Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 9252 del 3 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La determinazione della base imponibile delle societā di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, č ispirata al criterio della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformitā ai canoni del codice civile ed ai princėpi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale č deducibile, anche per le annualitā durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile l'utilizzo.

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