Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11559 del 26 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validitą dello stesso contratto di lavoro, il quale - ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto - deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilitą per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 c.c., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione.

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