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Articolo 2332 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Nullità della società

Dispositivo dell'art. 2332 Codice Civile

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità(1) della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

  1. 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico [1418];
  2. 2) illiceità dell'oggetto sociale;
  3. 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità [2309] nomina i liquidatori [2487].

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese [1423, 2379].

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.

Note

(1) La nullità può essere dichiarata solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma in esame, peraltro ridotte rispetto alla previsione antecedente alla riforma. Tra le altre, è stata eliminata la ambigua previsione del vecchio n. 1 (mancanza dell'atto costitutivo), mentre è ancora annoverata fra le cause di nullità l'ipotesi, di più facile individuazione, della mancanza della forma dell'atto pubblico. È consentita, inoltre, la rimozione della causa di nullità anche attraverso strumenti diversi dalla modificazione dell'atto costitutivo.

Ratio Legis

La società iscritta è soggetto dotato di personalità giuridica che entra in contatto con terzi il cui legittimo affidamento va pienamente tutelato. La disciplina generale dell'invalidità dei contratti plurilaterali si applica, dunque, soltanto prima della iscrizione al Registro delle Imprese, mentre a seguito dell'iscrizione trova attuazione la norma in commento.

Spiegazione dell'art. 2332 Codice Civile

La disciplina in oggetto si applica dopo l’iscrizione della società: prima dell’iscrizione esiste solo un contratto di società e, quindi, in mancanza di norme di legge, vale la disciplina generale dei contratti.

Dopo l’iscrizione nasce un’organizzazione di persone e di mezzi abilitata a operare con i terzi che è entrata nel traffico giuridico.

La nullità della società segue una disciplina diversa dall’invalidità negoziale.

Le disposizioni in materia di nullità della società si ispirano a tre regole fondamentali:
a)
tassatività della fattispecie;
b)
conversione delle cause di nullità in cause di scioglimento;
c) possibilità di sanatoria.

I casi di nullità del contratto sociale e, quindi, della società sono tassativi e sono i seguenti:
1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico (2328 c.c.);

2) illiceità dell’oggetto sociale (2328 c.c.);

3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale (2328 c.c.).

Al di fuori di tali ipotesi la nullità della società non può essere dichiarata.

L’invalidità della singola partecipazione sociale opera come causa di recesso ex lege. Ne consegue che l’invalidità della singola partecipazione non comporta l’invalidità dell’intero contratto neanche se la partecipazione debba considerarsi essenziale.

Il 2° comma deroga alla disciplina della nullità dei contratti in quanto la dichiarazione di nullità in ambito contrattuale ha efficacia ex tunc, ovvero effetto retroattivo. Invece in ambito societario la nullità ha efficacia ex nunc. L'efficacia degli atti compiuti dopo l'iscrizione nel registro delle imprese non è pregiudicata sia nei confronti dei soci che nei confronti dei terzi, a prescindere se questi fossero in buona fede o a conoscenza della causa di nullità.
Il 3° costituisce applicazione del principio di efficacia ex nunc della nullità, infatti secondo i principi generali i soci sarebbero sciolti da ogni obbligazione. Ciò non vale in ambito societario in cui i soci non sono liberati dal conferimento ficnhé non siano soddisfatti i creditori sociali.
La nullità va dichiarata a seguito di procedimento contenzioso a contraddittorio pieno e con decisione a forma di sentenza, non mediante procedimento camerale. L'azione va proposta nei confronti della società. La sentenza che dichiara la nullità dispone che si proceda alla liquidazione e i liquidatori sono nominati nella sentenza stessa.
Il 5° comma sancisce il principio di sanatoria delle cause di nullità. In particolare:
- la mancata stipulazione dell'atto costitutivo è eliminata mediante la rinnovazione per atto pubblico dell'atto costitutivo con la partecipazione di tutti i soci;
- la illiceità dell'oggetto sociale è sanata mediante una deliberazione dell'assemblea straordinaria di modifica dell'oggetto sociale;
- la mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale, è sanata con una deliberazione dell'assemblea straordinaria di modifica dell'atto costitutivo con l'integrazione degli elementi mancanti.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto nel registro delle imprese. La pubblicità ha la funzione di offrire maggior tutela ai terzi. Invece il dispositivo della sentenza che rigetta la domanda non è soggetto a pubblicità. Laddove la nullità non possa essere dichiarata in quanto la causa è stata eliminata, sarà comunque necessaria l'iscrizione dell'atto che ha eliminato la nullità. La norma non fissa un termine per l'iscrizione. Si ritiene applicabile, per analogia,
l'art. 2383 4° comma c.c. che indica un termine di 30 giorni.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

1 Per quanto concerne la disciplina dei vizi della fase costitutiva, l'indicazione di cui all'art. 4, terzo comma, lettera b), della legge di delega, che impone di limitarne la rilevanza, è stata soddisfatta riducendo drasticamente le ipotesi previste dell'art. 2332 come modificato, in attuazione della prima direttiva comunitaria, con il d. p. r. 29 dicembre 1969, n. 1127. Si è potuto infatti osservare che la suddetta direttiva contiene un'enumerazione di un numero massimo delle possibili cause di nullità la cui previsione è consentita agli Stati membri, non certamente un obbligo comunitario di prevederle tutte; e che in realtà così è stata intesa da tutti gli ordinamenti europei, nessuno dei quali, salvo l'Italia, ha proceduto alla sua attuazione riproducendo l'elencazione della direttiva medesima. Sulla base di tali considerazioni la scelta adottata con il nuovo testo dell'art. 2332 è stata nel senso di limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva a quelli soltanto che assumono un senso alla luce della sua disciplina, escludendo quindi ipotesi in effetti di difficile se non impossibile realizzazione e che, pur in pratica mai presentatesi, avevano creato non trascurabili dubbi interpretativi di sistema e con essi l'eventualità di orientamenti interpretativi che potrebbero porre in pericolo il principio di tassatività delle cause di nullità alla base della norma. Fondamentalmente immutata, poiché conforme sia ai principi ispiratori della legge di delega sia a quelli della prima direttiva comunitaria, è invece la disciplina delle conseguenze della dichiarazione di nullità della società: essa, come tradizionale nell'ordinamento non solo italiano, comporta la liquidazione della società con salvezza di tutti gli atti compiuti e quindi dei diritti ed obblighi dei soci e dei terzi. In proposito si è soltanto precisato, con modifica dell'ultimo comma dell'art. 2332, che la eliminazione della nullità ivi prevista non è soltanto quella, come letteralmente si esprimeva il testo originario del codice, che avviene mediante modificazione dell'atto costitutivo: il che potrà consentire di avvalersi di siffatta eliminazione della nullità anche in casi nei quali il procedimento di modificazione dell'atto costitutivo non risulta tecnicamente utilizzabile (così, in particolare, nell'ipotesi di nullità per la mancanza di atto pubblico e mediante una sua ripetizione da parte dei soci).

Massime relative all'art. 2332 Codice Civile

Cass. civ. n. 9124/2015

La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, "quoad effectum", allo scioglimento della stessa, sicchè la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote.

Cass. civ. n. 30020/2011

Non è configurabile la simulazione dell'atto costitutivo di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata), in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e l'organizzazione dell'ente, in forza di un contratto sociale non solo regolatore degli interessi dei soci ma, nel contempo, atteggiato come norma programmatica dell'agire sociale, la cui sfera è destinata ad interferire con interessi estranei ai contraenti, donde il rilievo preminente della tutela dei terzi e l'irrilevanza, dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale. Tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell'ente, è sotteso all'art. 2332 c.c., imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della società da esso previsti, in nessuno dei quali è, quindi, riconducibile la simulazione. (Principio enunciato in fattispecie anteriore alla riforma di cui al d.l.vo n. 6 del 2003).

Cass. civ. n. 7/1995

Il principio posto per le società di capitali dall'art. 2332 cod. civ. secondo cui le cause di nullità del contratto di società si convertono in cause di scioglimento con conseguente efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese non può essere esteso per analogia alle società di persone, atteso che detta norma è imperniata su un procedimento formale (l'iscrizione nel registro delle imprese) che è assente, nel suo valore costitutivo, nelle società di persone.

Cass. civ. n. 12302/1992

Il principio che non è configurabile la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, in considerazione delle particolari e inderogabili formalità che presiedono alla sua organizzazione, non trova deroga con riguardo alla disposizione di cui all'art. 2332 c.c. (cui rinvia l'art. 2519 c.c. in tema di società cooperative), nel testo modificato dall'art. 3, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 emanato in attuazione della direttiva CEE n. 68/151 di armonizzazione della disciplina societaria, atteso che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente, alla stregua della direttiva stessa, la quale esclude, al di fuori dei casi elencati, l'assoggettamento delle società «ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa e annullabilità» (articolo secondo).

Cass. civ. n. 5735/1992

In tema di nullità del contratto sociale, l'ultimo comma dell'art. 2332 c.c. - in base al quale la nullità stessa non può essere dichiarata quando sia stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese - non osta, ove difetti detta sanatoria, all'applicabilità, in presenza di una clausola nulla che non infici l'intero contratto, del principio di cui all'art. 1419 c.c., per effetto del quale il negozio rimane valido con l'esclusione della clausola nulla (nella specie, previsione della partecipazione ad una società cooperativa anche di società commerciali).

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