(massima n. 1)
In tema di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del M.I.U.R., ai fini del diritto al pagamento delle differenze stipendiali in ragione dell'anzianitą di servizio maturata, č da escludere l'applicabilitą dell'art. 2126 c.c., norma che riguarda una dinamica, quella della prestazione di fatto del lavoro sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, che č del tutto estranea alla questione della maturazione di differenze stipendiali, a titolo retributivo pieno, in ragione del maturare dell'anzianitą per effetto del succedersi di contratti a termine, della cui piena validitą, nel periodo in cui le prestazioni sono state rese, non vi č, invece, questione.