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Articolo 109 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

Dispositivo dell'art. 109 TUIR

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

  1. a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
  2. b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
  3. c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia deducibili:

  1. a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
  2. b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

6. [Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.](1)

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.

9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

  1. a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
  2. b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Massime relative all'art. 109 TUIR

Cass. civ. n. 15752/2020

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 (già art. 75) T.U.I.R. "le spese di acquisizione dei servizi" sono da imputare e si considerano sostenute nell'esercizio nel quale la prestazione di servizi "è ultimata" sicché, nel caso di conclusione di un contratto "a effetti obbligatori" (nella specie, preliminare di compravendita immobiliare), il costo corrisposto all'intermediario, in assenza di clausole sospensive della debenza della provvigione rilevante fiscalmente, deve essere imputato secondo il criterio di competenza, da individuarsi nel momento in cui lo stesso, essendo stato stipulato il preliminare, possa ritenersi certo e determinato, avendo il mediatore ultimato la propria attività.

Cass. civ. n. 15288/2020

In tema di IVA, il diritto del contribuente alla detrazione, fondandosi sul principio di neutralità dell'imposta, muove da presupposti diversi da quelli della deducibilità dei costi di impresa, sicché alla indeducibilità non consegue automaticamente l'indetraibilità, prevista nelle ipotesi di operazioni soggettivamente esistenti, in cui le interposte "cartiere" non versano l'IVA che viene in seguito detratta dall'acquirente reale.

Cass. civ. n. 15161/2020

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità.

Cass. civ. n. 14999/2020

In tema di IVA, il meccanismo del cd. "reverse charge" interno, previsto, tra l'altro, dall'art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi del settore edilizio, è volto a contrastare le possibili frodi dovute al mancato versamento dell'imposta da parte delle imprese edili, dopo che queste ne abbiano addebitato l'importo ai committenti; pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'assolvimento dell'IVA mediante il regime dell'inversione contabile, spetta al contribuente fornire elementi idonei a dimostrarne la sussistenza e la natura delle operazioni, in conformità al principio di vicinanza della prova.

In tema di imposte sul reddito d'impresa, in presenza di contestazione dell'Amministrazione finanziaria relativa all'insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, è onere del contribuente dimostrare l'esistenza e l'ammontare della stessa, oltre che l'inerenza all'attività di impresa esercitata ai fini della deduzione, senza che rilevi l'eventuale inerzia dell'Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per i periodi di imposta precedenti, contenente la medesima posta, stante l'autonomia di ciascun periodo ai fini dell'esercizio del potere impositivo, tale per cui il termine decadenziale va valutato con riferimento al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione rettificata.

Cass. civ. n. 10122/2020

In tema di imposte sui redditi, gli accantonamenti di utili che l'imprenditore effettui, in un determinato esercizio, per il pagamento di imposte non deducibili, ovvero, in caso di precedente "condono", in difetto delle condizioni o senza gli adempimenti contemplati dall'art. 4 del d.l. n. 660 del 1973, conv. in l. n. 823 del 1973, vanno inclusi nella dichiarazione dell'imponibile relativa a detto esercizio e, in mancanza, sono suscettibili di "ripresa", con avviso in rettifica della dichiarazione medesima. Il recupero a tassazione, pertanto, non può avvenire in via di rettifica della dichiarazione inerente ad esercizio posteriore, nel quale vi sia stato prelevamento in tutto od in parte dalla riserva, atteso che tale prelevamento non esprime un reddito del nuovo periodo d'imposta, ma il mero impiego di un reddito pregresso.

Cass. civ. n. 6240/2020

La cessione di "quote di produzione" di prodotti agricoli avente ad oggetto il diritto di coltivazione di un determinato prodotto (nella specie tabacco), configurandosi come prestazione di servizi strumentali alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico della coltura, è soggetta al regime ordinario dell'IVA, anche quando la cessione sia effettuata da un'associazione di produttori per conto dei propri associati, stante il disposto di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, vigendo il principio di assoggettamento ad IVA delle operazioni relative a prestazioni di servizi rese dalle associazioni.

Cass. civ. n. 1232/2020

In caso di conferimento d'azienda, il "bonus" aggregazioni ex l. n. 296 del 2008, riguardante i beni strumentali, materiali e/o dell'avviamento, e il regime sostitutivo di cui all'art. 1, comma 48, della l. n. 244 del 2007 non costituiscono regimi opzionali concorrenti, ma disciplinano fattispecie differenti, atteso che, nel primo caso, l'opzione in favore dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui residui valori presenti in bilancio, riconosciuta al contribuente che abbia beneficiario dell'agevolazione, riguarda i disallineamenti derivanti dai maggiori valori iscritti dal conferitario rispetto all'ultimo valore, fiscalmente riconosciuto, iscritto dal conferente, mentre nel secondo caso le differenze tra valori civili iscritti in bilancio e valori fiscali dei cespiti conferiti sono state originate presso il conferente, anche solo in parte, da deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che, mentre nel primo caso non vi è alcuna deduzione dal reddito imponibile da recuperare a tassazione, nel secondo trova applicazione, in via prioritaria, il regime dell'imposizione sostitutiva, prevalendo la disciplina prevista per il recupero di tali eccedenze extracontabili operate in esercizi precedenti e rimaste sottratte all'imposizione.

Cass. civ. n. 559/2020

In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa.

Cass. civ. n. 34391/2019

In tema di redditi d'impresa, la sanzione pecuniaria comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per abuso di posizione dominante, avendo funzione repressiva, non è deducibile, sia per mancanza di inerenza con la produzione del reddito - derivando essa da un comportamento illecito che, essendo radicalmente antitetico al corretto andamento della vita dell'impresa, non costituisce fattore produttivo - sia perché la sua deducibilità, neutralizzandone la "ratio" punitiva, la trasformerebbe paradossalmente in un risparmio d'imposta ovvero in un vantaggio fiscale.

Cass. civ. n. 33915/2019

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito che - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012 - siano direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati e non devono pertanto concorrere alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. (Nella specie, è stato escluso che la società avesse fornito la prova della fittizietà dei componenti positivi di reddito derivanti da operazioni accertate come mai compiute, avendo anzi sempre dedotto di avere dimostrato l'effettiva realizzazione delle attività sottese alle fatture accertate come fittizie).

Cass. civ. n. 31789/2019

In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), norma integrante "ius superveniens" astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

Cass. civ. n. 28355/2019

In tema di imposte sui redditi, le somme versate dall'istituto bancario per coprire i costi delle transazioni stipulate con i clienti al fine di prevenire contenziosi giudiziari (nella specie per inosservanza degli obblighi informativi propedeutici alla conclusione di contratti di investimento aventi ad oggetto obbligazioni Cirio e Bond argentini), costituendo risarcimento del danno, sono deducibili come sopravvenienze passive, nell'esercizio in cui intervengono, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale e, dunque, inerenti ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986.

In tema di determinazione del reddito di impresa, la società che per la redazione dei bilanci si avvalga dei principi contabili internazionali deve contabilizzare i costi sostenuti per l'acquisto del diritto di superficie (nella specie funzionale all'utilizzo di un immobile per fini di mutualità bancaria diretta ed esterna, a fronte di rendita annuale pagata in 72 anni) secondo quanto previsto dal principio IAS 16, par. 23, con imputazione temporale dal momento in cui il bene è disponibile, e non da quando è utilizzato in concreto in forza del successivo par. 55; trattandosi di interessi passivi, l'applicazione del principio di "derivazione rafforzata" consente la deducibilità di detti costi, a fronte di pagamento differito, secondo il regime di cui agli artt. 83 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, con il corollario della prevalenza della sostanza sulla forma, funzionale alla confrontabilità dei bilanci con la valorizzazione dell'effettivo contenuto economico degli atti di gestione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la banca avesse correttamente qualificato l'acquisto del diritto di superficie come finanziamento, al tasso di mercato per l'acquisto dell'immobile, iscrivendolo, nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali ad uso funzionale).

Cass. civ. n. 23355/2019

In tema di determinazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, la deducibilità dei componenti negativi deve avvenire nel rispetto del principio di libera concorrenza - del quale è attuativo l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 - il quale impone che i criteri di determinazione del reddito delle stabili organizzazioni siano omogenei rispetto a quelli operanti per le imprese residenti nello Stato. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata là dove aveva reputato la legittimità di un avviso di accertamento che, in presenza di una stabile organizzazione "sottocapitalizzata" di una società del Regno Unito esercente l'attività bancaria nel territorio dello Stato, adottando dei correttivi ai fini della salvaguardia del principio di libera concorrenza, aveva, per un verso, individuato un "fondo di dotazione figurativo" della stabile organizzazione e riconosciuto la deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti della "casa madre" solo per quelli maturati sull'importo eccedente tale fondo e, per un altro, assunto l'esistenza, anch'essa figurativa e ipotetica, di un patrimonio di vigilanza, parametrato alle linee di credito concesse, e riconosciuto la deducibilità delle perdite su crediti nella misura corrispondente al profitto dichiarato dalla stabile organizzazione in Italia, con l'esclusione, invece, della quota parte di perdite riferibile alla "casa madre").

Cass. civ. n. 20946/2019

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese per i servizi di trasporto aereo di persone (cd. aerotaxi), sostenute nell'esercizio dell'attività di impresa, sono deducibili quali costi passivi ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora 105) del d.P.R. n. 917 del 1986, sulla deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, si applica anche all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia" cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., richiamato dal comma 3 del cit. art. 70, dovendosi ritenere tale locuzione riferita a tutta la materia regolata dall'art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 303 del 1991 (a decorrere dal 1° gennaio 1993), contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra "indennità di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennità suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), né potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell'indennità.

Cass. civ. n. 19191/2019

In caso di accertamento induttivo puro l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art. 109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico.

Cass. civ. n. 16010/2019

In tema di processo tributario, le controversie in materia di I.V.A. sono soggette a norme comunitarie imperative la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., e dall'eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano - secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, in causa C-2/08 - la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza unionale come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta, sicché il giudicato formatosi in materia di tributi diretti non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d'imposta sul valore aggiunto, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto.

Cass. civ. n. 10902/2019

In tema di imposte sui redditi delle società di capitali, la determinazione della base imponibile è, di regola, ispirata al criterio della "dipendenza", ossia della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformità dei canoni del codice civile e dei princìpi contabili nazionali, sicché, nella dichiarazione fiscale, la quota di ammortamento di un bene strumentale è deducibile anche per le annualità durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile l'utilizzo. (La S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto deducibili, ai sensi dell'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986, le quote di ammortamento di un impianto di compostaggio relative ad annualità nelle quali lo stesso era sottoposto a sequestro giudiziario).

Cass. civ. n. 9784/2019

In tema di imposte sui redditi, ai fini della deducibilità della perdita su crediti, quali componenti negativi del reddito di impresa, il contribuente deve fornire la prova circa la loro inerenza all'attività imprenditoriale.

Cass. civ. n. 9252/2019

La determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, è ispirata al criterio della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del codice civile ed ai princìpi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile l'utilizzo.

Cass. civ. n. 2602/2019

In tema di determinazione del reddito di impresa, il generale principio di competenza non trova applicazione rispetto ai ricavi delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per prestazioni "extra-budget", ossia eseguite in aggiunta a quelle suscettibili di essere compensate in base ad una convenzione, essendo gli stessi privi dei requisiti di certezza della loro esistenza e determinabilità dell'ammontare finché non ne siano effettuati il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima.

Cass. civ. n. 1304/2019

In tema di imposte sul reddito d'impresa, l'accantonamento di somme per premi fedeltà in forma di prodotti assicurativi e previdenziali da attribuire ai promotori finanziari al momento della cessazione del rapporto è deducibile secondo il principio di competenza in quanto costituisce un costo certo, determinato in base a criteri oggettivi e inerente all'attività aziendale, essendo gli esborsi destinati a garantire l'erogazione di tali benefici integrativi sopportati dall'impresa in costanza di rapporto lavorativo, senza che assuma rilevanza la previsione contrattuale di situazioni, riconducibili al venir meno del patto di fedeltà, al cui verificarsi consegua la perdita del trattamento premiale, trattandosi di condizioni risolutive e non sospensive.

Cass. civ. n. 876/2019

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi ad automezzi aziendali adibiti al trasporto promiscuo di cose e persone immatricolati prima del d.m. 4 agosto 1998 e concessi in uso ai dipendenti sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, nei limiti della loro inerenza all'attività esercitata, in quanto non rientrano tra i mezzi di trasposto indicati dall'art. 121 bis (ora 164) del medesimo T.U., che non ha portata retroattiva.

Cass. civ. n. 33572/2018

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di comunicare preventivamente l'oggetto della verifica, atteso che nel procedimento tributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena d'invalidità dell'atto non sussiste al momento della raccolta delle informazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e ove espressamente sancito, in una fase successiva, quando l'Amministrazione intenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati raccolti, un atto potenzialmente lesivo.

Cass. civ. n. 33504/2018

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, l'onere del contribuente di dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti sussiste anche per i beni "normalmente necessari e strumentali" allo svolgimento dell'attività di impresa: peraltro, l'assolvimento di tale onere è, in detta ipotesi, semplificato in quanto, a fronte degli elementi di fatto addotti dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria può contestarne soltanto la carenza o insufficienza ovvero addurre l'esistenza di circostanze di fatto idonee, in concreto, ad inficiare gli stessi.

Cass. civ. n. 32217/2018

In tema di determinazione dei redditi di impresa, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche ove non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, sicchè la deducibilità, ai sensi dell'art. 62 (ora art. 95, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, dei compensi degli amministratori di società non implica alcun vincolo alla misura indicata nelle deliberazioni sociali o nei contratti, competendo agli uffici finanziari la verifica dell'attendibilità economica dei predetti dati.

Cass. civ. n. 32958/2018

In tema di condono fiscale previsto dall'art. 9 della l. n. 289 del 2002 non possono essere eliminate le rimanenze risultanti al 31 dicembre dell'anno oggetto di condono, in quanto si tratta di un'operazione che si riferisce al bilancio dell'anno successivo, non ricompreso nella disposizione agevolativa, la quale, stante la natura eccezionale, è insuscettibile di interpretazione estensiva.

In virtù del principio di competenza nell'imputazione temporale dei componenti di reddito, avente carattere inderogabile, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d'impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ossia per i quali sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione, per "facta concludentia", di una volontà incompatibile con la mancata accettazione, secondo quanto stabilito nell'art. 1665, comma 2 e 3, c.c.

Cass. civ. n. 32719/2018

In tema di redditi d'impresa, un capannone industriale, ancorché abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poiché ai fini della deducibilità del relativo costo l'art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 richiede l'effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l'acquisto o la costruzione dello stesso.

Cass. civ. n. 32254/2018

In materia tributaria, nel caso di deduzione di costi relativi a prestazioni di servizi, potendo gli stessi variare per qualità, modalità e quantità di anno in anno, deve essere escluso l'effetto vincolante del giudicato esterno intervenuto su altre annualità, il quale fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata.

Cass. civ. n. 30770/2018

In tema di disciplina antielusiva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è nullo l'avviso di accertamento che, oltre a non contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente, ai sensi del comma 5 dell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sia stato emesso all'esito di un procedimento iniziato con una richiesta di chiarimenti non rispettosa delle prescrizioni contenute del comma 4 del richiamato articolo, e pertanto inidonea ad instaurare un giusto contraddittorio con il contribuente. (Nella specie, l'amministrazione aveva invitato la società ricorrente a presentarsi presso l'ufficio, anziché chiedere chiarimenti da inviare per iscritto; aveva concesso un termine di 15 giorni per la presentazione, anziché accordare i prescritti 60 giorni; con l'invito aveva fatto un mero rinvio all'art. 37 bis, invece di indicare i motivi per i quali si ritenevano applicabili i commi 1 e 2 del citato articolo; infine, l'avviso di accertamento non conteneva alcun riferimento alle giustificazioni fornite dalla società.)

Cass. civ. n. 30238/2018

In tema di redditi d'impresa, le sanzioni civili per il ritardato pagamento di oneri (nella specie, previdenziali), pur avendo natura risarcitoria, non sono automaticamente deducibili come costi inerenti, dovendosene verificare la correlazione con lo svolgimento dell'attività di impresa, avendo riguardo all'oggetto sociale della stessa.

Cass. civ. n. 30030/2018

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 75), va definita come una relazione tra due concetti (la spesa, o il costo, e l'impresa), sicché il costo o la spesa assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di una commissione tributaria regionale che aveva ritenuto deducibili i costi sostenuti dalla contribuente per promuovere la commercializzazione in un mercato estero dei suoi prodotti tramite una diversa società da essa controllata.)

Cass. civ. n. 28671/2018

In tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri sono imputabili nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, circostanze, queste ultime, che rientrano, per i componenti positivi, nell'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria e per quelli negativi in quello del contribuente.

Cass. civ. n. 28375/2018

Nell'ipotesi nella quale il contribuente esternalizzi ad un'impresa terza l'attività di produzione di beni, concedendo alla stessa a tal fine in comodato il capannone ed i macchinari di sua proprietà, può dedurre ai sensi dell'art. 75 (ora art. 109), comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente detraibilità della relativa IVA ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 i relativi costi di utilizzo e manutenzione, trattandosi di spese che si inseriscono nel suo programma economico e devono, quindi, ritenersi inerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa strumentali.

Cass. civ. n. 27786/2018

In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciò consegue che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.

Cass. civ. n. 27615/2018

In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza. (La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva riconosciuto la detrazione al contribuente che pure, rispetto alle puntuali osservazioni dell'Ufficio, non aveva dimostrato l'inerenza del veicolo acquistato rispetto all'attività di impresa, consistente in quella di vendita di pane).

Cass. civ. n. 27566/2018

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 (conv. in l. n. 44 del 2012), poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente "al fine di commettere il reato", bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall'effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Cass. civ. n. 26410/2018

Il conseguimento dei corrispettivi delle cessioni di autovetture, ai fini della determinazione del periodo di imposta cui riferire i componenti positivi del reddito di impresa, segue il criterio del data della consegna all'acquirente, essendovi coincidenza tra il momento in cui si determina l'effetto traslativo della proprietà del bene ed il generale criterio di imputazione temporale del corrispettivo della compravendita dettato dall'art. 109 del d.P.R. n. 916 del 1986.

Cass. civ. n. 26398/2018

In tema di redditi d'impresa, la deduzione degli ammortamenti anticipati di beni materiali nel conto economico è ammissibile, ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003), purché venga compilato l'apposito prospetto (Quadro EC) della dichiarazione dei redditi della società, contenente informazioni relative ai componenti negativi non transitati nel conto economico, venendo meno, in mancanza di detta registrazione, la neutralità degli stessi sul piano civilistico, contabile e fiscale.

Cass. civ. n. 25491/2018

In tema di imposte sui redditi di impresa, sono deducibili i costi sostenuti per la promozione del marchio e del prodotto sul mercato, in quanto inerenti all'attività di impresa, stante la funzionalità all'incremento della stessa.

Cass. civ. n. 24046/2018

I costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività della stessa, ossia volti al suo potenziale incremento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto deducibili le spese di sponsorizzazione effettuate da una società in occasione di gare automobilistiche all'estero, potendo il prodotto essere acquistato anche da persone residenti fuori dal territorio nazionale).

Cass. civ. n. 24006/2018

In tema di reddito d'impresa, la violazione della regola di imputazione temporale dei componenti negativi del reddito, stabilita dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, non costituisce una violazione meramente formale e, quindi, non consente la disapplicazione delle sanzioni previste, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, perché l'imputazione ad un determinato periodo di imposta di costi ad esso estranei (in quando riferibili ad altro periodo), incide sulla determinazione del reddito di impresa, indebitamente ridotto attraverso la contabilizzazione di componenti negative non riferibili all'anno di imposta in cui sono stati registrati.

Cass. civ. n. 23997/2018

In tema di imposte sui redditi, la clausola di retrodatazione di una cessione di ramo d'azienda, ancorché ad un momento anteriore dello stesso periodo di competenza, non è produttiva di effetti ai fini fiscali, stante la natura eccezionale delle disposizioni che ammettono la retrodatazione in materia tributaria, ed occorre, pertanto, fare riferimento alla data di stipulazione dell'atto.

Cass. civ. n. 23270/2018

In tema di associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", alle annualità di imposta 2000 e 2001), sono indeducibili i compensi corrisposti agli associati in eccedenza rispetto agli utili ordinari dell'impresa, senza che assuma rilevanza il tipo di apporto degli associati che ne siano stati beneficiari.

Cass. civ. n. 21870/2018

In tema di IVA, l'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione, cui il corrispettivo si riferisce: ne deriva che, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì (salvo il caso di precedente emissione di fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo.

Cass. civ. n. 22938/2018

In tema di redditi di impresa, la deducibilità dei costi inerenti all'attività di impresa va apprezzata secondo un giudizio di tipo qualitativo, con la conseguenza non rilevano valutazioni in termini di utilità o di vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e neppure in termini di congruità del costo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto deducibile, in quanto inerente all'attività esercitata, la percentuale aggiuntiva di fatturato che la contribuente era tenuta contrattualmente a corrispondere alla società controllante in caso di mancato raggiungimento di un certo numero annuale di acquisti, a copertura dei costi fissi sostenuti dalla fornitrice).

Cass. civ. n. 21131/2018

In tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, i costi di sponsorizzazione di un marchio sono deducibili anche da chi, pur non essendo titolare del marchio, tragga comunque un'utilità dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, per il potenziale incremento della propria attività commerciale, dovendosi considerare costi inerenti all'attività di impresa, ai sensi degli artt. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972; il concetto di inerenza è, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, non incombe alcun onere della prova in capo al contribuente.

Cass. civ. n. 19430/2018

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, corrisposti per effetto di decreto di "concessione provvisoria", pur essendo tassati secondo il principio di cassa, costituiscono, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), sopravvenienze attive e devono pertanto essere iscritti in bilancio, in quanto la situazione giuridica che deriva dal predetto provvedimento amministrativo è di diritto soggettivo, avente ad oggetto la prestazione patrimoniale come definita e liquidata già dalla prima rata, senza che assuma rilevanza l'ipotetica possibilità che l'Amministrazione revochi il contributo (che determinerebbe, a propria volta, una sopravvenienza passiva).

In tema di I.R.P.E.F., l'imprenditore che conceda in affitto la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore, e non può pertanto più avvalersi dei criteri di deducibilità previsti per il reddito d'impresa rispetto ad un reddito costituito dai canoni d'affitto dell'azienda, i quali, in difetto di qualsiasi atto di residuata gestione, non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'originaria impresa, cessata con il subentro del terzo: pertanto, poiché ai sensi degli artt. 63 e 75 del t.u.i.r., occorre sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo deducibile - che non può riferirsi ad un reddito "ontologicamente" diverso, perché estraneo alla stessa attività d'impresa -, la deducibilità degli interessi passivi, legittima ove essi siano sostenuti in presenza ed in funzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, intesa come organizzazione di uomini e mezzi, va esclusa, per il venir meno della "ratio" della previsione, quando tale attività sia, a tutti gli effetti, esercitata da un altro soggetto.

Cass. civ. n. 18994/2018

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di redditi d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ossia strumentali all'esercizio dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che non aveva riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di spese di pubblicità inerenti all'attività d'impresa).

Cass. civ. n. 18904/2018

In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato.

In tema di IVA, l'inerenza di un costo attinente all'attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa.

In tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo.

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali.

Cass. civ. n. 18632/2018

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto elusiva l'operazione con la quale una società estera aveva venduto, alla propria partecipata di diritto italiano, un'altra società che aveva ricevuto per conferimento, senza pertanto sostenere oneri finanziari, in quanto finalizzata all'unico scopo di far gravare sulla acquirente interessi passivi tali da azzerare l'utile della società venduta realizzando, mediante l'aggiramento dell'art. 109, comma 9, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, la remunerazione dell'investimento con interessi attivi e non con dividendi).

Cass. civ. n. 18424/2018

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito di imposta previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, il momento nel quale le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute deve essere individuato - in forza del richiamo dell'art. 10, comma 3, del d.l. n. 138 del 2002, conv. nella l. n. 178 del 2002, all'art. 75 comma 2, lett. a) (attuale art. 109), del d.P.R. n. 917 del 1986 – nella consegna del bene, che costituisce regola generale applicabile ai nuovi investimenti in beni strumentali mobili, eccezionalmente derogata dalla disciplina intertemporale per i "contratti conclusi" dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 138 del 2002 ma prima della sua conversione.

Cass. civ. n. 17788/2018

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), che opera, in ragione del comma 3 della stessa disposizione, quale "jus superveniens" con efficacia retroattiva "in bonam partem", sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una "frode carosello"), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.(Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che ritenuto "certo" il costo per la mera rappresentazione dello stesso in fattura, senza alcuna valutazione sulla inerenza dello stesso all'attività di impresa).

Cass. civ. n. 17181/2018

La cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia in favore del cedente determina, in favore dello stesso, una plusvalenza tassabile, in quanto, benché assicuri un'utilità aleatoria correlata alla durata della vita del beneficiario, presenta un valore economico accertabile sulla base di calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento, non ostando, peraltro, a detta tassazione il rischio di una doppia imposizione, essendo la rendita assimilabile a fini fiscali al reddito di lavoro dipendente, in quanto detto divieto scatta solo nell'ipotesi di liquidazione della seconda imposta da parte dell'Amministrazione: ne deriva che, per la cessionaria, l'erogazione della rendita non costituisce costo di esercizio, bensì costo di acquisizione dell'azienda.

Cass. civ. n. 14858/2018

In tema di deducibilità dei costi, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, e di detraibilità della relativa IVA, ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente è tenuto a dimostrare, nell'ipotesi di contestazione da parte dall'Amministrazione finanziaria, anche la coerenza economica degli stessi rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, potendo a tal fine integrare il contenuto generico della fattura con idonei elementi di prova.

Cass. civ. n. 14579/2018

In tema di redditi di impresa, la nozione di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sull'art. 109 (già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, esprime la riferibilità dei medesimi all'attività d'impresa ed implica, al contempo, quella di congruità, sicché deve escludersi la deducibilità dei costi sproporzionati, incongrui o eccessivi, in quanto l'antieconomicità degli stessi è indice della mancanza di inerenza, risultando i medesimi contrari alle regole di corretta gestione dell'impresa.

Cass. civ. n. 13902/2018

In tema di imposte sui redditi, ai fini della deducibilità dei costi relativi ad una futura attività imprenditoriale, il contribuente ha l'onere di dimostrarne l'inerenza, ovvero la natura preparatoria rispetto all'attività d'impresa che ha dichiarato di voler avviare e l'effettività di detta attività, in particolare ove risulti che egli ne eserciti, in concreto, una diversa. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la deduzione dei costi sostenuti per un immobile destinato ad agriturismo, la cui attività non era stata mai avviata, da parte di un imprenditore che svolgeva attività florovivaistica).

Cass. civ. n. 13882/2018

In tema di imposte sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza dei costi deducibili non si ricava dall'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 75, comma 5, del medesimo d.P.R.), che attiene alla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili, ma costituisce espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa, sicché devono ritenersi inerenti - secondo un giudizio di natura qualitativa - anche i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale, senza che sia necessario verificarne la correlazione con i ricavi dell'impresa, né valutarne la congruità, non potendo invece ritenersi inerenti le operazioni comportanti costi che si riferiscono ad un ambito non coerente o estraneo all'oggetto dell'attività di impresa.

Cass. civ. n. 13588/2018

In tema di deducibilità dei costi, l'inerenza, desumibile dall'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 75, comma 5, del detto decreto), deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile, ma - a differenza di quanto avviene ai fini della detrazione dell'IVA, rispetto alla quale il concetto ha valenza esclusivamente qualitativa - nelle imposte dirette l'antieconomicità di una spesa, ossia la sproporzione sul piano quantitativo, può costituire significativo sintomo della non inerenza della stessa.

Comm. Trib. Reg. Sicilia n. 2179/2018

I costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Grava sul contribuente l’onere di provare non solo l’indefettibile requisito dell’inerenza dei costi, ma anche la loro effettiva sussistenza ed il loro preciso ammontare.

Cass. civ. n. 12738/2018

In tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali, devono essere esclusi dai componenti negativi del reddito d'impresa gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente il contratto di "interest rate swap", quando la società non operi nel settore creditizio o finanziario, in ragione dell'insussistenza del requisito dell'inerenza del costo che non può essere correlato alla mera idoneità dell'operazione a produrre reddito, dovendo essere riferibile all'oggetto dell'attività di impresa.(Nella specie, la S.C. ha affermato il principio rispetto ad una società avente ad oggetto la produzione ed il commercio di metalli, acciaio e prodotti siderurgici).

Cass. civ. n. 12285/2018

In tema di imposte sul reddito d'impresa, la legittimità della deduzione, da parte di una società avente sede all'estero e con stabile organizzazione in Italia, di una quota delle spese generali (cd. spese di regia) sostenute dalla società capogruppo e da questa ripartite "pro quota" tra le società partecipate, esige che il requisito della inerenza dei costi sostenuti all'oggetto dell'attività - prescritto dagli artt. 75, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo "ratione temporis" vigente, ora art. 109) - sia dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi; tale prova può dirsi raggiunta quando la natura e la composizione dei servizi prestati alla stabile organizzazione e la loro funzionalità all'attività di questa risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazionale di revisione, tenuto conto della funzione di controllo pubblicistico che questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente l'incarico e della responsabiltà, civile e penale, in cui incorre il revisore, iscritto in apposito Albo tenuto dalla CONSOB, che attesti dati non veritieri. Ne consegue che la revisione, articolata mediante relazioni sulla corrispondenza dei dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili, rende affidabili le relative attestazioni che, assumendo valore di prova decisiva, non possono essere disattese dall'Amministrazione Finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata.

Cass. civ. n. 11556/2018

In tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla data di maturazione dei medesimi, in quanto, fino all'eventuale risoluzione del contratto, non possono essere qualificati componenti positivi dei quali non sia certa l'esistenza o la determinazione dell'ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione.

Comm. Trib. Prov. Torino n. 401/2018

E’ improprio assimilare in qualche modo la sanzione Antitrust, certamente non deducibile, con le spese sostenute per allestire, a seguito della procedura sanzionatoria Antitrust, una difesa tecnica, certamente sofisticata, tecnicamente impegnativa e specialistica, volta a documentare, con individuazione di una enorme mole di documenti, quei profili che nel contesto di una procedura sanzionatoria potessero mettere in luce - nell’ottica di una effettiva e meritevole cooperazione - elementi non indagati e di nuova cognizione per l’ente Antitrust. Tali costi, a differenza della sanzione, sono pertanto deducibili.

Comm. Trib. Reg. Basilicata n. 158/2018

Come previsto dal consolidato orientamento dei giudici di legittimità, il costo sostenuto da un’impresa sarà deducibile dal reddito solo se inerente all’attività esercitata con onere della prova, circa l’inerenza, in capo al contribuente. La riferibilità dei costi non richiede la connessione comprovata per ogni molecola di costo quale partita negativa della produzione, ma la semplice contrapposizione economica teorica - latenza probabile, tenuto conto della tipologia organizzativa dell’impresa. Alla luce di tali principi generali, la pronuncia ha ritenuto non inerenti i rimborsi delle indennità chilometriche agli amministratori in quanto non sono stati indicati il tipo di autovettura e i chilometri iniziali e finali, e i fitti passivi di un appartamento utilizzato per consulenze in quanto la società ha omesso la dichiarazione alla CCIAA dell’unità immobiliare quale sede secondaria e foresteria atta ad ospitare i corsi dei propri collaboratori. Al contrario, sono stati ritenuti deducibili i costi di carburanti e lubrificanti delle auto dei dipendenti utilizzate per le prestazioni di lavoro, comprese le schede carburante, i biglietti aerei nominativi e la polizza vita dell’amministratore stipulata a favore e nell’interesse della società.

Comm. Trib. Prov. Macerata n. 73/2018

In materia di deducibilità delle spese di costi di pubblicità, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 sono assistite da una presunzione di deducibilità a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una effettiva attività promozionale.

Comm. Trib. Reg. Lazio n. 2102/2018

Qualora due aziende condividano lo stesso immobile non è detto necessariamente che il canone di affitto debba essere ripartito in parti uguali potendo le due locatarie stabilire un criterio conforme al «buon esercizio dell’attività imprenditoriale», vale a dire che il costo maggiore è sopportato dall’azienda con la maggiore redditività. L’avviso con cui l’Amministrazione finanziaria recupera a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti indeducibili per i canoni di locazione, accertando, di conseguenza, un maggior reddito d’impresa, è illegittimo.

Comm. Trib. Reg. Toscana n. 355/2018

La possibilità di diluire negli anni la plusvalenza ottenuta dalla cessione dei beni costituisce una deroga al criterio di competenza di cui all’art. 109, d.p.r. 22.12.1986, n. 917; il che giustifica (e spiega) l’onere di effettuare la scelta nella dichiarazione dei redditi (art. 86, comma 4, d.p.r. 22.12.1986, n.917). La ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto di “sale and lease back”, in- vece, è coerente con la causa effettiva del contratto (Cass., Sez. III penale, sent. 23.8.2016, n. 35294).

Comm. Trib. Reg. Basilicata n. 119/2018

Va ridimensionata la pretesa erariale per il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili qualora la società si avvalga di personale amministrativo e contabile di un’altra azienda gestita dagli stessi amministratori della contribuente.

Cass. civ. n. 3170/2018

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo degli stessi, ex art. 102, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, non assumendo rilevanza, a tal fine, il carattere eccezionale di dette spese.

Comm. Trib. Reg. Sardegna n. 100/2018

Quand’anche la maggior consistenza dei lavori edili sia stata eseguita da una determinata impresa non si può escludere che altre imprese abbiano eseguito, in tempi precedenti, altre opere e altri lavori quali le sistemazioni esterne, il completamento dei piani interrati, le modifiche imposte dai Vigili del Fuoco e dai tour operator, soprattutto quando di tutti questi lavori siano stati esibiti gli stati di avanzamento ed il loro ammontare certificato e misurato dallo stesso Direttore dei lavori.
L’assenza di un contratto scritto, circostanza abbastanza diffusa tra imprese soprattutto in occasione dell’esecuzione di lavori di piccola - media entità, non assume alcun rilievo.
Il fatto, poi, che per l’esecuzione dei lavori ci si sia avvalsi di manodopera non regolarizzata e le eventuali prestazioni fornite da terzi non siano state documentate, non sono rilievi che possono essere utilizzati per sanzionare la società committente.

Comm. Trib. Prov. Milano n. 539/2018

Al fine di poter dedurre gli interessi passivi relativi ai finanziamenti accesi con la sede centrale, la normativa interna italiana non impone alla stabile organizzazione di una banca estera di dotarsi di un fondo di dotazione adeguato (free capital ovvero fondo di dotazione effettivo che deve essere superiore al fondo di dotazione congruo o figurativo per evitare l’insufficienza di mezzi propri),poiché la stabile organizzazione non è un soggetto di diritto, ma una “fictio iuris” necessaria per ripartire il potere impositivo tra il Paese di residenza e quello di produzione del reddito. Peraltro, non sono nemmeno applicabili al caso di specie le norme in materia di trasfer pricing, poiché non contestate, così come i principi generali in materia di sottocapitalizzazione, poiché risulta dimostrata la rispondenza della quota parte di fondo di dotazione.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna n. 367/2018

Determinano costi fiscalmente deducibili, in quanto lato sensu inerenti, i contratti cd. “derivati” che, stipulati al fine di tutelare l’impresa dai rischi di fluttuazioni di rischi di cambio (cd. “cross currency swap”) abbiano in realtà determinato ingentissime perdite in capo a quest’ultima. La deducibilità delle perdite derivanti dal regolamento degli stessi non viene meno nel caso in cui questi ultimi siano stati stipulati da un dirigente dell’impresa formalmente privo del potere di rappresentanza qualora la controparte contrattuale abbia concluso i negozi in buona fede e alla luce del principio civilistico dell’affidamento.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna n. 253/2018

È fiscalmente deducibile dal reddito imponibile il cd. “extrasconto” che il fornitore abbia riconosciuto a un suo cliente strategico ad ulteriore abbattimento del corrispettivo pattuito, anche quando la concessione di questa ulteriore riduzione non trovi conferma né nel contratto, né in previ accordi, ma solamente in un carteggio di email tra i dirigenti delle società coinvolte, stante il principio di libertà delle forme contrattuali di cui all’art. 1321 c.c.
Se da un lato l’Ufficio ha il dovere di verificare l’effettività dello sconto (onde contrastare comportamenti simulatori), dall’altro lato non può ingerirsi sulla meritevolezza dello stesso, ovvero sulla opportunità di una sua concessione.una sua concessione.

Cass. civ. n. 450/2018

In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non deducibili i costi relativi al pagamento di royalties per l'uso di un marchio FS, non perché non avevano incrementato i ricavi aziendali, come aveva ritenuto la CTR, ma perché l'uso del marchio FS, per il quale i costi erano stati sostenuti, risultava del tutto estraneo all'attività d'impresa, che per il 92,50% del fatturato si svolgeva con società del gruppo, a cui la contribuente apparteneva, e per il restante 7,50% con soggetti esterni al gruppo, costituiti da enti pubblici, all'esito di procedure di gara pubblica).

Cass. civ. n. 31019/2017

In tema di accertamento dei redditi di impresa, non integra la violazione dell'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 la circostanza che l'ufficio si limiti a recuperare soltanto i costi fittizi, senza poi abbattere i pretesi maggiori ricavi fittiziamente dichiarati; esiste infatti un principio di tipicità degli atti di accertamento, nel cui ambito, fatta eccezione per i provvedimenti adottati in via discrezionale in autotutela o su richiesta di rimborso, non sono previsti provvedimenti finalizzati alla riduzione del debito d'imposta dichiarato dal contribuente.

Comm. Trib. Reg. Puglia n. 3683/2017

La sponsorizzazione, sproporzionata rispetto ai ricavi denunciati, non può ritenersi una operazione antieconomica e soprattutto non inerente ove il fatturato complessivo sia aumentato.

Cass. civ. n. 28575/2017

In tema di determinazione ai fini impositivi dei redditi delle persone giuridiche, e con particolare riguardo ai costi deducibili per i beni conseguiti in locazione finanziaria, a seguito della modifica normativa prevista dall'art. 3, commi 103, lett. c) e 109 della l. n. 549 del 1995, il cd. "maxicanone", corrisposto con il pagamento della prima rata, deve essere contabilizzato interamente nell'esercizio di competenza.

Comm. Reg. Val D'Aosta n. 31/2017

Con riferimento alla c.d. Tremonti ter (art. 5 d.l. n. 78/2009), nell’ipotesi in cui l’investimento in beni della divisione 28 sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera (macchinario, apparecchiatura o porzione di essa), risulta verificata o accettata dal committente.

Cass. civ. n. 26646/2017

Rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con conseguente possibilità di negazione della deducibilità di parte di un costo ritenuto non proporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna n. 3004/2017

La deducibilità per le spese di sponsorizzazione sostenute dall’impresa a favore di una associazione sportiva dilettantistica è sempre riconosciuta a condizione:
1. che il soggetto sponsorizzato sia effettivamente una Associazione Sportiva Dilettantistica
(ASD) ex art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 (cd. Legge “Pescante”);
2. che sia rispettato il limite quantitativo annuo per la sponsorizzazione (€ 200.000 e
€ 400.000 dal 2017);
3. che l’attività sia finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
4. che tale attività sia stata effettivamente posta in essere.
Il ricorrere congiunto di questi quattro requisiti determina una presunzione iuris et de iure di inerenza della spesa sostenuta, che non può esser superata dall’ufficio neppure evidenziando l’antieconomicità dell’operazione scrutinata, essendo la spesa superiore al 20% degli utili realizzati dall’impresa contribuente nel periodo d’imposta.

Cass. civ. n. 25566/2017

In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dall'art. 84 TUIR (vigente "ratione temporis"), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che essa deve essere esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione non potendosi a tal fine l'Amministrazione sostituirsi al contribuente.

Comm. Trib. Reg. Toscana n. 2343/2017

Il contribuente, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, fino all’esercizio 2015 aveva la facoltà di dedurre le spese di pubblicità nell’esercizio in cui erano state sostenute nel loro intero ammontare, ovvero capitalizzarle e dedurle per quote nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. (Quanto sopra valeva fino all’esercizio 2015, in quanto il d.lgs. 18.08.2015, n. 139, ha soppresso la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità dal 1° gennaio 2016, che, quindi, da tale data devono essere imputati solo all’esercizio in cui sono stati sostenuti e, per quelli che alla data del 1’ gennaio 2016 si trovavano ancora in corso di ammortamento perché capitalizzati precedentemente, poteva soccorrere il principio contabile OIC 24 che, per il bilancio al 31.12.2016, aveva previsto che se i costi di ricerca e di pubblicità avessero soddisfatto “i requisiti stabiliti per
la capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento” avrebbero potuto essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce di bilancio “B12” alla voce “B/1 Costi di impianto e di ampliamento”; altrimenti avrebbe dovuto essere seguito quanto stabilito dal principio contabile OIC 29 per il quale i cambiamenti di principi contabili che generano proventi o oneri sono da iscrivere nella parte straordinaria del conto economico).

Cass. civ. n. 23812/2017

In tema di imposte dirette, gli accantonamenti indeducibili a fondo rischi, essendo effettuati in previsione di passività prive dei requisiti di certezza e di determinabilità, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 75, comma 1, parte seconda, del d.P.R. n. 917 del 1986 (attuale art. 109, comma 1, parte seconda, del medesimo d.P.R.), sicché, derogando al principio di competenza, sono tassabili al momento della loro utilizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretto sottoporre a tassazione la plusvalenza utilizzata dalla società nell'esercizio in cui le somme accantonate erano state utilizzate, quale sopravvenienze attive, a seguito dell'azzeramento del fondo).

Cass. civ. n. 23457/2017

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 90 del 1990 (conv., con modif., dalla l. n. 165 del 1990), avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia l'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese e i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito valore di prova, ai fini della compressione dei ricavi, alla comunicazione IVA, non potendo essa considerarsi scrittura contabile sistematica, a differenza di quelle obbligatorie per legge).

Comm. Trib. Reg. Puglia n. 2943/2017

Sono deducibili le spese fatturate per sostenere la progettazione di iniziative volte ad ampliare il raggio d’azione commerciale anche se successivamente si decide l’abbandono del progetto, rientrando tale valutazione nella libertà d’iniziativa economica.

Cass. civ. n. 23171/2017

Ai fini fiscali, il contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" è assimilabile al contratto di mutuo, anche in ragione della comune funzione essenzialmente di finanziamento, sicché, l'esercizio di competenza cui riferire la deducibilità dei costi coincide con quello in cui si realizzano i ricavi, conseguenti alla trasformazione dell'oro ed alla vendita successiva dei prodotti che ne sono ricavati.

Comm. Trib. Reg. Piemonte n. 1314/2017

Devono ritenersi inerenti all’attività di impresa, e dunque legittimamente deducibili, i costi sostenuti per prestazioni di consulenza professionale nell’ambito di una ‘Procedura di Clemenza’, affrontata al fine di ottenere una riduzione dell’ammenda comminabile a seguito di un’infrazione della normativa Antitrust contestata dalla Commissione Europea.

Comm. Trib. Prov. Novara n. 183/2017

Nel caso di prestazioni pubblicitarie, commissionate ad associazioni sportive dilettantistiche regolarmente funzionanti sulla base di contratti, richiamati nel contesto stesso dell’accertamento, la deducibilità dei costi d’impresa non richiede la connessione comprovata per ogni frazione di costo quale contropartita negativa della produzione, essendo sufficiente la semplice contrapposizione economica teorica. Trattandosi appunto di attività di pubblicità e sponsorizzazione, non potrebbe certamente richiedersi al contribuente di collegare l’onere con un determinato incremento di entrate, essendo sufficiente che, al momento in cui l’erogazione è stata disposta, ad esse potesse fondatamente ricollegarsi la promozione dell’immagine dei prodotti del soggetto erogante (o anche solamente di alcuno di essi).

Cass. civ. n. 22094/2017

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la circostanza che il contribuente non abbia correttamente imputato all'esercizio di competenza i corrispettivi incassati per lavori ripartiti in più anni è di per sé sufficiente a giustificare l'accertamento del reddito con metodo induttivo, previsto dall'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, a nulla rilevando che tutti i suddetti corrispettivi siano stati comunque contabilizzati e dichiarati negli anni precedenti.

Comm. Trib. Reg. Toscana n. 1986/2017

La presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino requisiti ulteriori. Ne deriva che per la fruibilità dell’agevolazione, il dettato normativo richiede solo che gli importi debbono essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti della società erogante e che a fronte delle somme corrisposte deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario, reputandosi irrilevanti ai fini dell’accertamento, secondo questa Commissione, le forme nelle quali la pubblicità e propaganda si estrinsecano.

Cass. civ. n. 20049/2017

In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e l'impresa - sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto deducibili - in virtù dello stretto collegamento funzionale tra i due soggetti - le spese di manutenzione straordinaria eseguite da ATAC s.p.a. su beni strumentali all'esercizio dell'attività di trasporto svolta da TRAMBUS s.p.a.).

Cass. civ. n. 18815/2017

In tema di reddito d'impresa, la deducibilità dei costi da rilascio di garanzia (nella specie: lettera di patronage), effettuato da società capogruppo in favore di società controllata, deriva dall'insussistenza di una presunzione di gratuità della medesima, ove sia rilasciata in virtù di formali contratti, giacché il perseguimento dell'interesse dello stesso gruppo societario non esclude l'onerosità della prestazione, che s'impone quale diretta conseguenza dell'autonomia patrimoniale e della distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società appartenenti al gruppo stesso.

Comm. Trib. Reg. Veneto n. 801/2017

In materia di distacco di personale, la previsione di cui all’art. 30, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, c.d. legge Biagi, circa la configurabilità della speciale ipotesi del distacco, rispetto alla generale ipotesi dell’appalto di servizi, al ricorrere dell’interesse del datore di lavoro distaccante, è soddisfatta qualora quest’ultimo detenga una significativa quota di partecipazione nella società distaccataria. Pertanto, ove sussista tale interesse, l’Amministrazione non è legittimata a qualificare il distacco come prestazione di servizi derivante da un contratto d’opera o di appalto, e correlativamente è illegittima la tassazione dei costi sostenuti dal distaccante in relazione al distacco.

Cass. civ. n. 17454/2017

In tema di IRPEG, l'assenza di contabilità separata per l'attività commerciale eventualmente esercitata dagli enti non commerciali, prevista dall'art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 ("ratione temporis" vigente, ora art. 144), nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, non comporta l'indeducibilità dei costi promiscui, rimanendo ferma la loro deducibilità secondo un criterio di ripartizione proporzionale, cioè in ragione del rapporto tra i ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa e la somma di tutti i ricavi ed i proventi conseguiti, sempre che il contribuente dimostri la natura effettiva di tali costi, in applicazione dei principi regolativi dell'onere della prova.

Cass. civ. n. 15035/2017

In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.

Cass. civ. n. 13048/2017

In tema di imputazione dei componenti negativi del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis"), in assenza di diverse disposizioni specifiche, nel caso di incertezza nell'”an” o di indeterminabilità nel “quantum” di detti componenti, si applica, in deroga al generale principio di competenza, il principio di cassa, secondo cui gli stessi possono essere imputati all'esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza.

Cass. civ. n. 11872/2017

In tema di imposte sui redditi, l'operazione di "stock lending", ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all'ammontare dei dividendi riscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, sicchè è soggetta ai limiti previsti dall'art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile.

Cass. civ. n. 9761/2017

In tema di accertamento del reddito di impresa, la presunzione, di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati su conti correnti bancari, ritenuti “uscite di cassa”, deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e la società, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione, quali componenti positive del reddito di impresa, non essendo, invece,la società medesima tenuta anche a dimostrare l'”inerenza” della movimentazione all'attività di impresa, prevista dall'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 con riguardo alle componenti negative.

Cass. civ. n. 6721/2017

In tema di reddito d'impresa, non è deducibile, per difetto del requisito dell'inerenza, l'esborso che il titolare dell'impresa familiare effettua in favore del congiunto a titolo di liquidazione per la cessazione del rapporto partecipativo, trattandosi di credito rapportato ad una quota di beni, utili ed incrementi e non di un costo da cui derivi un pur potenziale ricavo.

Comm. Trib. Reg. Veneto n. 11/2017

La spesa in questione è qualificata ex lege quale spesa pubblicitaria dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 che prevede la deducibilità di siffatta spesa da parte del soggetto erogante alla condizione che l’importo non superi il limite di € 200.000,00 annuo e che la spesa abbia la finalità di promuovere l’immagine o i prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. Trattasi di norma prevista a favore delle associazioni sportive che vengono incentivate nella sponsorizzazione di attività economiche in presenza di determinati presupposti. Pertanto, una volta provato che l’associazione beneficiaria svolge un’attività di carattere sportivo e che il soggetto erogante ha stipulato un contratto con la stessa al fine di promuovere il suo marchio quale sponsor, come nella fattispecie, è irrilevante sotto il profilo fiscale il numero delle prestazioni nelle quali si concretizza l’attività di sponsorizzazione, trattandosi di questione che ha rilievo soltanto nel rapporto contrattuale tra l’associazione e la società sponsorizzata, alla quale spetta l’eventuale rilievo relativamente ad una sponsorizzazione modesta o inefficace. L’Ufficio, invece, non può sindacare né l’esatto adempimento contrattuale nel rapporto tra sponsor e associazione sportiva, né la corrispondenza tra investimento effettuato e benefici derivanti da esso.

Cass. civ. n. 11728/2016

In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, la somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di una controversia, conclusasi con verbale di conciliazione dinanzi al giudice del lavoro, va dedotta dal reddito imponibile dell'anno d'imposta in cui il giudice ha conferito al predetto verbale valore esecutivo, rendendolo così non più modificabile ed attribuendo agli eventuali oneri che ne derivino per una delle parti il carattere della certezza, che è una delle condizioni della deducibilità fiscale. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lazio, 18/12/2008).

Cass. civ. n. 22480/2015

In ipotesi di leasing immobiliare a mezzo di contratto di appalto, così come avviene per il leasing finanziario, l'agevolazione di cui all'art. 3 del d.l. n. 357 del 1994, convertito con modificazioni, nella legge n. 489 del 1994, concepita in termini di parziale detassazione del reddito d'impresa per i soli periodi d'imposta relativi agli anni 1994 e 1995, opera in favore dell'utilizzatore per l'intero costo complessivo dell'investimento e non soltanto sull'ammontare del corrispettivo parzialmente pagato in sede di stati di avanzamento nell'esercizio ricadente nel periodo di imposta interessato dalla suddetta legge, così assicurandosi l'equiparazione fiscale tra le scelte aziendali d'investimento attraverso acquisto dei beni strumentali in proprietà o tramite i predetti contratti. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia, 17/02/2009).

Cass. civ. n. 22403/2014

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ed ai fini della deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, è onere del contribuente fornire la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione. In particolare, è onere della società di capitali, che intenda includere tra i costi deducibili del personale la retribuzione corrisposta, in qualità di dirigente, al membro del consiglio di amministrazione, fornire la prova dell'assoggettamento di quest'ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione nel suo complesso, al fine di escludere che la prestazione fosse svolta in modo autonomo, senza che ricorresse un effettivo rapporto di lavoro subordinato. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 07/11/2008).

Cass. civ. n. 20054/2014

In tema di imposte sui redditi, i cosiddetti addebiti "intercompany", avvenuti in forza di specifiche clausole contrattuali, che hanno la funzione di rafforzare il vincolo sinallagmatico, incentivare gli acquisti e liquidare preventivamente la prestazione accessoria per il mancato raggiungimento degli obiettivi pattuiti, integrano costi deducibili ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto inerenti al concreto esercizio dell'impresa e funzionali alla produzione del relativo reddito. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto deducibili le somme corrisposte, in forza di apposita clausola contrattuale, dalla società controllata ed acquirente alla società controllante e fornitrice per il mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di fatturato concordato). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, 14/11/2006)

Cass. civ. n. 17302/2014

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il principio, desumibile dall'art. 75 (attuale 109), primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale è esclusa la deducibilità delle provvigioni spettanti all'agente non ancora dovute né determinate nel loro ammontare, in quanto contrattualmente condizionate al buon fine delle prestazioni, e, dunque, non ancora sorrette dal requisito della certezza, normativamente prescritto ai fini dell'imputabilità ai costi di esercizio, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti legittimamente pattuiscano, alla luce della nuova formulazione dell'art. 1748 cod. civ. ed in deroga alla previsione generale, che il diritto dell'agente alle provvigioni maturi solo "al buon fine" dell'affare e non nel momento in cui il proponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Toscana Sez. dist. Livorno, 03/04/2008)

Cass. civ. n. 16812/2014

In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, secondo comma) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tale verifica potesse considerarsi compiuta in presenza di una motivazione che apoditticamente collegava l'incremento del volume delle scommesse sulle corse dei cavalli con i costi sostenuti per catering, ricevimenti, ristorazione e pernottamenti all'interno di un ippodromo). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 26/04/2012).

Cass. civ. n. 16349/2014

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. (Fattispecie in tema di attività estrattiva, in cui la S.C. ha precisato che, allorché si verifichi lo sfasamento temporale delle componenti reddituali, in applicazione del principio della correlazione sono i costi a seguire i ricavi, per cui una volta determinato l'esercizio di competenza dei ricavi, si determina automaticamente l'esercizio in cui divengono deducibili i costi). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Piemonte, 20/10/2008)

Cass. civ. n. 13803/2014

In tema di imposte sui redditi, la partecipazione alla frode carosello o la mera consapevolezza della stessa, da parte del cessionario, non determina "ex se" il venire meno dell'"inerenza" all'attività d'impresa del bene di cui all'operazione soggettivamente inesistente e non ne esclude, pertanto, la deducibilità, dovendosi tenere distinti gli effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina dell'IVA e a quella delle imposte dirette, atteso che, nel primo caso, la condotta dolosa o consapevole del cessionario, a cui è parificata l'ignoranza colpevole, impedisce l'insorgenza del diritto alla detrazione per mancato perfezionamento dello scambio, non essendo l'apparente cedente l'effettivo fornitore, mentre, ai fini delle imposte dirette, l'illecito o la mera consapevolezza di esso non incide sulla realtà dell'operazione economica e sul pagamento del corrispettivo in cambio della consegna della merce, per cui il costo dell'operazione, ove imputato al conto economico, può concorrere nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette nella misura in cui il bene o servizio acquistato venga reimpiegato nell'esercizio dell'attività d'impresa e sempre che non venga utilizzato per il compimento di un delitto non colposo. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 02/07/2010)

In materia di detrazione IVA, liquidata nella fattura passiva emessa dal cedente e versata in rivalsa dal cessionario, qualora sia contestata la inesistenza soggettiva dell'operazione, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche in via presuntiva, ex art. 2727 cod. civ., la interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell'operazione, eventualmente da altri soggetti, nonchè la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa; spetta, invece, al contribuente che intende esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso, provare la corrispondenza anche soggettiva della operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata ovvero l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 02/07/2010)

In tema di IVA, in virtù degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 17 della Direttiva UE 17 maggio 1977, n. 388, osta al riconoscimento del diritto alla relativa detrazione da parte del cessionario, non soltanto la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche quella della mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso, volto all'evasione fiscale, la quale sussiste ove il cessionario, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali, mentre non occorre anche il conseguimento di un effettivo vantaggio. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 02/07/2010)

Cass. civ. n. 27458/2013

In tema di imposte sul reddito e con riferimento alla determinazione del reddito di impresa, l'onere della prova dell'esistenza e dell'inerenza dei costi incombe al contribuente, il quale, in relazione alla deducibilità delle spese per la riparazione e manutenzione di automezzi destinati all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è tenuto a dimostrare l'inerenza di tali spese a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito in quanto il contribuente non aveva né individuato gli automezzi, né indicato quelli inerenti all'attività produttiva del reddito stesso). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lecce, 25/06/2010).

Cass. pen. n. 37131/2013

Ai fini del superamento delle soglie normative di punibilità nei reati tributari, le spese e gli oneri afferenti i ricavi e gli altri proventi, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi anche quando non sono indicati nelle scritture contabili. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il giudice ha l'onere di procedere ad una disamina analitica dei documenti prodotti per la quantificazione di costi la cui esistenza è rilevabile agli atti, anche in caso di irregolarità macroscopica, delle scritture contabili). (annulla con rinvio, App. Salerno, 12/11/2012).

Cass. civ. n. 6606/2013

In tema di IRPEG, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Bologna, 26/09/2008).

Cass. civ. n. 25944/2008

In tema di IRPEG l'assoggettamento ad imposta dei proventi dell'appalto di un'opera pubblica per la cui realizzazione sia stata costituita una società consortile comporta che alle singole società socie restano imputabili, fra i ricavi, i corrispettivi dovuti dal committente, mentre alla società consortile sono riferite, nella voce "costi", le spese sostenute per l'esecuzione unitaria dei lavori e, tra i "ricavi", i contributi versati "pro quota" dalle società socie a copertura di tali spese; i costi sostenuti per ripianare le perdite della società consortile sono poi deducibili, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui siano correttamente imputati al conto profitti e perdite, sempre che ne sia certa l'esistenza e comprovata l'inerenza, sulla base di un documento di supporto da cui siano ricavabili importo e ragione della spesa, non risultando sufficiente, a tal fine, l'obbligo statutario dei consorziati di ripianare i costi di gestione dell'impresa, che debba chiudere in pareggio ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 584 del 1977; in presenza di tali condizioni, il disconoscimento dei costi effettuato nei confronti della società consortile non consente all'Ufficio di ritenere imponibili, al tempo stesso, quali ricavi, le somme versate dalle società consorziate, verificandosi altrimenti una doppia imposizione. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 28 luglio 2004).

Cass. civ. n. 18000/2006

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'esistenza di una regolare contabilità impedisce soltanto il ricorso all'accertamento sintetico, ma non impone all'Amministrazione finanziaria di riconoscere l'esistenza di costi registrati nelle scritture contabili o la loro inerenza, non incombendo all'Ufficio, ma al contribuente che ne invoca la deducibilità, l'onere di provare l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell'inerenza e dell'imputazione di ricavi ad attività produttive. A tal riguardo, l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, del limite probatorio derivante dall'art. 75, comma sesto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che precludeva la possibilità di provare l'esistenza di costi, altrimenti deducibili, che non fossero stati regolarmente registrati, ha determinato un ampliamento delle facoltà di prova del contribuente, che, in virtù del principio "tempus regit actum", trova applicazione anche nei procedimenti pendenti, quale che sia la normativa che regola i profili sostanziali del contenzioso. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bari, 22 Ottobre 1999)

Cass. civ. n. 8577/2006

In materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito d'impresa, il principio di competenza, stabilito dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prescinde dal momento nel quale il documento giustificativo del costo viene acquisito o viene esibito, giacché, se si ritenesse il contrario, si verrebbe a collegare, inammissibilmente, l'imputabilità del costo non a fatti oggettivi e ad effetti ben precisi, individuabili nel tempo alla stregua della norma, ma alla volontà di soggetti che avrebbero la possibilità di fornire il documento rappresentativo del costo nel momento più opportuno, a seconda della convenienza. Il citato art. 75 consente una deroga solo per le ipotesi nelle quali nel periodo di competenza "non sia ancora certa l'esistenza" delle spese o il loro ammontare non sia "determinabile in modo obiettivo". (rigetta, Comm. Trib. Reg. Trieste, 27 Settembre 1999).

Cass. civ. n. 6650/2006

In tema di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, la semplice produzione di documenti di spesa (nella specie, "note spese" liquidate da una società ai propri dipendenti) non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all'attività di impresa. A tal riguardo, infatti, perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 26 Marzo 1999).

Cass. civ. n. 4224/2006

In tema di accertamento dei redditi di impresa, non integra la violazione dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 la circostanza che l'ufficio si limiti a recuperare soltanto i costi fittizi, senza poi abbattere i pretesi maggiori ricavi fittiziamente dichiarati. Esiste infatti un principio di tipicità degli atti di accertamento, nel cui ambito, fatta eccezione per i provvedimenti adottati in via discrezionale in autotutela o su richiesta di rimborso, non sono previsti provvedimenti finalizzati alla riduzione del debito d'imposta dichiarato dal contribuente. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 19 Novembre 1999).

Cass. civ. n. 4218/2006

In tema di accertamento dei redditi di impresa, l'esistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo (nella specie, l'inattendibilità dell'intera contabilità, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) non comporta l'obbligo dell'ufficio ad una ricostruzione del reddito in modo totalmente svincolato dalle scritture dell'imprenditore. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, che, pur essendo legittimato all'accertamento induttivo, si era limitato a ritenere che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di determinati costi). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 9 Luglio 1999).

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilità di costi di impresa non registrati, le norme del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e, in particolare, l'art. 75, sesto comma) non autorizzano la detraibilità di tali spese quando, pur non risultando dal conto dei profitti e delle perdite - come richiesto dall'art. 74 del previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -, non siano state annotate nelle scritture contabili, purché non si tratti di irregolarità meramente formali. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 9 Luglio 1999).

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilità di costi di impresa non registrati, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente. A tal riguardo, l'abrogazione del sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, comporta solo un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente, prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (purché costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dal quarto comma dell'art. 75), ma non certamente l'attenuazione della regola sulla ripartizione dell'onere della prova. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 9 Luglio 1999).

Cass. civ. n. 1598/2006

In tema di imposte sui redditi, l'art. 2, nono comma, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel prevedere, relativamente agli anni 1985, 1986 e 1987, per le imprese in contabilità semplificata, la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, consente tuttavia agli uffici finanziari di procedere ad accertamento induttivo, anche nei confronti dei contribuenti che fruiscono di tale regime agevolato, introducendo quindi elementi extra contabili in presenza di una contabilità più elementare di quella ordinaria, senza che sia tuttavia necessario dimostrare in essa la sussistenza di specifiche infedeltà o inesattezze, fondandosi l'accertamento sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, deducendo da questi i costi inerenti, a norma dell'art. 75, numeri 4 e 5, t.u.i.r. Una siffatta procedura - consentita altresì in via generale per le imprese minori dall'art. 39, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - prescinde necessariamente dalla disciplina di favore, come tale di natura eccezionale, prevista del detto d.l. n. 853 del 1984, le cui indicazioni, in materia di deduzione forfettaria dei costi, non possono cumularsi con le deduzioni applicate in forza della disciplina ordinaria, cui si rapporta l'attività accertativa di tipo induttivo. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Napoli, 16 Aprile 1999).

Cass. civ. n. 1431/2006

In tema di imposte sui redditi d'impresa, dalla complessiva prescrizione dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si desume che anche per le spese e gli altri componenti negativi dei quali "non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare" il legislatore considera come "esercizio di competenza" quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. L'individuazione dell'"esercizio di competenza" involge, d'altro canto, accertamenti di fatto, che rientrano tra i compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale. (Sulla base degli enunciati principi, la S.C. ha ritenuto quindi immune da censura la decisione impugnata, secondo cui l'importo del risarcimento del danno - qualificabile come sopravvenienza passiva - richiesto alla società contribuente da una consociata estera doveva ritenersi deducibile nell'esercizio in cui detto risarcimento era stato rivendicato, e non nel successivo esercizio in cui la società interessata aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta, dato che tale riconoscimento non costituiva la fonte dell'obbligazione risarcitoria né valeva a rendere certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare dell'obbligazione stessa, configurando l'iniziale contestazione del debito - alla stregua della valutazione operata dal giudice del merito - una manovra intesa a dilazionare il pagamento o a diminuire l'importo dovuto). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 2 Luglio 2001).

Cass. civ. n. 341/2006

In materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, l'art. 75, comma secondo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza - con criterio sostanzialmente eguale a quello adottato in materia di IVA per stabilire la data di effettuazione delle operazioni (art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 e succ. mod.) -, stabilisce che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per quanto riguarda i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, fissando quali criteri inderogabili per l'individuazione dell'effetto traslativo "la data della consegna" o "la data della spedizione", con palese riferimento giuridico alla consegna ed alla spedizione di beni mobili regolate, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 1510 cod. civ.. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 20 Aprile 1999).

Cass. civ. n. 22932/2005

Il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è un giudizio d'impugnazione dell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e modificare nel corso del giudizio la motivazione dell'atto, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, né l'esercizio di poteri cognitori d'ufficio, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità. (Nella fattispecie, l'ufficio finanziario aveva dedotto la simulazione di un'operazione consistente nella concessione del diritto di usufrutto su azioni possedute da una società estera ad una società residente nel territorio dello Stato, al fine di eludere il regime fiscale previsto dall'art. 27, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per gli utili spettanti a soggetti non residenti: in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la negazione dell'esistenza o dell'efficacia del contratto che costituiva il presupposto della pretesa tributaria, o della sua opponibilità all'Amministrazione finanziaria, fosse sufficiente ai fini della qualificazione della fattispecie come contratto ad effetti meramente obbligatori, ma realmente voluto, ed utilizzato in funzione elusiva dell'imposta sul reddito). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 21 Dicembre 1999).

Nella disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, pur non esistendo nell'ordinamento fiscale italiano una clausola generale antielusiva, non può negarsi l'emergenza di un principio tendenziale, desumibile dalle fonti comunitarie e dal concetto di abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui non possono trarsi benefici da operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi un risparmio fiscale. In riferimento all'ipotesi in cui una società estera titolare di partecipazioni azionarie abbia costituito sulle stesse un diritto di usufrutto in favore di una società residente nel territorio dello Stato, al fine di eludere il regime fiscale previsto dall'art. 27, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 per gli utili spettanti a soggetti non residenti (cosiddetto "dividend stripping"), l'applicazione del predetto principio si traduce in un difetto di causa che dà luogo alla nullità del contratto, non conseguendo dallo stesso alcun vantaggio economico per l'usufruttuario, ma solo un risparmio fiscale per il nudo proprietario. Tale mancanza di ragione, che investe nella sua essenza lo scambio tra le prestazioni contrattuali, comporta l'inefficacia del contratto nei confronti del fisco, escludendo il credito d'imposta previsto per l'usufruttuario dei titoli dall'art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore all'integrazione apportatavi dall'art. 7-bis del d.l. 9 settembre 1992, n. 372, conv. con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 21 Dicembre 1999).

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