(massima n. 1)
La Corte di Cassazione ha chiarito che solo una radicale difformità della prestazione resa rispetto al progetto di lavoro socialmente utile può comportare la riconduzione di tale rapporto lavorativo al paradigma normativo dell'art. 2126 c.c. La mancata allegazione e prova dei progetti e delle relative proroghe da parte del lavoratore socialmente utile rende impossibile la valutazione di tale difformità.