Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15880 del 12 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In conformitą con i principi costituzionali di tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 Cost.) e di garanzia di una retribuzione proporzionata alla quantitą e qualitą della prestazione, il contratto di lavoro instaurato in assenza di prova pubblica selettiva con un ente presso il quale, ancorchč di natura privata, l'assunzione sia consentita solo mediante procedura concorsuale (nella specie, una "casa di ospitalitą") soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 c.c., che fa salvi gli effetti del rapporto, ai fini retributivi, per il periodo in cui la prestazione lavorativa risulta di fatto effettuata.

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