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Articolo 1360 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Retroattività della condizione

Dispositivo dell'art. 1360 Codice Civile

(1)Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto(2), salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso(3).

Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica [1467], l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Note

(1) La retroattività di cui tratta la norma è definita reale, in quanto opera anche nei confronti dei terzi, e si distingue dalla c.d. retroattività obbligatoria, che opera solo tra le parti e che si configura in caso di risoluzione per inadempimento (1458 c.c.).
(2) Pertanto, se Tizio acquista un terreno a condizione di potervi edificare entro un anno e la condizione si avvera, l'effetto traslativo si verifica sin dal momento in cui ha concluso il contratto; se acquista il terreno ma a condizione che il contratto cesserà di produrre effetti se entro un anno non ottiene la possibilità di edificare e non ottiene, trascorso un anno, tale possibilità, è come se il contratto non fosse mai stato stipulato.
(3) Ad esempio, ai sensi del successivo comma 2, la natura stessa del contratto a prestazioni continuate o periodiche (qual è, tra gli altri, il contratto di somministrazione, v. 1559 c.c.) ne giustifica la non retroattività.

Ratio Legis

Il legislatore stabilisce che gli effetti del contratto si producono sin dalla stipula poichè considera che le parti hanno concluso il contratto in un dato momento, anteriore al verificarsi dell'evento dedotto in condizione; se avessero voluto che gli effetti si producessero successivamente, appunto al verificarsi dell'evento, avrebbero atteso fino a quel momento per giungere all'accordo, e non lo avrebbero anticipato.
Il secondo comma contempla una specifica ipotesi che deroga a tale regola e che si spiega considerando che nei contratti periodici o continuativi ciascuna prestazione è autonoma.

Brocardi

Condicio existens ad initium negotii retrahitur
Condicio existens ad initium negotii retrotrahitur

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

621 L'avveramento della condizione retroagisce al tempo del contratto (art. 1360 del c.c.) come effetto naturale, non come effetto necessario ed essenziale. La retroattività si fonda sulla presunta volontà delle parti; perciò può valere fin tanto che contraenti non abbiano voluto dare, all'avveramento della condizione, effetto ex nunc (art.1360, primo comma). Ma anche la particolarità del rapporto talvolta può porre un limite al principio della retroattività (art. 1360, primo comma); se, ad esempio, il contratto ha per oggetto prestazioni periodiche o continuate, il ripristino della situazione anteriore non sarebbe giustificato, avuto riguardo al carattere essenzialmente autonomo delle singole prestazioni (art. 1360, secondo comma). Ipotesi di deroga al principio di retroattività si hanno altresì per volontà della legge; esempio ne è l'art. 1465 del c.c., quarto comma, sul quale sarà tenuto discorso più avanti (n. 664). La retroattività non distrugge però gli atti di amministrazione compiuti prima dell'avveramento della condizione (art. 1361 del c.c.): essi infatti attuano il diritto condizionato e quindi sono da ritenersi validamente compiuti dalla parte a cui spetta l'esercizio del diritto medesimo nel periodo di attesa dell'evento preveduto. E' escluso l'obbligo di restituire i frutti percepiti in pendenza della condizione da chi, per il verificarsi di questa, non può più ritenersi che durante qual periodo sia stato titolare del diritto (art. 1361, secondo comma). Infatti il godimento dei frutti da parte di quest'ultimo, nei contratti a titolo oneroso, compensa il mancato godimento del corrispettivo dovuto per tutto il tempo anteriore all'avverarsi della condizione; per i contratti a titolo gratuito, a sua volta, l'obbligo di restituire i frutti contrasterebbe con i limiti normali della liberalità o con lo scopo che essa intende realizzare. La norma è però derogabile per volontà delle parti e si applica quando la legge non dispone diversamente.

Massime relative all'art. 1360 Codice Civile

Cass. civ. n. 16372/2022

In tema di imposta di registro, in caso di vendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva, la retroattività dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 1360 c.c., riguarda le parti, ma non può essere opposta a soggetti terzi, quale l'amministrazione finanziaria, per computare retroattivamente dei termini ad un periodo in cui non era possibile o certo l'esercizio di una determinata facoltà; pertanto, fino a quando non si sia avverata la condizione, non sorge il potere dell'ufficio di accertare la sussistenza o meno dell'agevolazione e disporne la decadenza per mancata alienazione dell'immobile entro il triennio.

Cass. civ. n. 12895/2012

La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, se pure rende privo di effetti l'adempimento tardivo, non impedisce al contratto di continuare a produrre i propri effetti, sino a quando la domanda non sia accolta. Da ciò consegue che ove il trasferimento della proprietà sia stato sottoposto dalle parti ad una condizione sospensiva, l'avverarsi di questa produce i propri effetti quand'anche avvenga successivamente alla domanda di risoluzione, purché prima dell'accoglimento di essa.

Cass. civ. n. 14112/2009

Allorché fra le parti di un contratto di compravendita avente ad oggetto un'area edificabile sia stato pattuito che, per il caso della realizzazione di una maggiore volumetria da parte dell'acquirente, questi sia obbligato al pagamento di un prezzo ulteriore, maggiorato di una somma a titolo di interessi per il periodo intercorrente fra la data della compravendita e quella del pagamento del conguaglio, detti interessi non hanno carattere moratorio, ma compensativo, in quanto, essendo il supplemento del corrispettivo subordinato ad un evento futuro ed incerto, qualificabile come condizione sospensiva, i relativi effetti retroagiscono, ai sensi dell'art. 1360 c.c., al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che gli interessi hanno la funzione di integrare il corrispettivo e non di risarcire il danno cagionato dal ritardo e, pertanto, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Cass. civ. n. 7377/1996

In tema di negozio condizionato, ove, ai sensi dell'art. 1359 codice civile, si debba ritenere verificata la condizione mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, deve aversi riguardo, al fine della determinazione dei rispettivi diritti ed obblighi, alla situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto, non essendo invece consentito fare riferimento ad un'epoca successiva, attesa la retroattività della condizione stabilita dall'art. 1360 codice civile, il cui disposto deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie regolata dal citato art. 1359 codice civile.

Cass. civ. n. 949/1985

Qualora l'operatività di un contratto (nella specie, agenzia) venga subordinata dalle parti al perfezionarsi di un altro contratto fra una di esse ed un terzo (nella specie, fornitura al preponente di componenti degli impianti industriali dei quali l'agente avrebbe dovuto promuovere la vendita), il collegamento funzionale fra l'uno e l'altro negozio si traduce, per il primo, in una condizione di natura sospensiva, in quanto la sua efficacia viene a trovare presupposto nella conclusione del secondo. Ne consegue che il mancato verificarsi di tale condizione osta a che il contratto concluso, ancorché ad esecuzione continuata o periodica, possa produrre qualsiasi effetto, restando in particolar modo inapplicabile il disposto dell'art. 1360 secondo comma c.c., sulla salvezza delle prestazioni già eseguite, il quale riguarda la diversa ipotesi della condizione risolutiva.

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