(massima n. 1)
In materia di applicazione di progressioni all'interno delle Aree, non si applica l'articolo 2126 comma 2 c.c. e pertanto non vi č diritto del dipendente a ottenere la restituzione di differenze retributive per il periodo in cui vi č stata l'attribuzione del livello economico successivamente revocata in autotutela. Il passaggio a un successivo livello economico non determina lo svolgimento di mansioni superiori in quanto sono da considerare equivalenti e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell'area, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001.