Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5168 del 27 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Le preclusioni rispetto all'introduzione in causa di nuovi fatti a fondamento dell’eccezione di nullità vengono meno quando la conoscenza dei fatti che sostanziano tale eccezione sia sopravvenuta rispetto alla pronuncia di primo grado e ciò in lineare applicazione del principio generale previsto dall'art. 153, comma 2, cod. proc. civ.

(massima n. 2)

La salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., non è assoluta ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro; dovrà essere valutato se ricorrano profili di controeccezione ex art. 2126 cod. civ., qualora si accerti la validità del rapporto.

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