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Articolo 1445 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi

Dispositivo dell'art. 1445 Codice Civile

L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [2652 n. 6](1).

Note

(1) Pertanto, se la domanda di annullamento è soggetta a trascrizione, sono salvi solo i diritti acquistati dai terzi con atto trascritto prima della trascrizione della domanda di annullamento.

Ratio Legis

La regola della salvezza degli acquisti dei terzi si spiega con la necessità di favorire i traffici giuridici, che risulterebbero paralizzati se i terzi dovessero temere di vedere pregiudicato il proprio acquisto a causa dell'annullamento del negozio stipulato dal proprio dante causa. Tuttavia, nel caso di incapacità di una parte (1425 c.c.) prevale l'esigenza dell'ordinamento di tutelare l'incapace mentre in caso di trascrizione (v. 2643 ss. c.c.) questa prevale in quanto sistema di pubblicità.

Spiegazione dell'art. 1445 Codice Civile

Carattere innovativo della disposizione
Innovando profondamente, in armonia con il principio dell’affidamento, sul sistema del codice abrogato, nel quale si applicava rigidamente il principio «resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis», il nuovo codice fa salvi, nel caso di annullabilità non dipendente da incapacità legale, i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, purché, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti nei pubblici registri, l’atto di acquisto sia stato iscritto o trascritto prima della trascrizione della domanda di annullamento. La portata della novella viene poi ampliata dalle norme in materia di trascrizione, le quali (articoli 2652, n. 6; 2690, n. 3 cod. civ.), fanno salvi, anche nel caso di incapacità legale, i diritti acquistati, tanto a titolo gratuito quanto a titolo oneroso, dai terzi di buona fede, qualora la domanda di annnullamento sia trascritta dopo cinque o tre anni, a seconda che si tratti di bene immobile o di bene mobile iscritto nei pubblici registri, dalla trascrizione del contratto impugnato.
Tecnicamente, per chi non accetta la figura dell'inopponibilità, la validità degli acquisti dei terzi va configurata come una validità di acquisti a non domino.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

283 Quanto, poi, agli effetti dell'annullamento, in coerenza ai principi dell'affidamento, mi è parso giusto prevedere che l'annullamento medesimo, se non dipenda da incapacità legale, non può essere opposto ai terzi che hanno acquistato, in buona fede e a titolo oneroso, diritti sulla base del contratto annullato, purché la causa di nullità non sia riconoscibile dal terzo (art. 305).
Così ho affermato il carattere reale del vizio di incapacità, vizio che comprende anche il difetto di forme prescritte per la valida attività giuridica dell'incapace.
Qualunque sia la condizione subiettiva del terzo, vi è però sempre da tener conto dell'effetto della trascrizione della domanda di annullamento; se il terzo ha acquistato dopo tale trascrizione, la sua condizione non può meritare alcuna tutela.

Massime relative all'art. 1445 Codice Civile

Cass. civ. n. 22585/2019

L'art. 1445 c.c., escludendo gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente l'efficacia dell'annullamento nei confronti degli acquirenti rispetto ai quali non ricorra tale requisito soggettivo. Il giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici.

Cass. civ. n. 981/2010

II giudicato sull'annullamento del contratto (nella specie, la cessione della quota di partecipazione ad una società in accomandita semplice), è opponibile nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso salvo il caso in cui il successore medesimo abbia acquistato detto diritto in buona fede, non potendo in tal caso egli essere pregiudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1445 c.c.

Cass. civ. n. 11265/2002

L'art. 1432 c.c., che disciplina l'ipotesi di rettifica del contratto, non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anteriorità della trascrizione di cui all'art. 1445 c.c.

Cass. civ. n. 7322/1986

Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c., in correlazione all'art. 640 c.p.), sibbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, né sotto il profilo intensivo, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e cosa a viziarne il consenso. Pertanto, con riguardo alla vendita, il soggetto attivo che riceve la cosa, col consenso sia pur viziato, dell'avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo con la conseguenza che, a sua volta, quest'ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'azione di annullamento, da parte del deceptus, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445 (in relazione agli artt. 2652, n. 6, 2690, n. 3, c.c.).

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