Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 21131 del 24 agosto 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, i costi di sponsorizzazione di un marchio sono deducibili anche da chi, pur non essendo titolare del marchio, tragga comunque un'utilitā dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, per il potenziale incremento della propria attivitā commerciale, dovendosi considerare costi inerenti all'attivitā di impresa, ai sensi degli artt. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972; il concetto di inerenza č, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entitā calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, non incombe alcun onere della prova in capo al contribuente.

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