(massima n. 1)
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in mancanza di prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti all'inquadramento poi revocato, non č applicabile l'art. 2126 c.c., che tutela il diritto alla retribuzione per prestazioni lavorative rese in violazione di legge ma effettivamente svolte.