(massima n. 2)
La salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., non è assoluta ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro; dovrà essere valutato se ricorrano profili di controeccezione ex art. 2126 cod. civ., qualora si accerti la validità del rapporto.