Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16153 del 11 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di applicazione di progressioni all'interno delle Aree, non si applica l'articolo 2126 comma 2 c.c. e pertanto non vi č diritto del dipendente a ottenere la restituzione di differenze retributive per il periodo in cui vi č stata l'attribuzione del livello economico successivamente revocata in autotutela. Il passaggio a un successivo livello economico non determina lo svolgimento di mansioni superiori in quanto sono da considerare equivalenti e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell'area, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001.

(massima n. 2)

L'applicazione errata dell'art. 2126 c.c. avviene quando si discute della corrispondenza tra retribuzione percepita dal lavoratore e retribuzione contrattualmente prevista per le mansioni svolte (art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001), e non della nullitā del contratto di lavoro.

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