Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 17932 del 28 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. č integrativo con le disposizioni prevista dalla contrattazione collettiva che stabiliscano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa. Qualora una prestazione straordinaria, sia stata svolta in modo coerente con la volontā del datore di lavoro essa va remunerata a prescindere dalla validitā della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessitā di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.

(massima n. 2)

Il diritto al compenso per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non č precluso dalla mancanza di autorizzazione specifica prevista dalla contrattazione collettiva, purché le prestazioni lavorative siano state svolte in modo coerente con la volontā del datore di lavoro. La remunerazione deve avvenire a prescindere dalla validitā formale della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo il diritto del dipendente a percepire il corrispettivo per il lavoro effettivamente prestato, in linea con l'art. 36 Cost.

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