(massima n. 1)
Se le prestazioni dei lavoratori socialmente utili divergono dai contenuti e dai tempi previsti nel programma LSU, rendendosi in contrasto con norme di tutela del lavoratore subordinato, la disciplina del diritto alla retribuzione per il lavoro effettivamente svolto ex art. 2126 c.c. trova applicazione. In tali casi, il rapporto può qualificarsi diversamente e configurarsi come lavoro subordinato.