Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16150 del 11 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui l'amministrazione datrice di lavoro abbia illegittimamente applicato un trattamento individuale diverso da quello previsto dalla corretta fonte legale (contrattazione collettiva), la posizione giuridica soggettiva del lavoratore non viene tutelata dall'applicazione dell'art. 2126 c.c., poiché quest'ultimo riguarda l'ipotesi di prestazioni lavorative rese sulla base di un contratto nullo e non quella dell'applicazione irregolare delle norme sul trattamento economico.

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