(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma č integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontā del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validitā della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessitā di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.