Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 27458 del 9 dicembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sul reddito e con riferimento alla determinazione del reddito di impresa, l'onere della prova dell'esistenza e dell'inerenza dei costi incombe al contribuente, il quale, in relazione alla deducibilità delle spese per la riparazione e manutenzione di automezzi destinati all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è tenuto a dimostrare l'inerenza di tali spese a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito in quanto il contribuente non aveva né individuato gli automezzi, né indicato quelli inerenti all'attività produttiva del reddito stesso). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lecce, 25/06/2010).

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