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Articolo 1345 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Motivo illecito

Dispositivo dell'art. 1345 Codice Civile

(1)Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe [626, 788, 1418 comma 2](2).

Note

(1) I motivi vengono in rilievo soprattutto negli atti liberali poiché questi comportano un'attribuzione patrimoniale a favore di un soggetto senza alcun corrispettivo e, quindi, si ritiene, soprattutto per ragioni, o meglio motivi, personali.
Nell'ambito contrattuale il principio della irrilevanza dei motivi può essere derogato dalle parti introducendo una condizione (1353 ss. c.c.). Inoltre, vi sono ipotesi nelle quali la fattispecie stessa ne accentua il ruolo, come accade nel negozio indiretto (negozio tipico utilizzato per uno scopo diverso da quello che gli è proprio) e nel negozio fiduciario (in cui una parte trasferisce ad un'altra la titolarità di un bene con l'accordo, basato sulla fiducia, che questi lo utilizzerà in base alle istruzioni impartitegli).
(2) Affinché i motivi rilevino è necessario che: essi siano illeciti, cioè contrari a norme imperative o al buon costume; siano comuni ad entrambe le parti, per cui è irrilevante il motivo che rimanga nella sfera personale di un solo contraente; che sia l'unico scopo perseguito dalle parti.

Ratio Legis

Anche se normalmente i motivi rimangono estranei alla sfera contrattuale, il legislatore non consente che tale estraneità perduri se essi, di fatto, assumono una certa rilevanza per le parti. Tuttavia, proprio perché la loro rilevanza è un'eccezione e non la regola, questa si configura con presupposti precisi e gravi.

Brocardi

Generaliter novimus turpes stipulationes nullius esse momenti
Si flagitii faciendi, vel facti causa, concepta sit stipulatio, ab initio non valet

Spiegazione dell'art. 1345 Codice Civile

Il motivo palese come elemento della dichiarazione di volontà

Il motivo di un atto, come si è detto (v. supra, sub art. 1343, n. 1), è una rappresentazione psichica che determina il soggetto a compiere l'atto stesso. Spesso il motivo non si distacca dall'atto del cui compimento è stato l'incentivo; e perciò non sempre rimane senza rilievo nel campo del diritto. Sotto la spinta delle esigenze pratiche, la vecchia tendenza che negava rilevanza giuridica ai motivi, non ritenuti parte costitutiva del contenuto dell'atto giuridico, fu sopraffatta dallo sforzo di adeguare l'atteggiamento della dogmatica e della giurisprudenza a situazioni che, regolate dalla posizione negativa in precedenza dominante, avrebbero dato luogo a gravi inconvenienti pratici. Spinta alla ricerca dei criteri di adeguamento, la giurisprudenza ha ritenuto che l’ordinamento giuridico dà importanza al motivo quando è posto come condizione del contratto ovvero si traduce in un apparente e concreto contenuto volitivo o in una clausola contrattuale, ovvero quando è semplicemente estrinsecato nel contratto.

Se assurge a condizione, a contenuto o a clausola del contratto, il motivo, però, perde il suo valore di rappresentazione psicologica, per assumere la figura di elemento costitutivo del suo contenuto; vi sarà allora una condizione o una clausola contrattuale, non un motivo. Considerato sotto questo riguardo, un problema di efficienza del motivo non si pone con fondamento.

E non si pone nemmeno quando il motivo è comune a tutte le parti, perché se allora, quando è illecito, esso influisce sulla validità del rapporto (ultra, n. 2), a fortiori deve determinarne i caratteri e i1 contenuto quando illecito non è. Sempreché, naturalmente, si tratti di motivo espresso o desumibile dal generale apprezzamento delle circostanze: si vulnererebbe la forza obbligatoria del contratto se lo si facesse soggiacere a determinazioni non rivelate, le quali devono trattarsi alla stessa stregua delle riserve mentali, per il loro carattere di intenti non esteriorizzati.

Il problema della rilevanza dei motivi sorge quando essi sono unilaterali. Talvolta la legge stessa ne afferma, per particolati effetti, l'influenza sull'atto, come è ad esempio, per limitarci al campo contrattuale, negli articoli 770, 788, 8011186, 1427 e segg., 1460, 1461, 1467, 1490, 1623, 1664, 2901; ma l'espresso richiamo compiuto nei casi predetti non è indice sicuro di una irrilevanza del motivo individuale negli altri casi. Si è così potuto affermare che il motivo individuale è suscettibile di costituire il contenuto del contratto quando è determinante, e conosciuto dall'altra parte, ne è stata fatta enunciazione o è riconoscibile attraverso la valutazione obiettiva delle circostanze. A tutta prima si potrebbe sostenere che in tali casi vi è uno stato di scienza della parte, che non costituisce l'accordo contrattuale sul contenuto del contratto, perché l'accordo non consta di notizie, ma dell'incontro di manifestazioni volitive. Però, l'apprezzamento del contegno complessivo della parte, che serve a determinare non solo il perché del voluto, ma anche ciò che si è voluto (art. 1363), costringe a tenere presenti pure le enunciazioni e le comunicazioni unilaterali, le quali integrano pure esse un contegno ed esprimono la volontà della parte che le ha fatte. In questo senso i1 motivo unilaterale non deve mai sfuggire all'interprete della volontà, ed è elemento valido per la ricostruzione di questa, anche se possa dedursi soltanto da una situazione di apparenza; infatti, prendendo in considerazione l'elemento subiettivo palese, si può mettere nella giusta luce il contenuto di un contratto. Ed è chiaro il perché motivi rilevanti sono soltanto quelli determinanti, non gli altri che hanno avuto un carattere secondario nella formazione della volontà.


Il motivo illecito come causa di illiceità del contratto

Sotto il regime del codice abrogato prevaleva l'opinione che il motivo illecito palese non rendesse illecito il contratto, salvo che la sua conclusione integrasse l'estremo di un reato. Nell'art. 1345, la illiceità è concepita in un ambito più vasto perché, non contemplandosi alcuna restrizione, essa deve intendersi considerata anche come violazione dei principi del buon costume, e cioè in tutta l'ampia estensione ritenuta nell'art. 1343.

Si accenna, però, nell'art. 1345, a motivi comuni a tutte le parti; ed è chiaro che non basta, per comporre la fattispecie descritta nell'articolo predetto, la conoscenza che una parte abbia comunque dei moventi stimolatori della volontà dell'altra, ma occorre l'accordo sulla destinazione del contratto alla realizzazione di interessi illeciti ugualmente perseguiti da tutte le parti, il presupposto concorde delle parti di far servire il contratto come mezzo per l'attuazione di una finalità riprovata dall'ordinamento giuridico.

Però nell'art. 1345 la comunanza del motivo non è elevata a requisito essenziale della rilevanza della sua illiceità come illiceità del contratto: si considera soltanto una ipotesi di motivo illecito, per il che resta aperta la discussione sull'efficienza di un motivo unilaterale riprovevole, che sia palese alla controparte. Questa discussione sembra possa concludersi nel senso affermativo della efficienza perché mentre se il motivo unilaterale è la consumazione di un reato, la prestazione da parte dell'altro contraente del consenso necessario alla conclusione del contratto che rende possibile la consumazione stessa è partecipazione di questo contraente al reato, non v'è ragione per ritenere che, all'infuori del campo penale, il terzo il quale, consentendo al contratto, rende coscientemente possibile la violazione delle norme imperative di carattere non penale ovvero dei principi dell'ordine pubblico o del buon costume, non sia ugualmente partecipe all'attività che mira ad infrangere le norme e i principi predetti. La regola per cui tutte le condizioni che concorrono a produrre l'evento sono cause di esso (articoli 41 e 110 cod. pen.) ha, nell'ordinamento odierno, una portata trascendente la materia della responsabilità penale, per assurgere a regola di causalità dominante ogni forma d'illecito; ora, il non aver rifiutato il consenso ad un contratto che è base materiale, mezzo necessario per il compimento della violazione intervenuta, è senza dubbio un fatto che ha contribuito alla violazione dalla quale sorge l'illecito. D'altra parte, per quanto possa essere diverso l'interesse che stimola ciascun contraente, sembra decisivo rilevare, che la parte, la quale agevola il compimento dell'illecito prestando il consenso al contratto, per realizzare il proprio interesse, approfitta del proposito riprovevole della controparte; il che non la rende meritevole di protezione giuridica.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1345 Codice Civile

Cass. civ. n. 15844/2022

In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il contratto di mutuo stipulato tra due sorelle, allo scopo di far figurare l'esistenza di una posizione debitoria in capo a una di esse, nell'ambito del giudizio di divorzio).

Cass. civ. n. 9468/2019

In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali).

Cass. civ. n. 30429/2018

Il nuovo testo dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., anche non necessariamente unico, il cui carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito.

Cass. civ. n. 23158/2014

In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia.

Cass. civ. n. 15093/2009

Il licenziamento nullo per illiceità del motivo (nella specie, dettato da finalità elusive di precedente pronuncia giudiziale di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro) è insuscettibile di produrre qualsiasi effetto, con la conseguenza che al lavoratore licenziato, indipendentemente dai requisiti dimensionali dell'impresa, spettano per intero, in base alle regole di diritto comune, le retribuzioni maturate in forza del rapporto di lavoro mai interrotto e parte datoriale deve essere condannata a riammetterlo in servizio ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del recesso.

Cass. civ. n. 20197/2005

La norma dettata dall'art. 1345 c.c. che, derogando al principio secondo il quale i motivi dell'atto di autonomia privata sono di regola irrilevanti, eccezionalmente qualifica illecito il contratto determinato da un motivo illecito comune alle parti, in virtù del disposto di cui all'art. 1324 c.c., trova applicazione anche rispetto agli atti unilaterali, laddove essi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, rinvenendosi l'illiceità del motivo, al pari della illiceità della causa, a mente dell'art. 1343 c.c., nella contrarietà dello stesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ne consegue che, sussistendone le condizioni di fatto, deve qualificarsi affetto da motivo illecito e quindi nullo, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c., l'atto di recesso da un rapporto di agenzia che, diretto nei confronti di un agente costituito in forma di società di persone, risulti ispirato dalla sola finalità di rappresaglia e di ritorsione nei confronti del comportamento sindacale tenuto dai soci di quest'ultima, dovendosi ritenere un siffatto motivo contrario alle norme imperative poste a tutela delle libertà sindacali dei lavoratori, norme che, in ragione del valore e della tutela, che lo stesso dettato costituzionale assegna al «lavoro», nella sua accezione più ampia, appaiono estensibili, al di fuori dei rapporti di lavoro subordinato, a tutti coloro che svolgono attività lavorativa, anche se in forma parasubordinata o autonoma.

Cass. civ. n. 4747/1995

Anche nei casi in cui sia ancora ammissibile il licenziamento ad nutum, ai sensi dell'art. 2118 c.c., è nullo il licenziamento determinato in maniera esclusiva da un motivo illecito (nella specie, intimato per ritorsione all'azione giudiziaria proposta dal lavoratore).

Cass. civ. n. 10603/1993

Il motivo illecito - che, se comune ad entrambe le parti e determinante per la stipulazione, determina la nullità del contratto - si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l'invalidità del contratto in frode dei terzi, ai quali, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale.

Cass. civ. n. 7983/1991

Quando per un negozio che si pone in contrasto diretto con una norma imperativa è prevista una sanzione diversa dalla nullità assoluta, tale nullità non può essere affermata in base alla eventuale illiceità dei motivi, i quali sono da considerare giuridicamente irrilevanti.

Cass. civ. n. 755/1982

L'illiceità del motivo, che sia stato il solo a determinare la volontà della parte, comporta, ai sensi degli artt. 1324 e 1345 c.c., la nullità del negozio unilaterale causale.

Cass. civ. n. 2453/1971

Il motivo illecito importa, a norma dell'art. 1345 c.c., la nullità del contratto quando sia stato il solo a determinare, in concreto, l'intento negoziale di entrambi i contraenti in relazione al contratto nella sua interezza. Pertanto, l'illiceità del motivo di una delle parti non determina la nullità del contratto, qualora l'altra parte, pur essendone a conoscenza, abbia concluso il contratto per un proprio diverso motivo.

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