Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22093 del 5 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in mancanza di prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti all'inquadramento poi revocato, non č applicabile l'art. 2126 c.c., che tutela il diritto alla retribuzione per prestazioni lavorative rese in violazione di legge ma effettivamente svolte.

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