(massima n. 1)
In materia giuslavoristica, quando è riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, non è possibile procedere alla conversione del rapporto a tempo indeterminato qualora ciò sia costituzionalmente precluso. In tali casi, sempre che vi sia riconosciuta subordinazione, sono dovute le differenze retributive ai sensi dell'art. 2126 c.c., anche in assenza della conversione del rapporto.