Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14 del 10 gennaio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2126 cod. civ., secondo cui la nullitą del contratto di lavoro non travolge gli effetti economici della prestazione lavorativa gią eseguita, trova applicazione anche a tutela del lavoro «parasubordinato» (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) alla stessa stregua di quello subordinato, con riguardo alle esigenze fondamentali del lavoratore. Pertanto, anche la nullitą del contratto di lavoro «parasubordinato» con un'amministrazione pubblica, per difetto della forma scritta, necessaria ad substantiam, non esclude il diritto alla retribuzione del lavoratore autonomo che abbia prestato un'attivitą inserita in modo coordinato e continuativo nella organizzazione dell'amministrazione stessa, ove non ricorra l'ipotesi di illiceitą della causa o dell'oggetto del contratto, prevista dal secondo comma dell'art. cit., e sempre che non si tratti di esercizio di attivitą che richieda con riguardo ad una professione intellettuale l'iscrizione in un apposito albo od elenco (nella specie, l'amministrazione era autorizzata a concludere contratti a termine con esperti e l'attivitą svolta era stata di consulenza amministrativa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.