Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3504 del 7 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilitą, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.

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