Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14692 del 29 dicembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di lavoro a tempo parziale la mancanza della forma scritta comporta nullitā per difetto di forma e non anche per illiceitā della causa o dell'oggetto. Pertanto, la nullitā non produce effetto per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, con la conseguenza che il datore di lavoro č obbligato alla retribuzione e alla contribuzione secondo la previsione del contratto part-time.

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