(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego privatizzato, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c., quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontą del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validitą della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, in quanto prevale la necessitą di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.