Commissione Tributaria Regionale Per L'Emilia-Romagna Sez. I sentenza n. 253 del 18 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

È fiscalmente deducibile dal reddito imponibile il cd. “extrasconto” che il fornitore abbia riconosciuto a un suo cliente strategico ad ulteriore abbattimento del corrispettivo pattuito, anche quando la concessione di questa ulteriore riduzione non trovi conferma né nel contratto, né in previ accordi, ma solamente in un carteggio di email tra i dirigenti delle società coinvolte, stante il principio di libertà delle forme contrattuali di cui all’art. 1321 c.c.
Se da un lato l’Ufficio ha il dovere di verificare l’effettività dello sconto (onde contrastare comportamenti simulatori), dall’altro lato non può ingerirsi sulla meritevolezza dello stesso, ovvero sulla opportunità di una sua concessione.una sua concessione.

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