo?”
Consulenza legale i 17/02/2014
Il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 del c.c. è inserito nel Titolo VIII "Dell'azienda" nel quinto libro del codice civile dedicato al lavoro.
La collocazione e il tenore della norma consentono di comprendere che il divieto di concorrenza ha ad oggetto, nell'intenzione del legislatore, proprio l'azienda che viene alienata/ceduta ad altri. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 del c.c.).
Ciò premesso, va ricordato che l'art. 2500 septies del c.c. ha stabilito la possibilità anche per le società di capitali di trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di aziende, associazioni non riconosciute e fondazioni (c.d. trasformazione eterogenea).
Tuttavia, è da escludersi che l'azienda possa essere trasferita dalla società all'associazione, in quanto questa non sarebbe tale se esercitasse un'impresa. Infatti, l'associazione può solo svolgere una attività economica meramente accessoria o strumentale, finalizzata a reperire mezzi finanziari per gli obiettivi fissati nello statuto; in ogni caso, non può trattarsi di attività commerciale prevalente rispetto al perseguimento degli scopi dell'associazione.
Va da sé, quindi, che, scomparsa l'azienda (in mancanza di un formale atto di cessione della stessa ad altra impresa), il divieto di concorrenza verrà meno, terminando anche prima del compimento del quinquennio previsto per legge.

Sergio chiede
sabato 25/01/2014 - Liguria
“Buongiorno,
avrei due quesiti da porvi,nel caso di una cessione di azienda da parte di una snc legata a un patto di non concorrenza il socio minoritario è comunque tenuto al rispetto del patto anche se agisce come persona singola?
Nel caso la società acquirente protetta dal patto di non concorrenza, cambiasse ragione sociale il patto rimarrebbe in vigore o potrebbe decadere?
Distinti saluti”
Consulenza legale i 02/02/2014
Nel caso di cessione d'azienda, è previsto per legge un divieto di concorrenza (art. 2557 del c.c.: "Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta"). Le parti possono concordare esplicitamente un patto di non concorrenza, anche in limiti più ampi di quelli previsti dal primo comma dell'art. 2557, purché tale accordo non impedisca ogni attività professionale dell'alienante e non ecceda comunque la durata di cinque anni dal trasferimento.

La Corte di Cassazione, ha precisato che l'art. 2557 configura e disciplina una "specifica ipotesi di divieto di concorrenza" che "non si estende a qualsiasi attività imprenditoriale l’alienante voglia intraprendere nel quinquennio, ma solo a quelle attività che siano oggettivamente idonee a realizzare l’effetto specifico della concorrenza: ossia, lo sviamento della clientela in favore del concorrente" (Cass. civ., sez.I, sentenza 17 aprile 2003, n. 6169).

Ci si chiede, quindi, se sia possibile applicare tale norma anche al socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto l'azienda a terzi.
Se, da un lato, risulta chiaro che la s.n.c. ed il socio sono soggetti giuridicamente diversi e distinti, dall'altro non si può escludere una applicazione analogica dell'art. 2557 anche al socio, trattandosi di norma che non ha natura eccezionale (le norme eccezionali non possono essere applicate a casi diversi da quelli da esse contemplati).
La giurisprudenza ha ritenuto in alcune occasioni di operare tale analogia; tuttavia, è stato ritenuto necessario che fosse accertato nel caso concreto il reale ed effettivo pericolo di sviamento della clientela. Esso può essere deducibile soltanto dall'entità delle quote detenute dal socio e dal ruolo ricoperto dallo stesso nella gestione aziendale della società cedente (v. ad es. sentenza del 9 marzo 2010, Tribunale di Salerno).
In parole povere, anche il socio può essere accusato di violare il disposto dell'art. 2557 c.c., ma solo se dal suo comportamento sorga un concreto pericolo di sottrazione della clientela (o meglio, "riappropriazione") ceduta con l'avviamento dell'azienda: se il socio aveva un ruolo marginale nella s.n.c. e non aveva/ha alcun potere di attirare la clientela di quest'ultima, non è possibile ravvisare una violazione del divieto di concorrenza.

Quanto al secondo quesito, avendo già delineato i caratteri fondamentali della norma che vieta al soggetto che cede l'azienda di riappropriarsi della sua clientela, è possibile affermare che il mero cambiamento della ragione sociale della società cessionaria non sia sufficiente a far venir meno il divieto di concorrenza.
Difatti, oggetto del trasferimento, assieme all’azienda, è proprio il c.d. avviamento, che consiste nella capacità dell’impresa di attrarre clientela in virtù delle sue caratteristiche oggettive e dell’efficienza della gestione. La società che acquista l'azienda ha diritto di godere in modo pieno ed effettivo di quanto "acquistato" e tale diritto non viene meno perché muta la sua ragione sociale. A riprova di ciò, va precisato che il divieto di concorrenza previsto dalla norma in esame opera anche nei confronti dell'eventuale terzo a cui il cessionario abbia a sua volta ceduto l'azienda, se ciò avviene entro il quinquennio dal primo trasferimento.

Marco chiede
lunedì 19/11/2012 - Veneto

“Sono un ingegnere meccanico che lavorava come dipendente presso un'azienda metalmeccanica. A seguito di avvenuti contrasti con la direzione, questa ha deciso di avvalersi della nuova "legge Fornero" licenziandomi per giustificato motivo oggettivo per ragioni economiche. Con l'azienda all'atto dell'assunzione avevo stipulato un patto di non concorrenza ex art. 2125 del codice civile. Essendo stata l'azienda a licenziarmi, il patto è ancora valido, o ne sono svincolato? esiste anche una sola sentenza che svincoli il lavoratore, quando è lui ad essere stato licenziato?”

Consulenza legale i 19/11/2012

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 del c.c. non possa ritenersi valido nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato ingiustamente oppure nel caso in cui abbia reso le proprie dimissioni per giusta causa.

Pertanto, nel caso di specie (presunto giustificato licenziamento) il patto di non concorrenza stipulato tra le parti, se rispetta i requisiti di cui all'art. 2125 del c.c., ovvero se risulta da atto scritto, se è pattuito il corrispettivo per il lavoratore e se il vincolo è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo, deve ritenersi valido ed operante.


Alessandro chiede
martedì 13/11/2012 - Puglia

“Salve, ho un centro estetico specializzato e a settembre le mie due dipendenti dopo 2 anni si sono licenziate entrambe per motivi di salute l'una e personali l'altra. Ad ottobre hanno creato una s.n.c. e hanno aperto un centro estetico specializzato (stessa branca) a 250mt dal mio, chiamando tutti i clienti del mio centro. È possibile parlare di concorrenza sleale?”

Consulenza legale i 13/11/2012

Il codice civile dedica al patto di non concorrenza l'art. 2125 del c.c., il quale dispone che "Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo".

Al secondo comma la norma prevede che la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

La ratio della norma è quella di impedire che il datore di lavoro possa subire un concreto pregiudizio dalla utilizzazione della lunga esperienza e delle numerose conoscenze acquisite dai lavoratori alle sue dipendenze.

Nel caso di specie il comportamento sleale sembra configurabile; tuttavia, bisognerà verificare se sono stati rispettati tutti i requisiti indicati dall'art. 2125 del c.c. per potersi considerare stipulato un patto di non concorrenza.


alessandro chiede
mercoledì 16/03/2011 - Veneto
“salve,
ho lavorato presso un azienda la quale mi aveva fatto firmare un patto di concorrenza "corretto" quindi con limite di oggetto, tempo, luogo, corrispettivo, responsabilità, ecc..
La suddetta azienda mi ha licenziato causa "liquidazione" della stessa.
A valenza questo patto, o posso andare a lavorare dove voglio rimanendo nel settore?”
Consulenza legale i 17/03/2011

Il patto di non concorrenza si configura come un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro (che non fa parte delle retribuzione) o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore di lavoro.
La liquidazione interrompe il patto. Solo in caso di amministrazione controllata continua ad esplicare i suoi effetti. E' chiaro, infatti, che cessando l'attività viene meno anche la ratio che sostiene il divieto, non potendosi fare concorrenza a chi non opera più sul mercato.


gianluca chiede
mercoledì 22/12/2010
“Il patto di non concorrenza senza una data precisa a contratto ha validità di 3 anni ugualmente o termina con la fine del rapporto? Inoltre se il lavoratore conclude il rapporto con una buonuscita (pattuita per non essere licenziati) ha uguale validità?”
Consulenza legale i 23/12/2010

L'art. 2125 del c.c. è esplicito nell'indicare la durata del vincolo, naturalmente anche laddove non fosse stata contrattualmente definita: "La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata".
I 3 o 5 anni iniziano a decorrere dallo scioglimento del rapporto lavorativo e non dalla stipula del contratto, altrimenti verrebbe meno la ratio della norma, che è quella di consentire al datore di lavoro di cautelarsi nei confronti dell'ex dipendente che passi al servizio di un'altra azienda.


fabio chiede
venerdì 03/12/2010

“Salve, è valido il contratto di non concorrenza quando non si supera il periodo di prova di sei mesi?”

Consulenza legale i 07/12/2010

In relazione al momento della stipulazione del patto di non concorrenza, si ritiene che, in assenza di indicazioni contrarie, essa possa avvenire sia all'atto della conclusione del contratto di lavoro che nel corso dello svolgimento del rapporto. Anche nel primo caso il patto costituisce comunque un accordo a sé stante, distinto dal contratto di lavoro. Secondo Cass. 87/6618: Il patto di non concorrenza, ancorché materialmente inserito nel contratto di lavoro, configura una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una propria causa distinta, costituita dal nesso sinallagmatico tra l'obbligo di non fare concorrenza in danno dell'ex datore di lavoro e la contrapposta obbligazione di un corrispettivo, che le parti possono liberamente determinare in un qualsiasi adeguato vantaggio economico per il lavoratore; detto corrispettivo può pertanto consistere anche nella remissione di un debito del dipendente, la quale, in ragione della sua funzione, in questo caso, non meramente abdicativa ma attributiva, sfugge al divieto di compensazione, tra crediti del lavoratore e controcrediti del datore di lavoro.

Il patto, quindi, potrà essere efficace anche qualora venisse stipulato durante il periodo di prova. Tuttavia,data l'esiguità del tempo trascorso nel posto di lavoro, sarà necessario valutare il bilanciamento tra i due ordini di interessi contrapposti: da un lato quello del datore di lavoro di salvaguardare, nei confronti dei concorrenti, il proprio patrimonio immateriale nei suoi elementi interni ed esterni; dall'altro quello dei lavoratori di non subire un'eccessiva restrizione della propria libertà di lavoro e di non accrescere ulteriormente le difficoltà di trovare una successiva appropriata occupazione.


Francesca chiede
domenica 21/11/2010
“Sono impiegata nel settore bancario e a luglio 2008 ho firmato patto di non concorrenza rif art 2125. Quando scade, se non sbaglio a luglio 2011, posso licenziarmi e passare a lavorare per un altro Istituto senza alcuna penale ed obbligo?grazie”
Consulenza legale i 23/11/2010

L'obbligo di non concorrenza contrattualmente assunto non può durare oltre i cinque anni, terminati i quali non produce senz'altro più alcun effetto.


Alberto M. chiede
sabato 13/11/2010
“Ho ceduto un bar e sull'atto notarile risulta il divieto di iniziare una nuova impresa nel raggio di 4 km: ciò vale anche nel caso lavorassi come barista ma da dipendente?”
Consulenza legale i 16/11/2010

Il divieto cui si fa riferimento sembra essere quello sancito dall'art. 2557 del c.c., che tratta del divieto di concorrenza: colui che aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il divieto è violato dalla costituzione di una nuova impresa individuale; dall'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile in una società concorrente; dall'assunzione della amministrazione o rappresentanza di un'impresa altrui; etc.
Il rapporto di lavoro dipendente (subordinato) non integra il presupposto della violazione del patto di non concorrenza.


Patrizia V. chiede
sabato 13/11/2021 - Lazio
“Siamo una microazienda srl (con 6 dipendenti) e abbiamo un appalto (gara MEPA) con l'università di (omissis) che prevede l'impiego di 2 nostre risorse presso l'ente per attività di consulenza. E' possibile prevedere una clausola per cui i nostri dipendenti durante il periodo dell'appalto (gara MEPA) non possano essere assunti con concorso pubblico presso il suddetto Ente ?”
Consulenza legale i 18/11/2021
Nel caso di specie sono possibili due vie.

Da un lato si potrebbe prevedere un patto di stabilità, ovvero una clausola, stipulata di solito in sede di assunzione, ma possibile anche successivamente, con cui una parte o entrambe si impegnano a non recedere dal rapporto per un certo periodo di tempo, garantendo così una durata minima al contratto di lavoro.
Un simile accordo è ritenuto legittimo dalla giurisprudenza maggioritaria. Infatti, in un caso analogo, la Cassazione, sez. lav., sentenza 26 ottobre 2016, n. 21646 ha affermato che «il lavoratore subordinato, come ha facoltà di disporre liberamente del proprio diritto di recedere dal rapporto di lavoro (v. Cass. n. 17010/2014; Cass. n. 17817/2005), così può liberamente concordare una durata minima del rapporto stesso, che comporti, fuori dell’ipotesi di giusta causa di recesso di cui all’art. 2119 c.c., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del suddetto periodo minimo di durata».

In caso di violazione del patto di stabilità, si può anche prevedere una penale. La penale, tuttavia, non può essere eccessivamente onerosa e limitare eccessivamente la possibilità di recesso, altrimenti potrebbe essere considerata nulla.

Nel caso di specie, la durata del patto di stabilità dovrebbe coincidere con il periodo dell’appalto. Quest’ultimo, tuttavia, non dovrebbe avere una durata eccessiva (per esempio, 10 anni).
Altrimenti anche in caso di eccessiva durata, il patto di stabilità potrebbe essere considerato nullo.

In alternativa (o anche in aggiunta) al patto di stabilità potrebbe essere stipulato un patto di non concorrenza, ovvero un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore con cui le parti convengono di prolungare, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, gli obblighi di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. imposti al lavoratore nel corso dello svolgimento del rapporto stesso.
Il patto di non concorrenza è regolato dall’art. 2125 c.c., il quale al comma 1 individua una serie di cause di nullità dello stesso: “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.

La delimitazione dell’oggetto del patto di non concorrenza può essere determinata non già (o non solo) sulla base delle attività che l’ex dipendente è tenuto a non svolgere ma anche sulla base dei soggetti a favore dei quali l’ex dipendente non potrà svolgere una determinata attività lavorativa, tra questi potrà essere inserito appunto l’ente con il quale l’azienda ha stipulato l’appalto.



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