(massima n. 1)
La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilitā non impedisce di accertare che, in base alle modalitā concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non č ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilitā di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile.