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Articolo 2035 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Prestazione contraria al buon costume

Dispositivo dell'art. 2035 Codice Civile

Chi ha eseguito una prestazione(1) per uno scopo che, anche da parte sua(2), costituisca offesa al buon costume(3) non può ripetere quanto ha pagato.

Note

(1) A differenza di quanto espressamente stabilito dal precedente art. 2034 c.c., la norma non menziona il requisito della capacità dell'adempiente ma la tendenza codicistica ad una protezione dell'incapace (v. 1425 c.c.) induce a ritenere che essa sia necessaria (2 c.c.).
(2) E' necessario che l'immoralità connoti sia la condotta dell'accipiens che quella del solvens. Se quest'ultima manca, la norma non trova applicazione.
(3) Il riferimento della norma è limitato solo alla contrarietà al buon costume, che configura una prestazione immorale, ad esclusione delle norme imperative (condotta illegale) e dell'ordine pubblico.

Ratio Legis

Il principio alla base della norma è quello per cui il legislatore non accorda alcuna protezione a condotte immorali.

Brocardi

Contra bonos mores
In pari causa turpitudinis cessat repetitio
In pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis
Negotium contra bonos mores
Nemo auditur turpitudinem suam allegans
Ob turpem causam
Pretium
Pretium sceleris
Ubi et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus

Spiegazione dell'art. 2035 Codice Civile

Eccezioni al principio generale della ripetizione dell'indebito

Le due norme enunciano una duplice eccezione al principio generale contenuto nell'articolo precedente. E cioè che il diritto di ripetere l'eseguito pagamento d'un indebito oggettivo viene meno quando il pagamento stesso abbia consistito:
a) nella spontanea esecuzione di doveri morali o sociali;
b) nella prestazione data per uno scopo che, anche da parte di chi esegui il pagamento, costituisca offesa al buon costume.

Pongono in rilievo i lavori preparatori che la norma di cui all' art. 2034 del c.c. va riferita esclusivamente all' indebito oggettivo perché soltanto rispetto ad esso si può dire che giuridicamente il pagamento non era dovuto, ma era dovuto moralmente.

La stessa osservazione può ripetersi per la norma di cui all'art. 2035: anzi a maggior ragione, perché nell'ipotesi ivi prevista può dirsi che il pagamento non era dovuto neppure moralmente.


Adempimento delle obbligazioni naturali

L'art. 1237 secondo comma del codice abrogato escludeva la ripetizione del pagamento « riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte ».

II nuovo codice non accenna alle obbligazioni naturali se non nel ti­tolo della norma in esame: nel suo contenuto, invece, si riferisce soltanto ai doveri morali o sociali.

Ha, dunque, voluto identificarli colle obbligazioni naturali ?

Cosi si capisce perché il n. 557 della relazione al codice, dopo avere detto che « nell'art. 2034 i doveri morali e sociali vengono contrapposti all'obbligazione in quanto ai primi si riconosce solo l'effetto di considerare irripetibile ciò che sia stato prestato in osservanza di essi da persone capaci », e dopo avere soggiunto che «lo stesso trattamento dei doveri morali e sociali fatto a tutti quegli altri doveri a cui la legge dichiara di non accordare -azione, ma rispetto ai quali esclude la ripetizione di ciò che sia stato spon­taneamente pagato (ad es. art. 627, 1933 e 2940), non dà una definizione di quei doveri, e neppure delle obbligazioni naturali.

Anzi di proposito afferma che non è compito del legislatore stabilire se le due categorie di doveri non coercibili abbiano lo stesso contenuto etico o si differenzino tra loro; e spiega che il codice « le ha raggruppate sotto l'unica denominazione di obbligazioni naturali esclusivamente perché ha dato ad entrambe un unico regolamento »: il quale consiste «nel negare la ripe­tizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato in base ai doveri medesimi, e nello stabilire ch'essi non possono produrre altri effetti giuridici oltre quelli della « soluti retentio ».

Dalle quali precisazioni — e dagli altri elementi che possono ricavarsi dai lavori preparatori - può dedursi che il nuovo codice, superando il dibattito della dottrina sul concetto e sulla definizione delle obbligazioni naturali, le ha poste, nell' art. 2034 del c.c. agli effetti del pagamento dell' indebito, sullo stesso piano dei doveri morali e sociali, anzi con questi le ha identi­ficate, indicandone quali caratteristiche:
1) la loro scaturigine da singoli eventi, secondo la nozione dell'uomo onesto in una data società e in un dato tempo;
2) la loro incidenza nella sfera della vita morale e sociale, con conseguenze patrimoniali, ma senza l'ausilio di un'azione della quale il legislatore non le ha fornite;
3) l’incoercibilità, e quindi impossibilità di pretenderne, in via d'azione, l’adempimento, salvo l'effetto giuridico — che unicamente è stato riconosciuto — della proponibilità, in via d'eccezione, della soluti retentio per respingere la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente.

Così l'obbligazione naturale non è un vincolo giuridico neppure im­perfetto: è soltanto un dovere di coscienza, o da convenienze sociali, a con­tenuto patrimoniale, il cui spontaneo adempimento la legge prende in considerazione: non però come effetto giuridico diretto e immediato d'una obbligazione fornita di azione; ma come conseguenza dell'avvenutone spon­taneo adempimento.

Ed è, appunto, questo stato di fatto, liberamente voluto dal debitore, e al quale egli ha voluto adattarsi spontaneamente per ragioni morali o di convenienza sociale, che la legge tutela, riconoscendo al creditore il diritto d'opporre alla ripetizione dell'avvenuto pagamento, l'eccezione della soluti retentio.

Si è già ricordato, come esempio di obbligazione naturale, esplicita­mente prevista dal codice (art. 2940 del c.c.), lo spontaneo pagamento d'un debito prescritto.

Correttamente viene indicato a anche lo spontaneo pagamento d'un debito estinto per sentenza ingiusta — ed è stato ritenuto adempimento ad obbligazione naturale anche la prestazione degli alimenti, da parte d'un pa­trigno alla figliastra, ricevuta in casa dall'infanzia e sempre considerata come figlia.


Caratteristiche e condizioni

Perché il pagamento di un'obbligazione naturale realizzi un in­debito oggettivo, di cui resta esclusa la ripetizione, è necessario:

1) che la prestazione ne sia stata spontanea, cioè non coatta.
Tale chiarimento è autentico perché è dato dai lavori preparatori, e collo specifico scopo di precisare che spontaneità non significa volontarietà, e che lo spontaneamente dell'art. 2034 dev'essere interpretato in modo diverso da quella ch'era interpretazione, data da una parte della dottrina, al volontariamente dell’art. 1237 del codice abrogato.

A questa interpretazione — che intendeva il volontariamente nel senso d'un pagamento eseguito nonostante la scienza che l'obbligazione fosse sol­tanto naturale — il nuovo codice ha preferito l'altra che lo intende come significativo d'un pagamento effettuato senza coazione derivante sia da pronuncia di giudice, sia da istanza o costrizione altrui. E, appunto, per meglio esprimere tale preferenza e tale concetto, il legislatore ha sostituito al volontariamente dell'art. 1237, lo spontaneamente che si riconduce allo « sponte » e al « non coactus » del diritto romano.

Cosi, illustrano i lavori preparatori, « quell'errore del solvens che, in ogni altro debito civile, è presupposto indispensabile per ammettersi a condicio indebiti (errore oggettivo per avere supposto esistente un debito che non esiste, errore soggettivo per avere creduto creditore del debito realmente spetta il pagamento) diventa irrilevante e resta senza influenza quando si tratta di obbligazione naturale ».

Non sembra facile, però. Dire per quali specifici elementi al concetto espresso dall’art. 2034, risponderà la realtà dei fatti e delle cose – e soprattutto la possibilità del loro esatto inquadramento giuridico in quel concetto. Perché, ad esempio, una prestazione data a seguito d’intervento altrui, o anche dello stesso accipiente, per persuasione o per dolo, dovrebbe dirsi, bensì non coatta – secondo il significato attribuito a tale espressione dai lavori preparatori e dalla relazione – ma non si sa come potrebbe essere anche ritenuta spontanea.

2) Che la prestazione sia stata fatta da persona capace.
Adempiuta l’obbligazione il creditore è protetto contro l’impugnativa del pagamento che si fonda sull'incapacità del debitore (n. 12 relaz. al libro delle obbligazioni). Non può prevalere l'interesse che pone l'ordine giuridico a che gli atti dell' incapace siano compiuti colle formalità preordinate dalle leggi, di fronte al fatto che il debito esisteva e che il pagamento corrispondeva alla prestazione dovuta (n. 564 relaz. al cod. civ.). E infatti art. 1191 del c.c. stabilisce che il debitore, il quale abbia eseguito la prestazione dovuta, non pub impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.

Ma se questa sussista, « non potendo l' incapace contrarre una valida obbligazione giuridica, a maggior ragione non pub rimanere obbligato a tenere fermo l'adempimento di un dovere morale, sociale, o per cui la legge non consente azione » (n. 790 relaz. al cod. civ.).

Il concetto d' incapace va rapportato, quindi, all' incapacità legale ad essere parte nella formazione del contratto quale risulta dall' art. 1425 del c.c.. Ciò è confermato anche dal chiarimento contenuto nel n. 609 della rela­zione al cod. civ., ove, riferendosi all'incapacità dell'imprenditore prima della conclusione del contratto (art. 1330 del c.c.), si dice: « Parlandosi d'incapa­cità, qui e altrove (ad es. art. 1270 secondo comma; 1723 secondo comma e 1939) si allude a quella classica e rigorosa configurata nell'articolo 1425 ».

Il secondo comma dell'art. 2034 esclude, poi, dall'obbligazione natu­rale ogni altro effetto oltre quello, già indicato, della soluti retentio.

Per questa limitazione resta anche esclusa la novabilità dell'obbliga­zione naturale, nonché la possibilità di assumere una valida obbligazione civile sul fondamento di una obbligazione naturale: cioè la possibilità della sua garanzia mediante pegno, fideiussione, ecc.

E per la stessa limitazione è sembrato inutile riprodurre anche la norma dell’art. 1830 dell’abrogato codice sull’irripetibilità degli interessi non dovuti. Perché, come dice la relazione al cod. civ. (n. 594) - «se la loro misura è contenuta in limiti leciti, la relativa corresponsione costituisce adempimento di un’obbligazione naturale per cui non è ammessa ripetizione », mentre se si tratta di interessi usurari, si versa nell’illecito che, come tale, dà luogo a ripetibilità.


Prestazione contraria al buon costume

La seconda eccezione al diritto di ripetere l’eseguito pagamento di un indebito oggettivo ricorre, come detto, quando la prestazione abbia avuto uno scopo che, anche da parte di chi la eseguì, costituiva offesa al buon costume.

La norma non ha riscontro nel codice abrogato. Ma la dottrina e la giurisprudenza – muovendo dall’enunciazione dell’art. 1122 che, quando era contraria alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico, la causa era illecita – consentivano la ripetizione del pagamento fatto in dipendenza di essa, ove l’illiceità fosse soltanto da parte dell’accipiente, non se ricorresse da parte dl solvente o di entrambi.

Anche il nuovo codice riproduce, all’ art. 1343 del c.c., lo stesso concetto della causa illecita enunciato dal codice abrogato.

Ma l’art. 2035 si riferisce alla sua illiceità soltanto per una prestazione contraria al buon costume.

Le ragione che ne indica la relazione al codice civile (n. 790) sono queste: « che l’irripetibilità di quanto sia stato prestato in una situazione di turpitudine reciproca, o anche imputabile soltanto al solvens, risponde alla finalità dell’ordine giuridico che non può dare tutela a chi non ne è degno ».

Da quanto ora affermato si deduce:
1) che, per il nuovo codice, la ripetizione del pagamento eseguito per una causa illecita, siccome contraria a norme imperative o all’ordine pubblico (art. 1343 del c.c.), non trova fondamento nell’istituto del pagamento dell’indebito. Più precisamente: poiché il contratto a causa illecita costituisce un genus di cui sono species l’essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 del c.c.), e soltanto per quest’ultima specie di contratto è dettato il regime eccezionale dell’art. 2035 c.c., ne consegue che tale regime non può essere esteso alle altre due specie – con la conseguenza che in tutti i casi di contratti a causa illecita, che non sia causa turpe perché contraria al buon costume, l’azione di indebito è sempre consentita, anche quando si tratti di atto contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, pure se colui che ha eseguito la prestazione sia stato consapevole e partecipe dell’illecito.

L’azione di indebito resta, quindi, negata soltanto per le prestazioni costituenti offesa al buon costume (contra bonos mores): e l’esclusione sussiste tanto se la prestazione è stata eseguita in una situazione di reciproca turpitudine (in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis), come in caso di turpitudine del solo solvens (nemo auditur suam turpitudinem alligans).

Dev'essere, pertanto, respinta — siccome contraria alla lettera e allo r spirito della legge — ogni tendenza, dottrinaria o giurisprudenziale, che voglia estendere il concetto di atto turpe oltre i confini dell'atto contro il buon co­stume, per farvi rientrare ogni forma d'illecito; e deve guardarsi sempre e unicamente alla sostanza e alla natura dell'atto per derivarne .e applicare la distinzione essenziale che, sulla concezione noministica, si è voluta fare rivi­vere, informandovi l'art. 2035, tra la condicio ob turpem causam in detta norma contemplata e la condicio ob iniustam causam, che ne resta fuori e che è quella della causa illecita per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.

2) che, per escludere la ripetizione del pagamento in ipotesi di pre­stazione per uno scopo contrario al buon costume, non è necessaria l'esi­stenza in atto d'una situazione di turpitudine, cioè un fatto compiuto che costituisca offesa al buon costume: basta che ricorra, e sia dimostrato, che la prestazione fu eseguita per quella finalità. Sicché, se anche tale finalità, per qualunque motivo, non è stata raggiunta, resta ugualmente ferma l'ir­ripetibilità del pagamento per essa eseguito;

3) che, poiché la norma è applicata anche quando il fatto costituisca offesa al buon costume soltanto per chi ebbe ad eseguire il pagamento, resta fissato il significato di quell' “anche” della norma stessa, in senso non aggiuntivo ma esclusivo: non nel senso, cioè, che il fatto debba costituire offesa al buon costume oltreché per l'accipiente anche per il solvente; sebbene nel senso che basta — ma è necessario — che lo costituisca per quest'ultimo.

Questo concetto era espresso più chiaramente esprimeva dall'art. 27 capoverso del pro­getto del libro delle obbligazioni, per il quale « chi ha soddisfatto un'obbli­gazione contraria al buon costume non può esercitare l'azione di ripetizione, salvo che egli sia stato immune dalla violazione ».

La ripetizione, dunque, è ammessa unicamente nel caso in cui il sol­vente non versi — come dice la relazione — in una situazione di turpitudine: in ogni altro caso la ripetizione resta esclusa.

Il passo della relazione citata (n. 790) fa intendere che la disposizione s'informa a un criterio assoluto e totalitario della difesa morale. E la norma avrebbe ancora meglio raggiunto il suo scopo e ancor di più appagato la coscienza giuridica se fosse stata accompagnata, come sanzione contro l'accipiente, nei casi di sua partecipazione alla turpitudine, dalla confisca del prezzo da esso ricevuto .

4) che non è necessario, per aversi una finalità d'offesa al buon costume, che si tratti d'un fatto giuridicamente inquadrabile nella figura di taluno dei reati previsti dal titolo IX del codice penale: ma basta che lo scopo ne sia diretto o incida in una situazione incompatibile, sotto profilo del buon costume, coi principii etici della convivenza politico-giuridica. Molti atti non compresi nell'anzidetto titolo IX del codice penale sono, in­fatti, contro il buon costume (omicidio, furto, falso, ecc.). Ma non è altrettanto vero che ogni attività, soltanto perché penalmente punita o, comunque, co buon costume. Vi sono attività che vengono represse per ragioni speciali, contingenti o transeunti, ma che in sé considerate non intaccano quel minimo personale o sociale di etica giuridico-politica oltre quale soltanto si ha contrarietà al buon costume. Per questo è sempre da guardare alla sostanza e alla natura dell'atto nella sua essenza e nelle sue finalità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2035 Codice Civile

Cass. civ. n. 16706/2020

Ai fini dell'applicazione della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto.

Cass. civ. n. 8169/2018

Ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c. la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per l'ottenimento di un posto di lavoro (nella specie, presso un istituto bancario), a prescindere dall'esito della trattativa immorale, non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tale finalità, certamente contraria a norme imperative, è da ritenere anche contraria al buon costume.

Cass. civ. n. 25631/2017

La nozione di prestazione non ripetibile di cui all’art. 2035 c.c., non si identifica con un dato materiale, qual è la ripetibilità in concreto della prestazione, bensì con un dato giuridico, nel senso che la prestazione fornita non può formare oggetto di obbligazione restitutoria, in favore di chi sia stato partecipe del negozio immorale, in quanto fondata su un contratto illecito, non corrispondente, di conseguenza, ad un interesse giuridicamente tutelabile del creditore.

Cass. civ. n. 8722/1998

Il contratto stipulato dal privato con la P.A., ma nullo per difetto di forma scritta, non può essere considerato contrario al buon costume ai sensi dell'art. 2035 c.c. Ne consegue che il privato, il quale abbia effettivamente eseguito la propria prestazione, può utilmente agire nei confronti della P.A. con l'azione di indebito arricchimento.

Cass. civ. n. 11973/1995

Il pagamento effettuato in base a contratto nullo per contrarietà a norme imperative configura un'ipotesi di indebito oggettivo cui consegue per il disposto dell'art. 2033 c.c. (diversamente dalla nullità per contrarietà al buon costume) la ripetibilità di quanto sia stato pagato.

Cass. civ. n. 4414/1981

L'accertamento che un contratto sia contrario a norme imperative e quindi nullo per tale ragione (art. 1343 c.c.) non impedisce una autonoma valutazione dell'atto dal punto di vista della Sua eventuale immoralità al fine di negare l'azione di ripetizione (art. 2035 c.c.).

La nozione dei negozi contrari al buon costume non può essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma si estende fino a comprendere i negozi contrari a quei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e sani principi, in un determinato momento ed in dato ambiente. Pertanto, poiché la causa turpe deve essere apprezzata in relazione al momento in cui il negozio è stato compiuto, deve escludersi che sia contrario al buon costume un contratto diretto a violare norme imperative ma non più sanzionate penalmente al momento della conclusione del contratto, in quanto lo stesso legislatore, escludendo la rilevanza penale di tali fatti, quanto meno pro tempore, attenua la valutazione negativa dei fatti stessi anche sotto il profilo etico e sociale.

Cass. civ. n. 1035/1977

Sono irripetibili, a norma dell'art. 2035 c.c., i soli esborsi fatti per uno scopo contrario al buon costume, non pure le prestazioni fatte in esecuzione di un negozio illegale per contrarietà a norme imperative. (Nella specie è stato ritenuto contrario a norme imperative l'accordo con il quale si era pattuito che il preponente avrebbe omesso di iscrivere l'agente all'Enasarco e. gli avrebbe corrisposto direttamente le somme che avrebbe dovuto versare a titolo di contributi al fondo di previdenza, in deroga alla disciplina previdenziale del settore).

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